Corte costituzionale

Ordinanza n. 535/1995

Altra decisione · depositata il 29/12/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 537/1994
  • art. 3legge 537/1994
  • art. 6legge 537/1994

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 6 del

decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature); degli artt. 3, 4, comma

2, e 6, comma 2, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629

(Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e

degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature);

degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 nonché dell'intero testo del decreto-legge

16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), promossi con ordinanze emesse il 27 ottobre

1994 dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima;

l'11 ottobre 1994 dal Pretore di Grosseto (n. 2 ordinanze); il 13 e

31 ottobre 1994 dal Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena

(n. 2 ordinanze); il 15 dicembre 1994 dal Pretore di Tempio Pausania,

sezione distaccata di Olbia; il 27 (n. 2 ordinanze), 13, 12, 24 (n.

3 ordinanze) e 27 gennaio 1995 dal Pretore di Ferrara, sezione

distaccata di Comacchio; il 4 febbraio 1995 dal Pretore di Roma,

sezione distaccata di Tivoli; il 24 gennaio 1995 dal Pretore di

Brescia; il 24 gennaio 1995 dal Pretore di Perugia, sezione

distaccata di Assisi; il 20 gennaio 1995, il 6 febbraio 1995 (n. 2

ordinanze) e il 20 gennaio 1995 dal Pretore di Roma, sezione

distaccata di Castelnuovo di Porto; il 31 gennaio 1995 dal Pretore di

Grosseto; il 23 febbraio 1995 (n. 2 ordinanze), il 24 gennaio 1995

(n. 3 ordinanze) e il 23 febbraio 1995 dal Pretore di Lucca; il 16

febbraio 1995 dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di

Comacchio; il 27 febbraio 1995 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Roma,

sezione distaccata di Tivoli; il 6 marzo 1995 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine; il 28

febbraio 1995 dal Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia;

il 6 marzo 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Udine; il 23 dicembre 1994 dal Pretore di

Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 10 marzo 1995

dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 2 marzo 1995,

l'8 marzo 1995 (n. 2 ordinanze), il 6 marzo 1995, il 2 marzo 1995 (n.

2 ordinanze), il 3 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) e il 6 marzo 1995 (n.

2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Udine; il 24 febbraio 1995 dal Pretore di

Roma; l'8 novembre 1994 e il 26 ottobre 1994 dal Pretore di Bologna;

il 30 marzo 1995, il 15 febbraio 1995 e il 13 marzo 1995 dal Pretore

di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 16 marzo 1995 (n. 2

ordinanze) dal Pretore di Grosseto; l'8 novembre 1994 dal Pretore di

Bologna; il 18 febbraio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Messina; il 24 gennaio 1995 (n. 2

ordinanze) e il 30 gennaio 1995 dal Pretore di Lucca; il 16 febbraio

1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto;

il 3 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) e il 24 febbraio 1995 dal Pretore di

Grosseto, iscritte rispettivamente ai nn. 64, 82, 83, 129, 130, 139,

158, 159, 160, 161, 162, 163, 170, 171, 176, 183, 195, 206, 207, 208,

209, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 240, 253, 254, 255, 256, 262,

264, 272, 282, 283, 284, 285, 286, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 312,

321, 322, 337, 338, 339, 341, 342, 396, 410, 418, 419, 420, 421, 442,

443, 469 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 35 e 36, prima serie speciale,

dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che - nel corso di altrettanti procedimenti penali nei

confronti di diversi imputati, promossi per essere stati effettuati,

in contrasto con le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

(art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319), scarichi

oltre i limiti di accettabilità - i Pretori di Grosseto, con due

ordinanze emesse entrambe l'11 ottobre 1994 (R.O. nn. 82 e 83 del

1995), e della sezione distaccata di Massa Marittima, con ordinanza

emessa il 27 ottobre 1994 (R.O. n. 64 del 1995), di Forlì, sezione

distaccata di Cesena, con due ordinanze emesse rispettivamente il 13

ottobre (R.O. n. 129 del 1995) ed il 31 ottobre 1994 (R.O. n. 130

del 1995), e di Bologna, con tre ordinanze emesse l'8 novembre (R.O.

nn. 321 e 396 del 1995) ed il 26 ottobre 1994 (R.O. n. 322 del 1995),

hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune

disposizioni del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche

alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) con

riferimento a diversi parametri costituzionali;

che tutte le ordinanze denunciano l'art. 3 del decreto-legge n.

537 del 1994 (che modifica la disciplina delle sanzioni,

originariamente stabilita dal terzo comma dell'art. 21 della legge n.

319 del 1976, per gli scarichi oltre i limiti di accettabilità),

giacché la norma, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

determinerebbe un'irrazionale disparità nel trattamento penale delle

ipotesi di reato previste dalla legge n. 319 del 1976, risultando

punite con l'arresto o con l'ammenda (art. 21, primo e secondo comma,

della legge n. 319 del 1976) violazioni meno gravi e puramente

formali (quali l'apertura o l'effettuazione di scarichi senza la

prescritta autorizzazione), mentre la più grave condotta del

superamento dei limiti di accettabilità sarebbe sanzionata con la

sola ammenda ed in alcuni casi addirittura depenalizzata;

che l'art. 3 del decreto-legge n. 537 del 1994 è denunciato

anche in riferimento agli artt. 9, 10, 11, 32 e 41 Cost. In

particolare i Pretori di Grosseto e di Forlì, sezione distaccata di

Cesena, ritengono che sarebbero lesi il diritto alla salute e la

tutela del paesaggio, configurato come diritto all'ambiente salubre

(artt. 32 e 9 Cost.); che la medesima disposizione accentuerebbe il

divario tra le norme nazionali e la disciplina comunitaria (direttiva

91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991), violando quindi l'art.

10 (Pretori di Grosseto e di Bologna) o gli artt. 10 ed 11 Cost.

(Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima); che lo

stesso art. 3 del decreto-legge n. 537 del 1994 è ritenuto dal

Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, e dal

Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, in contrasto con

l'art. 41 Cost., perché, in ragione della successione delle

previsioni normative, sarebbe penalizzato l'imprenditore che ha

effettuato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle

prescrizioni di tutela ambientale; che il Pretore di Bologna ha

sollevato il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3

dello stesso decreto-legge n. 537 del 1994 per irrazionale disparità

di trattamento (art. 3 Cost.), per contrasto con la normativa

comunitaria (art. 11 Cost.) e per violazione del diritto alla salute,

configurato come diritto all'ambiente salubre (art. 32 Cost.). L'art.

2 del decreto-legge n. 537 del 1994 - sostituendo il numero 2) del

primo comma dell'articolo 12 della legge n. 319 del 1976 - prevede

che dopo l'attivazione degli impianti centralizzati di depurazione i

limiti di accettabilità, nel recapito in fognature pubbliche, siano

stabiliti dai gestori del servizio. Ad avviso del giudice

rimettente, la violazione di tali limiti rimarrebbe priva di

sanzione, giacché la norma incriminatrice, contenuta nel successivo

art. 3, non comprende questa condotta tra quelle penalmente

rilevanti. Le stesse ordinanze indicano, nel dispositivo, tra le

disposizioni denunciate anche l'art. 6 del decreto-legge n. 537 del

1994, che stabilisce solo la data di entrata in vigore del

decreto-legge;

che il decreto-legge n. 537 del 1994 non è stato convertito in

legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione,

come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

269 del 17 novembre 1994; che la stessa materia è stata

successivamente disciplinata con il decreto-legge 16 novembre 1994,

n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature). Anche per alcune disposizioni di questo decreto-legge

sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, in

riferimento a diversi parametri costituzionali, con ordinanze emesse

nel corso di altrettanti procedimenti penali: dal Pretore di Tempio

Pausania, sezione distaccata di Olbia, il 15 dicembre 1994 (R.O. n.

139 del 1995); dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di

Comacchio, il 13 gennaio 1995 (R.O. n. 160 del 1995) ed il 12 gennaio

1995 (R.O. n. 161 del 1995); dal Pretore di Roma, sezione distaccata

di Tivoli, il 4 febbraio 1995 (R.O. n. 176 del 1995), e sezione

distaccata di Castelnuovo di Porto, il 20 gennaio 1995 (R.O. n. 206

del 1995) ed il 23 novembre 1994 (R.O. n. 272 del 1995);

che il Pretore di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia,

ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 10, 70 e 77 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3 (che modifica il regime

sanzionatorio degli scarichi oltre i limiti di accettabilità,

originariamente stabilito dal terzo comma dell'art. 21 della legge n.

319 del 1976) e dell'art. 6, comma 2 (che sottopone a sanzione

amministrativa chi apre o comunque effettua scarichi civili e delle

pubbliche fognature senza autorizzazione), del decreto-legge n. 629

del 1994. Il rimettente ritiene che la reiterazione del

decreto-legge, in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza

(art. 77 Cost.), costituisca una lesione del potere legislativo

attribuito al Parlamento (art. 70 Cost.). Le medesime disposizioni

sono ritenute in contrasto anche con il principio di eguaglianza

(art. 3 Cost.), perché la reiterazione di decreti-legge dal

contenuto in parte diverso può determinare differenti esiti nei

giudizi penali per condotte identiche. Inoltre sarebbe irrazionale

aver previsto sanzioni meno gravi per ipotesi di reato che causano

maggiore danno all'ambiente e sanzioni più gravi per violazioni solo

formali. Infine la nuova disciplina, in contrasto con l'art. 10

Cost., accrescerebbe il distacco dalla normativa comunitaria,

prevista dalla direttiva 91/271/CEE;

che anche il Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio,

ha sollevato, con due ordinanze e con motivazioni analoghe a quelle

già enunciate, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3

del decreto-legge n. 629 del 1994, in riferimento all'art. 77 Cost.

ed agli artt. 3, 9, 10, 41 e 77 Cost.; che il Pretore di Roma,

sezione distaccata di Tivoli e sezione distaccata di Castelnuovo di

Porto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77

Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,

del decreto-legge n. 629 del 1994, che, peraltro, non contiene tale

disposizione;

che il decreto-legge n. 629 del 1994 non è stato convertito in

legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio

1995;

che successivamente è intervenuto il decreto-legge 16 gennaio

1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature), a sua volta fatto oggetto di questioni di legittimità

costituzionale che coinvolgono il decreto-legge nella sua interezza o

si riferiscono solo agli artt. 3, 4, 5, 6, comma 2, e 7. Le questioni

sono state sollevate, nel corso di altrettanti procedimenti penali,

in riferimento a diversi parametri costituzionali, con ordinanze

emesse dai Pretori di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, il 24

gennaio (R.O. nn. 162, 163 e 170 del 1995), il 27 gennaio (R.O. nn.

158, 159 e 171 del 1995) ed il 16 febbraio 1995 (R.O. n. 240 del

1995); di Locri, sezione distaccata di Caulonia, il 28 febbraio 1995

(R.O. n. 262 del 1995); di Brescia, il 24 gennaio 1995 (R.O. n. 183

del 1995); di Roma, il 24 febbraio 1995 (R.O. n. 312 del 1995); di

Perugia, sezione distaccata di Assisi, il 24 gennaio 1995 (R.O. n.

195 del 1995); di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto,

il 20 gennaio (R.O. n. 209 del 1995), il 6 febbraio (R.O. nn. 207 e

208 del 1995) ed il 16 febbraio 1995 (R.O. n. 421 del 1991); di

Grosseto, il 31 gennaio (R.O. n. 217 del 1995), il 24 febbraio (R.O.

n. 469 del 1995), il 3 marzo (R.O. nn. 442 e 443 del 1995) ed il 16

marzo 1995 (R.O. nn. 341 e 342 del 1995); dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, il 2 marzo

(R.O. nn. 283, 296 e 297 del 1995), il 3 marzo (R.O. nn. 298 e 299

del 1995), il 6 marzo (R.O. nn. 256, 264, 286, 300 e 301 del 1995) e

l'8 marzo 1995 (R.O. nn. 284 e 285 del 1995); dal Pretore di Roma,

sezione distaccata di Tivoli, il 15 febbraio (R.O. n. 338 del 1995),

il 27 febbraio (R.O. nn. 253, 254 e 255 del 1995), il 10 marzo (R.O.

n. 282 del 1995), il 13 marzo (R.O. n. 339 del 1995) ed il 30 marzo

1995 (R.O. n. 337 del 1995); dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Messina, il 18 febbraio 1995 (R.O.

n. 410 del 1995), e dal Pretore di Lucca, il 24 gennaio (R.O. nn.

225, 226, 227, 418 e 419 del 1995), il 30 gennaio (R.O. n. 420 del

1995) ed il 23 febbraio 1995 (R.O. nn. 223, 224 e 228 del 1995);

che i Pretori di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, e di

Locri, sezione distaccata di Caulonia, dubitano della legittimità

costituzionale del decreto-legge n. 9 del 1995 nella sua interezza,

in riferimento agli artt. 3, 25 e 77 Cost.;

che il Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, ha

denunciato il contrasto del decreto-legge n. 9 del 1995 con gli artt.

25 e 77 Cost. e in talune ordinanze anche con l'art. 3 Cost.,

sostenendo che la reiterazione dei decreti-legge dimostrerebbe la

mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza; che risulterebbe

violato il principio di riserva di legge e di certezza del diritto in

materia penale; che verrebbe sottratto al Parlamento l'esercizio del

potere legislativo; che sarebbe violato il principio di eguaglianza,

perché condotte identiche potrebbero essere giudicate in modo

differente;

che anche il Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia,

con ordinanza emessa il 28 febbraio 1995, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge n. 9

del 1995 per violazione dell'art. 77 Cost., perché si sarebbe in

presenza di un decreto-legge reiterato senza i requisiti della

necessità ed urgenza;

che con numerose ordinanze emesse dai Pretori di Ferrara, sezione

distaccata di Comacchio; di Brescia; di Roma; di Perugia, sezione

distaccata di Assisi; di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di

Porto; di Grosseto; dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Udine; e dal Pretore di Roma, sezione

distaccata di Tivoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt.

3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost., questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 3 dello stesso decreto-legge n. 9 del 1995

nella sua interezza, ovvero limitatamente al comma 1 (che modifica la

disciplina delle sanzioni, originariamente stabilita dal terzo comma

dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi oltre i

limiti di accettabilità) o al comma 2 (che abroga l'ultimo comma

dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976);

che le diverse ordinanze propongono analoghe questioni di

legittimità costituzionale: l'art. 3, contenuto in un decreto-legge

reiterato ed adottato senza i requisiti della necessità ed urgenza,

inciderebbe sul potere legislativo del Parlamento, ponendosi in

contrasto con l'art. 77 Cost.; in violazione del principio

costituzionale di eguaglianza si determinerebbe, inoltre, una

disparità di trattamento, sia perché situazioni uguali possono

essere giudicate in modo diverso sotto la vigenza dei diversi

decreti-legge, sia perché ipotesi di reato più gravi, che causano

un maggiore danno all'ambiente, risulterebbero punite con minore

severità rispetto a violazioni meno gravi;

che alcune ordinanze prospettano la violazione dell'art. 9 Cost.,

per la mancata tutela del paesaggio, e dell'art. 32 Cost., per la

lesione del diritto alla salute, configurato come diritto

all'ambiente salubre;

che l'art. 3 del decreto-legge n. 9 del 1995 violerebbe gli artt.

10 e 11 Cost., essendo in contrasto con la normativa comunitaria, in

particolare con la direttiva 91/271/CEE;

che altre ordinanze ritengono che lo stesso art. 3 del

decreto-legge n. 9 del 1995 violi il principio di riserva di legge e

di certezza del diritto in materia penale, garantito dall'art. 25

Cost., ed inoltre determini, in contrasto con l'art. 41 Cost., una

situazione di svantaggio per chi ha effettuato investimenti per

adeguare i propri impianti alle precedenti prescrizioni di tutela

ambientale;

che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Messina ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge n. 9 del 1995 (che

modifica l'art. 22 della legge n. 319 del 1976) e dell'art. 5 dello

stesso decreto-legge n. 9 del 1995 (che esclude dalla disciplina

relativa agli scarichi il deflusso di acque per uso idroelettrico),

denunciando, con motivazioni analoghe a quelle sopra esposte, il

contrasto di tali disposizioni con gli artt. 2, 3, 9, 24, 25, 32, 42

e 77 Cost.;

che con ordinanze emesse dai Pretori di Brescia, di Lucca e di

Roma e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Udine, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25,

32, 41 e 77 Cost. e con argomentazioni analoghe a quelle sopra

esposte, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

2, dello stesso decreto-legge n. 9 del 1995, che non prevede più

come reato, configurandolo come illecito amministrativo, lo scarico

civile e delle pubbliche fognature non autorizzato (art. 21, ultimo

comma, della legge n. 319 del 1976);

che i Pretori di Perugia, sezione distaccata di Assisi, di

Grosseto e di Locri, sezione distaccata di Caulonia, hanno sollevato,

sempre in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, 77 e 97 Cost.,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del medesimo

decreto-legge n. 9 del 1995, che introduce la possibilità di

ottenere l'autorizzazione in sanatoria, con conseguente estinzione

del reato, per gli scarichi effettuati senza la prescritta

autorizzazione;

che anche il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 non è stato

convertito nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione,

come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

65 del 18 marzo 1995;

che nei giudizi introdotti con le ordinanze R.O. nn. 64, 83,

129, 321, 322 e 396 del 1995 (relative a disposizioni contenute nel

decreto-legge n. 537 del 1994) e con le ordinanze R.O. nn. 139, 160,

161, 176, 206 e 272 del 1995 (relative a disposizioni contenute nel

decreto-legge n. 629 del 1994), è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità delle

questioni, non essendo stati i due decreti-legge convertiti nel

termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Considerato che le ordinanze di rimessione si riferiscono tutte

alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature: alcune

denunciano disposizioni del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537;

altre disposizioni del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629; altre

ancora disposizioni del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9;

che vengono prospettate questioni identiche o connesse,

concernenti le stesse o analoghe norme, sicché i giudizi possono

essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che i tre decreti-legge sottoposti a verifica di legittimità

costituzionale non sono stati convertiti in legge entro il termine di

sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione e sono pertanto

decaduti;

che la materia è stata successivamente disciplinata dal

decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che

non recapitano in pubbliche fognature), convertito in legge, con

modificazioni, con la legge 17 maggio 1995, n. 172;

che, nella sua configurazione definitiva, la disciplina della

materia risulta per più aspetti mutata rispetto a quella considerata

nelle diverse ordinanze di rinvio, in particolare per il venir meno

di alcune delle norme denunciate (art. 3, comma 2, del decreto-legge

n. 629 del 1994; artt. 3, comma 2, 5 e 7 del decreto-legge n. 9 del

1995), come per la disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (art.

7 del decreto-legge n. 9 del 1995), e per la prevista

inapplicabilità delle sanzioni ai pubblici amministratori che alla

data di accertamento della violazione dispongano di progetti

esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle acque

(norma introdotta nell'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995 dalla

legge di conversione);

che, essendo mutato il quadro normativo complessivo, gli atti

vanno restituiti ai giudici rimettenti, perché essi valutino se, in

base alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora

rilevanti nei giudizi principali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:535 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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