Corte costituzionale

Ordinanza n. 403/1995

Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5,

della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili

(art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", promossi con una ordinanza

emessa l'8 ottobre 1993 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a

carico di Marengo Renzo e Luigi Solaro, iscritta al n. 735 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993 e due

ordinanze emesse il 10 e il 26 novembre 1993 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Asti nei procedimenti

penali a carico di Galvagno Giorgio e Massobrio Francesco, iscritte

al n. 786 del registro ordinanze 1993 e al n. 3 del registro

ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 4 e 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, nel giudicare della responsabilità penale di Renzo

Masengo e Luigi Solaro, imputati in quanto sindaci, rispettivamente,

dei comuni di Castagnole Lanze e Costigliole d'Asti, del reato punito

dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme

per la tutela delle acque dall'inquinamento), per aver gestito

scarichi fognari sprovvisti di autorizzazione, il Pretore di Asti ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma

5, della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal

titolo "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per

contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;

che la norma regionale impugnata esclude l'obbligo di presentare

domanda di autorizzazione all'esercizio di uno scarico "nuovo", nel

caso in cui sussista coincidenza tra titolare dello scarico e

autorità competente al controllo;

che il Pretore rimettente dubita della legittimità

costituzionale della norma indicata, che esorbiterebbe dai limiti

della potestà legislativa regionale, con conseguente lesione

dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la disciplina statale

stabilita dalla legge n. 319 del 1976 conterrebbe il principio

generale dell'autorizzazione per tutti gli scarichi, come

espressamente imposto dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge

citata;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma 5, della legge regionale del Piemonte n. 13 del

1990, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 25

della Costituzione, in relazione all'art. 21, primo comma, della

legge n. 319 del 1976, il quale assoggetta a sanzione penale, senza

eccezioni, chiunque apra o effettui nuovi scarichi senza aver

richiesto l'autorizzazione, dal momento che la norma regionale

contrasterebbe con la riserva di legge statale in materia penale, con

conseguente lesione del principio di uguaglianza nei confronti dei

titolari di scarichi provenienti da pubbliche fognature operanti

nell'ambito di diversi territori regionali;

che analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.

9, comma 5, della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13,

è stata sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione,

con due ordinanze di contenuto identico dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Asti, nel corso di due procedimenti

penali instaurati a carico di Giorgio Galvagno e Francesco Massobrio,

sindaci, rispettivamente, dei comuni di Asti e di San Damiano,

imputati del reato punito dall'art. 21, primo comma, della legge 10

maggio 1976, n. 319, per aver effettuato scarichi fognari senza

richiederne l'autorizzazione;

che nelle due ordinanze di rimessione in esame, si assume il

contrasto della norma regionale impugnata con l'art. 25 della

Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in

materia penale, in riferimento all'art. 21, primo comma, della legge

n. 319 del 1976, che prevede una sanzione penale per chiunque, senza

eccezioni, apra o effettui nuovi scarichi senza aver richiesto

l'autorizzazione;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata

sarebbe rilevante in ciascuno dei giudizi a quibus, trattandosi di

procedimenti penali instaurati a carico di sindaci imputati in

qualità di responsabili delle pubbliche fognature gestite nei

rispettivi comuni e con riguardo a scarichi fognari, che, avendo

subìto un incremento quantitativo e una modifica qualitativa

successivamente al 1976, devono definirsi scarichi nuovi, come tali

soggetti all'obbligo dell'autorizzazione;

che in ciascuno dei tre giudizi instaurati di fronte a questa

Corte è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del

Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale

sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che le tre ordinanze hanno ad oggetto la medesima

questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare

opportuna la trattazione congiunta dei rispettivi giudizi;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze di

rimessione in esame, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre

1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994,

n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994,

n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16

gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito

con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante

modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e

degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),

che ha modificato la disciplina statale che le ordinanze di

rimessione assumono violata dalla norma regionale impugnata in

riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 79

del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, ha aggiunto un

ulteriore comma all'art. 9 della legge n. 319 del 1976, nel quale si

prevede che "gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare

lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si

intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto";

che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti

ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei

giudizi pendenti dinnanzi ad essi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di

Asti e al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Asti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:403 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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