Corte costituzionale

Sentenza n. 313/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/1983 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo,

secondo e terzo comma, 13, nn. 1 e 2, lett. a, 15, secondo comma, lett.

a, ottavo e nono comma, 21, 22, 23, 25, ultimo comma, e 26, primo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque

dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1976 dal

pretore di Padova nel procedimento penale a Carico di Greggio Rino ed

altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 1976;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un procedimento penale a carico di Rino Greggio ed altri -

imputati dei reati di cui agli artt. 440 e 452 (per adulterazione

colposa di acque destinate all'alimentazione), 635, comma secondo, n. 3

(per deterioramento di acque destinate a pubblica utilità) e 650 (per

inosservanza di provvedimenti dell'autorità) del codice penale,

nonché di numerose contravvenzioni a disposizioni del t.u. delle leggi

di P.S. (art. 58 r.d. 1931 n. 773: conservazione non autorizzata di

gas tossici), del t.u. sulla pesca (artt. 6, 9, 33, 36 r.d. 1931 n.

1604: riversamento in acque pubbliche di materie nocive alla fauna

ittica), del t.u. delle leggi sanitarie (art. 226 r.d. 1934 n. 1265;

scarico di acque industriali inquinate) e del regolamento di

bonificazione delle paludi (art. 133 r.d. 1904 n. 368), con riguardo a

fatti commessi fino al marzo 1975 - il pretore di Padova, con ordinanza

in data 22 giugno 1976, ha sollevato, ritenendole rilevanti al fine del

decidere e non manifestamente infondate, questioni di legittimità

costituzionale di varie norme (artt. 3, commi primo, secondo e terzo;

13, nn. 1 e 2 lett. a; 15, commi secondo, lett. a, ottavo e nono; 21;

22; 23; 25 u.c.; 26, primo comma) della legge 10 maggio 1976, n. 319,

intitolata alla "tutela delle acque dall'inquinamento".

Il complesso delle disposizioni denunciate - attraverso l'abrogazione

(art. 26) o la limitazione (art. 25) del precedente sistema

sanzionatorio (direttamente od indirettamente) riferibile alla materia

degli scarichi inquinanti; l'insufficiente previsione di nuove ipotesi

incriminatrici (artt. 21, 22, 23); la introduzione di un sistema

autorizzatorio (anche in forma tacita) degli scarichi in atto (art.

15); la fissazione di termini assai ampi per l'adeguamento di detti

scarichi a limiti di accettabilità (art. 13), per di più stabiliti

con riferimento a valori obiettivamente inadeguati a proteggere la

qualità delle acque; la previsione inoltre della mera "facoltà" di

allineamento di tali valori a quelli più restrittivi stabiliti dalla

CEE ed infine di lunghi termini per l'adeguamento dei limiti stessi

alle indicazioni emergenti dalle nuove acquisizioni scientifiche (art.

3) - avrebbe, infatti, ad avviso del pretore, "preparato un massiccio

deterioramento ambientale ed una vera e propria dissipazione delle

risorse idriche", così di conseguenza compromettendo la pubblica

salute.

Da ciò la richiesta di verifica di legittimità delle disposizioni

suelencate con riferimento, in primo luogo, al comune parametro

dell'art. 32 della Costituzione che, appunto, "tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività".

Ed al riguardo il pretore non ha mancato di farsi carico della

possibile obiezione secondo cui, fermo restando il principio di tutela

della salute, dovrebbe comunque riconoscersi che spetta al legislatore,

con valutazione discrezionale e come tale insindacabile, determinare la

misura ed i criteri per l'attuazione di tale tutela.

Ma a ciò ha replicato che l'obiezione non regge quando, come nella

specie, si abbia di fronte "non già una normativa che riconosca modi e

tempi di una tutela, anche se ridotta, della sanità pubblica, bensì

un sistema che abolisce pressoché integralmente la protezione di

questo bene costituzionalmente garantito".

Confliggerebbe, in particolare, con l'art. 32 - oltreché, solo nel

dispositivo dell'ordinanza, con gli artt. 3 e 11, secondo inciso -

della Costituzione, la disposizione di cui all'art. 26 l. n. 319/1976

citata. La quale, stabilendo (comma primo, secondo inciso) che "Sono

pertanto abrogate tutte le altre norme che direttamente od

indirettamente disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul

suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento" (mentre "restano

in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti

contro la vita, l'incolumità personale e pubblica": comma secondo),

espungerebbe in pratica dall'ordinamento, tra le altre, disposizioni -

quali quelle contenute nel t.u. delle leggi sanitarie - ispirate ad

esigenze elementari di protezione della salute pubblica (ad es.

attraverso il divieto di immissione di scarichi non depurati in acque

inservienti all'uso alimentare o domestico), ovvero dettate da altri

interessi, come quello della salvaguardia della fauna ittica (t.u.

delle leggi sulla pesca), o della protezione dei canali di bonifica

(art. 133, lett. f, r.d. 8 maggio 1904, n. 368), ma, pur sempre,

mediatamente garanti della qualità delle acque e della sanità dei

cittadini: e ciò senza prevedere sanzioni sostitutive per i

corrispondenti attentati al bene collettivo della salute.

L'art. 32 della Costituzione sarebbe nel contempo parimenti violato

dall'art. 25, u.c., della detta legge n. 319/1976, in quanto questo

limiterebbe gravemente la punibilità dei fatti di inquinamento - ai

quali risultino applicabili norme del codice penale non rientranti

nella previsione abrogativa dell'art. 26 - escludendola nell'ipotesi

di scarico autorizzato (anche tacitamente) che inoltre non violi le

previsioni delle amministrazioni locali.

In pratica tale disposizione verrebbe a sottrarre a qualunque

sanzione fatti - nei quali siano riconoscibili gli estremi oggettivi

del delitto di danneggiamento, o di avvelenamento o adulterazione di

acque destinate all'alimentazione, ovvero di lesioni o di omicidio

colposi - per la sola considerazione, estrinseca, dell'avvenuto

rilascio della autorizzazione e della osservanza delle prescrizioni

locali: così fondando una presunzione assoluta di buona fede

dell'imputato, che potrebbe non avere riscontro nella realtà.

Il che induce il giudice a quo ad ipotizzare la contestuale

violazione dell'art. 101 della Costituzione: poiché - per effetto

sempre della disposizione impugnata - sarebbe sottratta al potere di

accertamento del giudice una serie indeterminabile di attentati, in

ipotesi gravissimi, contro la persona, in conseguenza di provvedimenti

della P.A..

E perché anche al di fuori di tale evenienza sarebbe, comunque, al

giudice "precluso il sindacato di legittimità dell'atto amministrativo

(prescrizione dell'autorità locale), che forma il presupposto della

valutazione penale della condotta del privato", una volta che "il

provvedimento, anche se illegittimo, imporrebbe all'a.g. una

declaratoria di non punibilità".

Non diversamente dalle esaminate disposizioni di contenuto abrogativo

contrasterebbero con l'art. 32 della Costituzione anche le altre norme

della l. n. 319 recanti la nuova disciplina della materia: tra le

quali, in particolare, quelle contenute negli artt. 13, nn. 1 e 2 lett.

a), 15 comma secondo lett. a e 15, commi ottavo e nono, si troverebbero

contemporaneamente a confliggere anche con il precetto costituzionale

dell'eguaglianza.

Con riguardo agli scarichi degli insediamenti produttivi (la materia

degli scarichi da insediamenti civili non attiene infatti al

procedimento penale pendente innanzi al pretore di Padova) dispone

l'art. 13 della legge 319 cit. (ai nn. 1 e 2, lett. a) che, ove

trattisi di insediamenti esistenti, i relativi scarichi "dovranno

essere adeguati entro tre anni dalla entrata in vigore della legge ai

limiti di accettabilità" di cui all'allegate tabelle A e C (secondo

che abbiano recapito in corsi d'acqua superficiali ovvero in pubbliche

fognature).

Ed aggiunge l'art. 15 sempre per i detti insediamenti produttivi

esistenti che (entro 2 mesi dalla entrata in vigore della legge) deve

essere fatta domanda di "autorizzazione allo scarico" (comma secondo,

lett. a); che prima dell'autorizzazione definitiva "viene rilasciata

dall'autorità competente un'autorizzazione provvisoria", sulla quale

deve essere previsto l'allineamento progressivo ai valori tabellari

(comma ottavo); che l'"autorizzazione provvisoria si intende concessa

se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della

relativa domanda" (comma nono).

Orbene la ragione del sospetto di illegittimità di tali

disposizioni, con riguardo ai due parametri costituzionali su indicati,

sarebbe appunto duplice.

Per un verso, infatti, la qualità delle acque e la pubblica salute

verrebbero compromesse dal lungo termine concesso per l'adeguamento ai

valori tabellari degli scarichi delle imprese già operanti, e dal

sistema dell'autorizzazione provvisoria allo scarico che nella

previsione del pretore assumerà per molto tempo la forma normale

dell'autorizzazione tacita non essendo possibile (nel sistema stesso

della legge che "pone per ciò da se stessa le premesse per risultare

inoperante") l'acquisizione da parte delle autorità competenti degli

elementi e dati tecnici necessari in ordine alla concessione od al

diniego del provvedimento.

E, per altro verso, verrebbe a crearsi una situazione di irrazionale

disparità di trattamento tra insediamenti futuri ed attuali in danno

dei primi, essendo questi tenuti a differenza dei secondi all'immediata

osservanza dei limiti di accettabilità ed alla richiesta ed

ottenimento dell'autorizzazione, sempre esplicite, previamente alla

apertura di nuovi scarichi (argomentando ex artt. 21 e 23 che

sanzionano il contrario comportamento).

Laddove il principio di eguaglianza non potrebbe, ad avviso del

pretore, essere ristabilito altrimenti che attraverso il riconoscimento

della soggezione delle imprese già operanti agli stessi obblighi

imposti nei confronti di quelle future. Soltanto così potendo

risultare "rispettati pari grado, l'art. 3, comma primo, e l'art. 32

Costituzione, in relazione al criterio che l'iniziativa economica

privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né, a

maggior ragione, con il fondamentale interesse sociale alla salute".

La delibazione della questione di costituzionalità delle

disposizioni sin qui esaminate non potrebbe, d'altra parte, sempre

secondo il giudice a quo, prescindere dalla considerazione:

a) dello scarso fondamento scientifico del criterio nella specie

adottato, di fissare valori limiti di tollerabilità non in relazione

direttamente alle acque, sibbene agli scarichi, e in maniera uniforme

per tutto il territorio nazionale, trascurando dati decisivi come

quelli inerenti alla portata dello scarico stesso , alla sua

periodicità e prossimità ad immissioni analoghe, nonché alle

caratteristiche del corso d'acqua ricettore;

b) della più accentuata permissività dei valori indicati nella

legge in questione rispetto a quelli stabiliti da precedenti circolari

ministeriali come la n. 166 del 2 ottobre 1971 e la n. 105 del 2 luglio

1973 (risultando la tolleranza di alcune sostanze inquinanti,

attualmente anche di 20 volte superiore a quella precedentemente

ammessa);

c) dalla più che probabile incompatibilità dei detti valori

previsti dalla l. n. 319 con quelli imperativi indicati dalla CEE nel

documento ENV/107/731.

I quali ultimi, pur inerendo alla qualità delle acque e non essendo

a rigore direttamente confrontabili con i dati delle tabelle in esame

attinenti ( come detto) alle caratteristiche degli scarichi, denotano

una evidente maggiore severità di valutazione.

E tali considerazioni, mentre avallerebbero il sospetto di

incostituzionalità dei su citati artt. 13 e 15 l. n. 319/76 anche in

relazione all'art. 11, secondo inciso, della Costituzione,

autorizzerebbero il dubbio altresì di illegittimità, per contrasto

con gli artt. 32 e 11 della Costituzione, dell'art. 3 della legge

suddetta, quanto al comma terzo, "per la parte in cui faculta - e non

obbliga - il competente Comitato dei Ministri ad adeguare i valori dei

limiti di accettabilità degli scarichi di cui alle tabelle A e C a

quelli corrispondenti, definiti dalle apposite direttive della

Comunità Economica Europea, qualora questi ultimi risultino più

restrittivi"; e, quanto ai commi primo e secondo "per la parte in cui

esclude che i limiti della tab. A possano essere adeguati alle nuove

acquisizioni scientifiche e tecnologiche, prima di otto anni

dall'entrata in vigore della legge; e, inoltre esclude che eventuali

ulteriori modifiche possano essere apportate, se non a intervalli di

tempo superiori ai quattro anni".

Infine, con riguardo alle norme sanzionatorie contenute nella legge

impugnata, formula il pretore un'ultima ipotesi di illegittimità che

investe in particolare gli artt. 21,22 e 23, per la parte in cui -

comminando sanzioni per l'omissione della richiesta di autorizzazione,

per la mancata concessione o per il diniego o la revoca della medesima,

o per la inosservanza delle prescrizioni relative - non prevedono

invece alcuna pena autonoma per il superamento dei sia pur generosi

limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate, lasciando

così impuniti proprio gli attentati più gravi per la pubbllca salute.

Il che contrasterebbe con l'art. 11, secondo inciso, oltreché con

l'art. 32 della Costituzione.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto, per il tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei

ministri che ha concluso per la piena legittimità di tutte le norme

impugnate.

Infondate innanzitutto, sarebbero, secondo l'Avvocatura, le

questioni sub art. 26 ("non avendo senso sul piano della legittimità

costituzionale una constatazione, non interessa quanto fondata anche

sul piano politico, secondo la quale la precedente disciplina appariva

migliore") e sub art. 25 l. n. 319/1976 (dacché "non par dubbio che

il giudice possa sindacare l'atto autorizzativo, disapplicando in caso

di ritenuta illegittimità e condannare il pubblico funzionario ed il

privato per il concorso nella commissione di reati non giustificati da

autorizzazione legittima").

Del pari destituita di fondamento sarebbe l'altra questione sub art.

13 legge cit., sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione

(sussistendo obiettiva diversità di situazioni tra insediamenti

esistenti ed insediamenti nuovi ed apparendo ragionevole che il

legislatore abbia concesso ai titolari dei primi un margine di tempo

entro cui adeguarsi alla nuova disciplina), sia in riferimento all'art.

32 della Costituzione (non potendosi disconoscere la tendenza della

norma in questione alla tutela della salute anche se entro certi

termini di tempo per il contemperamento di interessi contrastanti) sia,

infine, in riferimento all'art. 11, secondo inciso, della Costituzione

(poiché, a prescindere da ogni valutazione sulla rilevanza

nell'ordinamento giuridico italiano del documento CEE richiamato dal

pretore, non se ne comprenderebbe comunque l'attinenza all'obiettivo

della pace e giustizia fra le Nazioni, cui ha riguardo l'art. 11).

Ai formulati rilievi di illegittimità si sottrarrebbe, poi, anche

l'art. 15 della legge, sia quanto alla concessione del termine per la

richiesta di autorizzazione accordato agli insediamenti esistenti

(comma secondo, lett. a), "essendo nella prassi normale che il

legislatore dia al cittadino un termine ragionevole entro il quale

orientarsi per predisporre le determinazioni che gli competono"; sia

quanto alla previsione dell'autorizzazione provvisoria anche tacita

(commi ottavo e nono) che traduce "la prevalenza di certi interessi

rispetto ad altri che il legislatore ha posto a raffronto con risultati

non irrazionali".

Analogamente infondate sarebbero le questioni sub art. 3 legge cit.

Quanto al comma terzo, perché il termine (può) ivi adoperato

intenderebbe "richiamare l'attenzione dell'operatore del diritto sul

fatto che la disciplina della materia può essere attuata anche al di

fuori della procedura legislativa" e non già significare che il

Comitato possa intervenire a suo criterio.

Quanto ai commi primo e secondo, poiché nulla vieterebbe al

legislatore ordinario di intervenire sulla materia più sollecitamente

qualora se ne presenti la necessità, "mentre appare ragionevole il

fatto che egli abbia vincolato all'osservanza di certi termini il

Comitato dei Ministri, al fine di evitare il rischio di ricorrenti

modifiche della normativa, che potrebbero risolversi in danni di non

scarso conto sugli interessi economici, non meno meritevoli di

attuazione".

Completamente destituita di fondamento sarebbe infine anche l'ultima

sollevata questione sub artt. 21, 22, 23 legge cit., dacché - "a

prescindere dal fatto che con essa si prospetta un problema di politica

legislativa sul piano della critica ad una pretesa mancata previsione

di fattispecie che dovrebbe, ad avviso del pretore, essere penalmente

sanzionata" - non apparirebbe neppure esatta l'affermazione secondo la

quale non sarebbe prevista alcuna pena autonoma per il superamento dei

limiti di accettabilità indicati nelle tabelle allegate. Atteso che

l'art. 22 della legge in esame prevederebbe, invece, la fattispecie

criminosa costituita, appunto, della condotta di colui che effettui o

mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel

provvedimento di autorizzazione. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Padova, con decreto di citazione 17 marzo 1976,

aveva tratto in giudizio innanzi a sé Greggio Rino, Olivato Rina,

Leggio Giuliana, Baso Loris e Fidelio Corrado imputando loro di aver

violato in periodi precedenti al 13 e 20 marzo 1975 una serie di

disposizioni del codice penale, del testo unico delle leggi di P.S.,

del testo unico delle leggi sulla pesca, del testo unico delle leggi

sanitarie, del regolamento di bonificazione delle paludi.

Successivamente alla data di commissione dei fatti imputati e al

decreto di citazione veniva pubblicata la legge 10 maggio 1976, n. 319

(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) la quale entrava in

vigore il 13 giugno dello stesso anno, e cioè nove giorni prima che il

pretore di Padova emanasse l'ordinanza con la quale ha chiamato

d'ufficio la Corte a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale di

tutte quelle disposizioni della legge n. 319 che sono state indicate in

narrativa.

Il pretore sottopone pressoché l'intera legge a critica

serratissima, nella convinzione che la disciplina con essa introdotta

in sostituzione della normativa prima esistente, costituita da

molteplici disposizioni sia del codice penale sia di leggi speciali -

delle quali la giurisprudenza aveva fatto applicazione in materia di

repressione degli inquinamenti - fosse inidonea a salvaguardare il bene

costituzionalmente garantito della salute e si ponesse in contrasto con

altri principi costituzionali. In realtà il pretore, avendo chiamato

gli imputati a rispondere di fatti integranti la violazione di

determinate disposizioni legislative vigenti anteriormente alla legge

n. 319 del 1976, era venuto a trovarsi, al momento di pronunziare la

sentenza, di fronte all'ostacolo di due disposizioni della legge n. 319

appena entrata in vigore: quella dell'art. 26 ("Gli scarichi di cui

all'art. 1, lett. a, sono disciplinati esclusivamente dalla presente

legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o

indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi sul suolo o nel

sottosuolo e del conseguente inquinamento. Restano in vigore le

disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita,

l'incolumità personale e pubblica"), e inoltre quella dell'art. 25,

ultimo comma, ("Quando si verifichi l'osservanza delle norme e

prescrizioni di cui all'art. 15, secondo comma, lett. a e lett. b, ed

al presente articolo, non sono punibili i fatti connessi con

l'inquinamento delle acque di cui all'art. 1, lett. a, previsti come

reato da precedenti disposizioni di legge").

2. - Il primo problema che il pretore doveva risolvere in sede

interpretativa consisteva dunque nello stabilire se alcune delle

imputazioni sulle quali era chiamato a giudicare sopravvivessero alle

disposizioni della nuova legge sopra richiamata. E il pretore lo

risolve in senso negativo, traendone la conseguenza che "non appare

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, comma primo, della legge, in quanto abroga le norme che

disciplinano la materia degli scarichi, senza prevedere sanzioni

sostitutive per i corrispondenti attentati al bene collettivo della

salute (art. 32 Cost.); e, inoltre, dell'art. 25, ultimo comma, della

legge stessa, in quanto limita gravemente la punibilità dei fatti di

inquinamento - ai quali risultino applicabili norme del codice penale,

segnatamente quelle poste a tutela della vita, della incolumità

personale o pubblica - escludendola nell'ipotesi di scarico autorizzato

(anche tacitamente) che, inoltre, non violi le prescrizioni delle

amministrazioni locali".

La Corte è quindi chiamata a pronunziarsi innanzi tutto sulla

questione di legittimità relativa ai commi degli artt. 26 e 25 della

legge n. 319 soprariprodotti.

3. - Tale questione è stata recentemente affrontata dalla Corte

(sent. n. 226 del 1983) che ne ha dichiarato la non fondatezza, con

riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 della Costituzione, allora invocati

nelle ordinanze di rimessione della Corte di cassazione e del pretore

di Vigevano.

Va innanzitutto precisato che il pretore di Padova ha, sì, nel

dispositivo dell'ordinanza di rimessione richiamato come parametri di

riferimento quanto alla denuncia dell'art. 26, comma primo, della

legge, gli artt. 3, comma primo, 32 e 11, secondo inciso, della

Costituzione, e quanto alla denuncia dell'art. 25, ultimo comma, della

legge, gli artt. 32,11, secondo inciso, e 101, comma secondo, della

Costituzione. Ma nella motivazione della pretesa illegittimità delle

due norme di legge il solo parametro invocato per la impugnativa

dell'art. 26 è l'art. 32 della Costituzione; mentre per la impugnativa

dell'art. 25 della legge, insieme con l'art. 32, viene invocato anche

l'art. 101 della Costituzione (non l'art. 11, secondo inciso, indicato

nel dispositivo).

Pertanto la Corte deve limitarsi ad esaminare le questioni

sottopostele, per quanto riguarda l'art. 26 della legge, soltanto con

riferimento all'art. 32 della Costituzione, e per quanto riguarda

l'art. 25, con riferimento ai soli artt. 32 e 101 della Costituzione.

Nella recente citata sentenza n. 226 del 1983 la Corte, come si è

detto, in riferimento, fra l'altro, all'art. 32 della Costituzione ha

dichiarato non fondate le questioni. "È ben vero - si legge nella

sentenza a conclusione dell'esame della questione - che la tutela della

salute implica 'la promozione e la salvaguardia della salubrità e

dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro', come ora è

chiarito dall'art. 2, primo comma, n. 5, della legge 23 dicembre 1978,

n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale). Ma non si

può certo affermare... che le norme impugnate, fingendo di tutelare

l'ambiente, finiscano in realtà per comprometterlo".

Questo giudizio non può non essere confermato dalla Corte, non

riscontrandosi nella motivazione con la quale il pretore di Padova ha

denunciato la incostituzionalità degli artt. 26 e 25 della legge n.

319, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, profili o

argomentazioni che inducano a mutare avviso.

4. - Né a tale risultato può indurre il riferimento all'art. 101

della Costituzione, sommariamente fatto dal pretore a proposito

dell'art. 25, ultimo comma, della legge n. 319, laddove esso prescrive

che "quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui

all'art. 15, secondo comma, lett. a e lett. b, ed al presente articolo,

non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle acque, di

cui all'art. 1, lett. a, previsti come reato da precedenti disposizioni

di legge".

In sostanza, il pretore di Padova ritiene che la punibilità di un

reato non possa essere subordinata alla mancata osservanza delle "mere

formalità amministrative previste", senza violare l'art. 101 della

Costituzione.

La questione della cosiddetta subordinazione della punibilità di

reati pregressi alla inosservanza delle prescrizioni dell'art. 15 e

dell'art. 25, primo comma, della legge, è stata già dichiarata priva

di fondamento dalla citata sentenza n. 226 del 1983 della Corte. "Si

intende - vi si legge - che il momento amministrativo è stato così

privilegiato - come si è detto in dottrina - rispetto al momento

repressivo, affidato ai giudici penali, ma questa scelta legislativa

non può ritenersi priva di giustificazioni. Nel sindacato sulla

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 25,

ultimo comma, e 26, primo comma, non devono infatti trascurarsi la

considerazione del sistema normativo in cui tali disposti si

inseriscono e la valutazione complessiva delle finalità che la legge

n. 319 ha perseguito e tuttora persegue (malgrado i gravi ritardi

verificatisi in sede attuativa)".

Ora se l'art. 25 è legge di per sé non in contrasto con gli altri

parametri costituzionali richiamati, non si può invocare contro di

esso - come fa il pretore di Padova - nemmeno l'art. 101 della

Costituzione, perché nell'applicare l'art. 25 il giudice rimane

appunto "soggetto soltanto alla legge".

Dovendo la Corte, come innanzi rilevato, limitarsi ad esaminare le

questioni relative agli artt. 26 e 25 della legge con riferimento ai

soli parametri richiamati nella motivazione dell'ordinanza, le

osservazioni che precedono consentono di concludere per la non

fondatezza delle questioni.

5. - Alla dichiarazione di non fondatezza del dubbio di

illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 25 della legge n. 319 si

accompagna la inammissibilità delle questioni relative agli artt. 13,

nn. 1 e 2, lett. a, 3, commi primo e secondo, 15, comma secondo, lett.

a, 15, commi ottavo e nono, 21, 22 e 23 della stessa legge, sollevate

dal pretore di Padova con riferimento a parametri vari.

Nessuna di queste norme doveva essere applicata nel giudizio nel

quale il pretore di Padova ha emanato l'ordinanza di rimessione. La

violazione di esse non era stata contestata agli imputati nel decreto

di citazione, né poteva essere contestata perché la legge che le

conteneva non era stata ancora pubblicata. Né quelle norme stabilivano

una diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma

costituivano e costituiscono ipotesi diverse di reato. Infine i nuovi

reati ipotizzati da quelle norme non avrebbero potuto ratione temporis

essere stati consumati o perfezionati quando il pretore emetteva

l'ordinanza di rimessione. Nella stessa ordinanza ciò è riconosciuto,

laddove si legge: "In sintesi ove le questioni sollevate venissero

riconosciute infondate, gli attuali imputati dovrebbero essere assolti

dalle imputazioni contravvenzionali perché il fatto non è preveduto

attualmente dalla legge come reato; e dalle imputazioni delittuose,

perché non punibili, in base all'art. 25 ultimo comma della legge:

ciò indipendentemente dalla circostanza di avere già presentato

domanda di autorizzazione in quanto, a tutt'oggi, il relativo termine

non è ancora scaduto". In realtà tutte le censure e le critiche,

contenute nell'ordinanza, di norme della legge n. 319 diverse da quelle

degli artt. 26 e 25 hanno solo il valore di ulteriori argomenti a

sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale dei detti artt.

26 e 25, in quanto alle sanzioni delle leggi precedenti abrogate o

dichiarate inapplicabili si sarebbe sostituito un sistema sanzionatorio

inidoneo a salvaguardare il bene della salute e non rispettoso di altri

precetti costituzionali.

Ma riconosciuta la legittimità degli artt. 26 e 25, il nuovo sistema

sanzionatorio entrato in vigore, come si è ricordato, il 13 giugno

1976 non poteva essere applicato a fatti compiuti nel marzo 1975 e

costituenti reati diversi da quelli contestati agli imputati.

6. - Del resto, conferma e ulteriori motivi di inammissibilità delle

questioni ora in esame, si ricavano dalle enunciazioni annesse.

L'art. 13, nn. 1 e 2, lett. a, della legge n. 319 è impugnato "nella

parte in cui concede, agli insediamenti produttivi esistenti, termini

di adeguamento degli scarichi alla allegata tabella C o,

rispettivamente, A, invece di prevederne la conformità immediata". Si

chiede una anticipazione di operatività (del resto logicamente

impossibile) della sanzione penale. La Corte, cioè, e chiamata a

pronunziare un'additiva in materia penale. Il che non le è consentito.

L'art. 3, comma terzo, della legge n. 319 è impugnato nella parte in

cui stabilisce che "lo stesso Comitato dei Ministri può (invece che

deve) in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della

Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità degli

scarichi di cui alle tabelle A e C della presente legge ai

corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunità

Europea, qualora quest'ultimi valori risultino più restrittivi". È

evidente la irrilevanza di una simile questione nel giudizio a quo;

l'adeguamento previsto riguardava il preteso rispetto alla legge n. 319

entrata in vigore il 13 giugno 1976: giudicando il 22 giugno 1976 su

fatti del marzo del 1975, il pretore di Padova non poteva proporsi

questioni di mancato adeguamento.

Queste considerazioni sono ancora più calzanti a proposito della

presunta illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi primo e

secondo, della legge n. 319, "nella parte in cui esclude che i limiti

della tabella A possano essere adeguati alle nuove acquisizioni

scientifiche e tecnologiche, prima di otto anni dall'entrata in vigore;

e, inoltre, esclude che eventuali ulteriori modifiche possano essere

apportate, se non ad intervalli di tempo superiori ai quattro anni".

Qui c'è la conferma che il pretore di Padova nella sua contestazione

totale della legge n. 319, non si è voluto porre alcun limite di

rilevanza.

Ancora una conferma di ciò è evidenziata dalla censura di

illegittimità dell'art. 15, comma secondo, lett. a, della legge n. 319

"nella parte in cui accorda agli insediamenti produttivi esistenti, non

muniti di autorizzazione allo scarico, un termine per farne richiesta e

non pretende, invece, una domanda immediata"; e dall'art. 15, commi

ottavo e nono, della detta legge "nella parte in cui consente la

possibilità di una autorizzazione provvisoria allo scarico

indipendentemente dal rispetto attuale dei limiti indicati nella

tabella C e, rispettivamente, A; e inoltre prevede che tale

autorizzazione possa essere tacita, invece di sancire la necessità di

un'autorizzazione espressa e subordinata alla immediata osservanza

della corrispondente tabella". Si tratta di norme - entrate in vigore

circa un anno e tre mesi dopo la commissione dei fatti - la cui

violazione di tutta evidenza non poteva essere e non era stata

contestata agli imputati; donde la loro evidentissima estraneità al

giudizio del pretore. E inoltre si chiederebbe sostanzialmente, anche

qui, un'anticipazione della decorrenza della sanzione, cioè, di nuovo,

un'additiva in materia penale non consentita alla Corte.

Infine, il pretore denunzia la illegittimità costituzionale degli

artt. 21, 22 e 23 della legge n. 319 per il fatto che - secondo la sua

interpretazione - "il superamento dei limiti di accettabilità

prescritti, a seconda dei casi, dalla tabella C o dalla tabella A, non

è previsto come autonoma figura di reato e, di per sé, non risulta

assoggettato a pena. Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di

scarico autorizzato oppure no" (punto VI della motivazione). Quindi il

giudice a quo chiede di istituire un'"autonoma figura di reato" che non

esisterebbe nella legge. Ancora una volta, e chiaramente, si tratta di

un'additiva in materia penale non consentita alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, comma primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319,

sollevata dal pretore di Padova, in riferimento all'art. 32 della

Costituzione con l'ordinanza 22 giugno 1976 (n. 602 del reg. ord. 1976)

di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25, ultimo comma, della stessa legge n. 319, sollevata, con

la medesima ordinanza, dal pretore di Padova con riferimento agli artt.

32 e 101, comma secondo, della Costituzione;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale,

sollevate dal pretore di Padova con la citata ordinanza, dell'art. 13,

nn. 1 e 2, lett. a, della stessa legge n. 319, con riferimento agli

artt. 3, comma primo, 32 e 11, secondo inciso, della Costituzione;

dell'art. 3, comma terzo, della stessa legge, con riferimento agli

artt. 32 e 11, secondo inciso, della Costituzione; dell'art. 3, commi

primo e secondo della stessa legge, con riferimento all'art. 32 della

Costituzione; dell'art. 15, comma secondo, lett. a, della stessa legge,

con riferimento agli artt. 3, comma primo e 32 della Costituzione;

dell'art. 15, commi ottavo e nono della detta legge, con riferimento

agli artt. 3, comma primo, 32 e 11, secondo inciso, della Costituzione;

degli artt. 21, 22 e 23 della detta legge, con riferimento agli artt.

32 e 11, secondo inciso, della Costituzione; dell'art. 26 della detta

legge con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 11, secondo inciso,

della Costituzione; dell'art. 25 della detta legge con riferimento

all'art. 11, secondo inciso, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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