Corte costituzionale

Ordinanza n. 296/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 e delle norme

tecniche in calce alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319

(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nonché degli

articoli 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto

legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle

acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della

direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

agricole), promosso con Ordinanza emessa il 11 maggio 2000 dal

tribunale di Vicenza, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con Ordinanza emessa il 11 maggio 2000, pervenuta a

questa Corte il 25 settembre 2000, il tribunale di Vicenza in

composizione monocratica ha sollevato, nel corso di un procedimento

penale a carico di un imputato del reato di cui all'art. 21, quarto

comma, della legge n. 319 del 1976 (scarico idrico con superamento

dei limiti di accettabilità stabiliti per parametri di natura

tossica persistente e bioaccumulabile), questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 9 e delle norme tecniche in calce alla

tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela

delle acque dall'inquinamento), nonché degli articoli 28, comma 3, e

50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio

1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento

e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento

delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla

protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

provenienti da fonti agricole), "nella parte in cui dette norme di

legge non prevedono la facoltà di chiedere analisi di revisione

nelle ipotesi in cui l'analisi eseguita ad iniziativa della pubblica

amministrazione accerti superamenti tabellari di parametri relativi a

sostanze non degradabili e ci si trovi pertanto in presenza di

campioni di reflui non deteriorabili";

che il remittente premette che è stato contestato

all'imputato il superamento dei parametri cadmio, rame e zinco,

metalli non degradabili e determinabili nei campioni di reflui in

ogni tempo nella medesima concentrazione riscontrabile nel campione

immediatamente analizzato ad iniziativa della pubblica

amministrazione; che l'attività di campionamento e analisi dei

reflui, finalizzata all'accertamento dell'osservanza della normativa

in materia di tutela delle acque, è attività amministrativa di

natura extra-processuale, regolata dall'art. 15 della legge

24 novembre 1981, n. 689, che prevederebbe come principio generale la

facoltà dell'interessato di chiedere la revisione delle analisi; e

che ai sensi dell'art. 223 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, fanno parte del

fascicolo per il dibattimento, e possono essere direttamente

utilizzati dal giudice, sia i verbali di revisione di analisi che i

verbali di analisi non ripetibili;

che, secondo il giudice a quo, andrebbero ritenute non

ripetibili le analisi di campioni per le quali le leggi relative non

prevedano la revisione, con implicito rinvio alla normativa specifica

sui casi di ripetibilità o non ripetibilità delle analisi sotto il

profilo tecnico-scientifico; e che pertanto, per una piena attuazione

del diritto di difesa e per la presenza del principio generale

dettato dall'art. 15 della legge n. 689 del 1981, la normativa

specifica dovrebbe prevedere o meno la revisione delle analisi a

seconda che si tratti di campione non deteriorabile o di campione

deteriorabile;

che, osserva l'autorità remittente, la normativa specifica

in tema di tutela delle acque dall'inquinamento non prevede la

revisione delle analisi, anche quando i risultati siano tali da

doversi ipotizzare il superamento di parametri costituiti da metalli

pesanti, e si tratti pertanto di un campione di refluo non

deteriorabile: mentre altre normative specifiche, come quelle in tema

di emissioni in atmosfera ed in materia alimentare, prevedono la

revisione delle analisi;

che pertanto, secondo il giudice a quo, sarebbe ipotizzabile

una ingiustificata disparità di trattamento sotto il profilo della

tutela processuale, con violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e

irrilevante e comunque infondata";

che l'eccepita inammissibilità discenderebbe dalla mancanza

di una più precisa individuazione delle disposizioni sub judice;

mentre, in punto di rilevanza, non apparirebbe sufficiente

l'affermazione basata sulla non degradabilità dei metalli;

che, comunque, secondo l'interveniente, non sussisterebbe

alcuna violazione dei precetti costituzionali indicati dal

remittente.

Considerato che la denuncia del giudice a quo, pur mettendo in

evidenza margini di incertezza nella individuazione delle norme

specificamente applicabili alla fattispecie, data la successione di

esse verificatasi nel tempo, investe univocamente l'asserita lacuna

normativa derivante dalla mancata previsione, nella disciplina

relativa ai controlli sugli scarichi idrici, della possibilità di

chiedere in sede amministrativa analisi di revisione, quando il

superamento dei limiti di accettabilità prescritti riguardi, come

nella specie, sostanze presenti in campioni non deteriorabili, per le

quali esisterebbe, secondo il remittente, la possibilità tecnica di

ripetere le analisi: onde non merita accoglimento l'eccezione di

inammissibilità avanzata dalla difesa del Presidente del Consiglio;

che peraltro il giudice a quo non lamenta l'avvenuta

violazione, nella specie, delle garanzie procedimentali necessarie ai

fini dell'esecuzione delle analisi dei reflui, secondo quanto

stabilito nella sentenza n. 248 del 1983 di questa Corte, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, settimo

comma, della legge n. 319 del 1976 nella parte in cui non prevedeva

che sia dato avviso al titolare dello scarico, affinché egli possa

presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico,

all'esecuzione delle analisi stesse (cfr. anche, fra le altre, le

sentenze n. 149 del 1969 e n. 330 del 1990);

che, una volta assicurate le garanzie di difesa nei riguardi

della esecuzione delle analisi, la previsione di una revisione delle

stesse in via amministrativa non risponde ad un vincolo

costituzionale, anche indipendentemente dalla possibilità tecnica di

una siffatta revisione in relazione al carattere deteriorabile o meno

dei campioni prelevati; mentre solo se l'analisi di campioni fosse

effettuata senza contraddittorio, il mancato riconoscimento del

diritto alla revisione violerebbe il diritto di difesa (cfr. sentenza

n. 15 del 1986);

che l'utilizzabilità nel processo degli accertamenti

effettuati in via amministrativa, sia quando è prevista la

possibilità della revisione, sia quando tale possibilità non è

prevista, è regolata dall'art. 223 delle norme di coordinamento del

codice di procedura penale, in ogni caso condizionando l'inserimento

dei verbali nel fascicolo per il dibattimento all'osservanza delle

garanzie procedimentali prescritte (comma 3): norma che il remittente

evoca, senza peraltro farla oggetto di alcuna censura;

che pertanto non sono violati né il principio di

eguaglianza, né il diritto di difesa, onde la questione si palesa

come manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 e delle norme tecniche

dettate in calce alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319

(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nonché degli

articoli 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto

legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle

acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della

direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

agricole), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione, dal tribunale di Vicenza con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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