Corte costituzionale

Ordinanza n. 475/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma,

della legge 10 maggio 1976, n. 319 ("Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento"), promossi con ordinanze emesse il 31 gennaio 1984

(n. 4 ordinanze) e il 28 luglio 1984 dal Pretore di Pietrasanta e il

19 febbraio 1986 dal Tribunale di Lucca, iscritte rispettivamente ai

nn. 473, 474, 475, 476 e 1186 del registro ordinanze 1984 e al n. 703

del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 273 dell'anno 1984, n. 59- bis dell'anno 1985 e

n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta solleva con le ordinanze in

epigrafe questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, che nell'incriminare i

fatti di inquinamento non prevede che le omissioni e i ritardi della

pubblica amministrazione in materia ambientale abbiano efficacia

scriminante tutte le volte che il reato sia stato da essi

determinato, per il tramite di una fisica necessità o anche di una

necessità di carattere economico, in riferimento agli artt. 27,

primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione;

Considerato che con le ordinanze si chiede alla Corte una

pronuncia additiva, consistente nell'introdurre nell'ordinamento una

esimente, la cui complessa ed opinabile articolazione è di per sé

dimostrativa del necessario ricorso a scelte discrezionali proprie

del potere legislativo;

che in casi analoghi la Corte ha dichiarato inammissibili le

questioni proposte (cfr. specialmente la sentenza

n. 214 del 1983);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi innanzi

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10

maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), sollevata con le ordinanze in epigrafe in

riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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