Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999. Leggi il testo vigente →

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa e' stata respinta, o dopo che l'autorizzazione e' stata revocata. ((Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilita' delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. La condanna comporta l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque. Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. La condanna comporta l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione)). ((Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.))

Testo in vigore dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999

Corte costituzionale

16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 435/1998

    Questione infondata
    23 dicembre 1998

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), che punisce con la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda l'omissione della richiesta di autorizzazione per l'apertura di uno scarico da insediamento produttivo, giacché - con riguardo alla diversa entità della sanzione penale per il reato, eventualmente concorrente, di superamento, nello scarico produttivo, dei parametri di accettabilità - la differente quantificazione della pena non appare palesemente irragionevole, potendo il legislatore valutare come più grave l'omissione, che non consente o rende più difficoltoso individuare lo scarico ed effettuare i necessari controlli, ed in quanto - con riguardo alla diversa qualificazione della stessa condotta di scarico senza autorizzazione, configurata come illecito amministrativo se proveniente da insediamenti civili o da pubbliche fognature - la distinzione dei tipi di scarico costituisce una scelta del legislatore, che può trovare giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata, di un regime complessivamente più severo per quelli ritenuti potenzialmente più inquinanti. - Cfr., sulla discrezionalità del legislatore nella configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni, sentenze nn. 370/1996 e 84/1997, nonché ordinanza n. 456/1997; sulla distinzione tra scarichi civili e delle pubbliche fognature, da un lato, e da insediamenti produttivi, dall'altro, sentenza n. 330/1996. red.: S. Evangelista

    Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 432/1996

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1996

    Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunzie che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, quinto comma, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995 e 330/1996; O. nn. 25/1995, 132/1995 e 332/1996. red.: R. Foglia

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 332/1996

    Questione infondata
    30 luglio 1996

    Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunce, che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, commi terzo e ultimo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995; O. nn. 25/1995 e 132/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (39)

Se ne mostrano 20 su 39, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 18 maggio 1995. 46 parole tolte, 288 parole aggiunte.

… scarico dopo che essa e' stata respinta, o dopo che l'autorizzazione e' stata revocata. aggiunto: Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilita' delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. La condanna comporta l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque. Si applica sempre la pena tolto: dell'arresto se lo scarico supera aggiunto: dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilita' tolto: di cui alle tabelle allegate alla aggiunto: inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, tolto: nei rispettivi limiti e modi di applicazione aggiunto: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. La condanna tolto: importa la incapacita' aggiunto: comporta l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. tolto: Per i reati previsti al primo, secondo e terzo comma del presente articolo e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura aggiunto: Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari