Corte costituzionale

Ordinanza n. 399/1995

Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

formato dagli artt. 10, lettera b), 4, lettera b), e 22 della legge

della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14,

legge 10 maggio 1976, n. 319)", promossi con due ordinanze emesse il

26 novembre 1992 e il 24 giugno 1993 dalla Pretura di Torino, sezione

distaccata di Chieri, nei procedimenti penali a carico di Sabbia

Aurelio e a carico di Arienti Renato, iscritte, l'una al n. 128 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993, e l'altra, al

n. 309 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale promosso a carico di

Aurelio Sabbia, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, nella qualità di

sindaco del Comune di Pino Torinese, degli scarichi provenienti dal

collettore fognario, risultati eccedenti i limiti indicati nella

tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, relativamente ai

parametri di azoto ammoniacale e tensioattivi, il Pretore di Torino,

sezione distaccata di Chieri, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 10, lettera

b), 4, lettera b), e 22 della legge della Regione Piemonte 26 marzo

1990, n. 13, dal titolo "Disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n.

319)", per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate, pur richiamando formalmente

l'insieme delle sanzioni previste dalla legge n. 319 del 1976,

prescrivono, tuttavia, per gli scarichi provenienti da pubbliche

fognature classificate di seconda categoria, il rispetto dei limiti

di accettabilità indicati nella tabella allegata alla legge della

Regione Piemonte n. 13 del 1990, i quali risultano più elevati e,

pertanto, più permissivi, di quelli elencati dalle tabelle A e C

della legge n. 319 del 1976;

che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità

dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale

contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali

ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per

travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella

materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976

riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e

integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche

fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilità

fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad

esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale

soltanto in senso più rigoroso;

che il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale del combinato disposto formato dalle disposizioni

regionali impugnate anche sotto il profilo della violazione dell'art.

25 della Costituzione, per lesione del principio della riserva di

legge statale in materia penale, in riferimento all'art. 21, terzo

comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione penale

il mancato rispetto dei limiti di accettabilità indicati nelle

tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito di

applicazione sarebbe stato ridotto dalle norme regionali con

conseguente incisione sul precetto sanzionato penalmente;

che, ad avviso del giudice rimettente, la questione di

legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo,

poiché la condotta contestata all'imputato riguarda i valori di

azoto ammoniacale e tensioattivi rilevati nelle acque di scarico in

quantità superiori ai limiti fissati nella tabella A allegata alla

legge n. 319 del 1976, ancorché conformi al più elevato limite

consentito dalla tabella allegata alla legge regionale del Piemonte

n. 13 del 1990, in modo che l'applicazione delle impugnate

disposizioni regionali comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;

che analoga questione di legittimità costituzionale degli artt.

10, lettera e), 4, lettera b) e 22 della legge regionale del Piemonte

26 marzo 1990, n. 13, è stata sollevata, in riferimento agli artt.

3, 25 e 117 della Costituzione, dallo stesso giudice rimettente

dell'ordinanza illustrata in precedenza, nel corso di un diverso

procedimento penale instaurato a carico di Renato Arienti, imputato

del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio

1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in

quanto responsabile, quale titolare della ditta incaricata dei lavori

di costruzione e manutenzione del depuratore comunale di Pecetto

Torinese, degli scarichi fognari effettuati nelle acque del Rio

Croso, risultati eccedenti, per i valori registrati di azoto

ammoniacale, rispetto ai parametri indicati nella tabella A allegata

alla legge n. 319 del 1976;

che anche in questa ordinanza di rimessione si assume sia che le

norme regionali impugnate abbiano travalicato i limiti costituzionali

della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione in

materia di scarichi fognari, in riferimento all'art. 14 della legge

n. 319 del 1976, il quale vieterebbe la deroga, in senso più

permissivo, dei limiti di accettabilità imposti dalla legge statale,

sia che le medesime disposizioni abbiano prodotto un effetto di

riduzione della fattispecie penale disegnata dall'art. 21, terzo

comma, della citata legge n. 319 del 1976, con conseguente lesione

del principio costituzionale della riserva di legge statale nella

materia penale e, altresì, del principio di uguaglianza per la

disparità di trattamento realizzata nei confronti dei titolari di

scarichi fognari esistenti nei diversi territori regionali;

che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimità

costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché la

condotta contestata all'imputato riguarda i valori di azoto

ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai

limiti fissati nella tabella A della legge n. 319 del 1976, ancorché

conformi al più elevato limite consentito dalla tabella allegata

alla legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, di modo che

l'applicazione delle impugnate disposizioni regionali comporterebbe

l'assoluzione dell'imputato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente della

Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata,

dal momento che la Regione avrebbe rispettato i limiti costituzionali

imposti alla propria competenza legislativa in materia, tanto più

che l'invocato art. 14 della legge n. 319 del 1976, riserverebbe,

quanto alla disciplina degli scarichi fognari, un certo margine di

discrezionalità in capo alle regioni, alle quali si imporrebbe di

tener conto dei limiti tabellari della legge statale, ma non di

riprodurli, con conseguente possibilità per le regioni stesse di

fissare, grazie anche al richiamo delle direttive del Comitato

interministeriale disposte con deliberazione del 30 dicembre 1980,

limiti meno restrittivi rispetto a quelli statali, senza con ciò

violare la riserva di legge in materia penale;

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima

questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare

opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi;

che, successivamente alla emissione delle due ordinanze di

rimessione, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454

(Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e

degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),

reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994,

n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre

1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da

ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995,

n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17

marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi

delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non

recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina

statale che le ordinanze di rimessione assumono violata dalle norme

regionali impugnate in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della

Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del

1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono,

rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del

1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature "tengono conto dei limiti di

accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ..

fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i

parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile", e l'art.

21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che " ..

l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni

ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o

circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa ..";

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente,

ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei

giudizi pendenti dinanzi ad esso;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di

Torino, sezione distaccata di Chieri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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