Il d. l.gs. 3 aprile 2006, n.152 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Il d. l.gs. 3 aprile 2006, n.152 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 29 aprile 2006
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.
Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) in quanto, mentre punisce con l'arresto o l'ammenda chi effettua scarichi di acque senza osservare i limiti di accettabilità prescritti con il provvedimento di autorizzazione, non prevede analoga sanzione per infrazioni di non minore gravità. Nel giudizio a quo non può infatti esplicare alcuna influenza la circostanza che condotte equiparabili a quella (suindicata) oggetto del giudizio medesimo, ma ad esso estranee, siano esenti da pena.
Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 22 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) - nella parte in cui prevederebbe una sanzione solo per coloro che non osservano le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e non stabilirebbe alcuna pena per coloro che continuano ad effettuare scarichi senza aver mai chiesto l'autorizzazione - sollevata in riferimento all'art. 32 Cost., in quanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, nel quale si deve giudicare solo sul fatto ascritto agli imputati e non ha alcuna influenza la circostanza che altra condotta, diversa da quella oggetto del giudizio, sarebbe esente da pena.
Art. 32 cost. · Art. 22 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. 8 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999aggiunto: IL D. L.GS. 3 APRILE 2006, N.152 aggiunto: HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art22 · fonte del testo
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