Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 28 settembre 1995 dal pretore di Verona nel

procedimento penale a carico di Facchini Michele ed altri, iscritta

al n. 1 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Facchini

Michele e altri, ai quali era stato contestato il delitto di falsa

testimonianza (contemplato dall'art. 372 del codice penale, nel testo

antecedente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 11 del d.-l. 8

giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356,

che ha elevato da tre a sei anni di reclusione la pena massima

prevista per tale reato), gli imputati, con il consenso del pubblico

ministero, avanzavano davanti al pretore di Verona richiesta di

applicazione della pena ex art. 444 e seguenti del codice di

procedura penale, pena da sostituirsi a norma dell'art. 53 e seguenti

della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che il giudice a quo, premesso di non poter accedere alla

richiesta, per essere il reato di falsa testimonianza espressamente

escluso dal regime delle sanzioni sostitutive delle pene detentive

brevi, ha allora sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60 della legge n.

689 del 1981, "nella parte in cui non consente l'applicazione delle

sanzioni sostitutive nei confronti di chi sia imputato del reato

previsto dall'art. 372 c.p.";

che, però, la preclusione derivante dalla norma denunciata

risulterebbe del tutto ingiustificata, considerando che altri reati

aventi la medesima obiettività giuridica e pari o addirittura

maggiore gravità (si pensi al reato di false informazioni al

pubblico ministero e al reato di calunnia) sono, invece, suscettibili

di essere ricondotti nell'ambito della disciplina di cui all'art. 53

della legge n. 689 del 1981, così da invocare, anche relativamente

alla falsa testimonianza, la medesima ratio decidendi delle sentenze

costituzionali n. 249 del 1993 (dichiarativa dell'illegittimità

costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nella parte

in cui rende inapplicabile il regime delle sanzioni sostitutive ai

reati previsti dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice

penale) e n. 254 del 1994 (che ha dichiarato illegittimo lo stesso

articolo della legge n. 689 del 1981 nella parte cui preclude

l'applicazione del regime delle sanzioni sostitutive in relazione ai

reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319 del 1976);

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che - come già rilevato da questa Corte nella

ordinanza n. 46 del 1996, concernente la medesima questione, ma

depositata successivamente alla ordinanza del giudice a quo nella

presente causa - la questione è manifestamente infondata, per essere

assunte come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano

sanzionatorio: cioè, da un lato, la falsa testimonianza quale

disciplinata antecedentemente alle innovazioni che hanno coinvolto

l'art. 372 del codice penale, in forza dell'art. 11, comma 2, del

d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.

356, da cui è scaturito un aumento della misura della pena edittale,

originariamente prevista nella reclusione da sei mesi a tre anni (nel

vigente sistema è, invece, comminata la pena della reclusione da due

a sei anni), dall'altro lato, l'art. 371-bis introdotto dall'art. 11,

comma 1, dello stesso decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella

legge n. 356 del 1992, che prevede la pena della reclusione da uno a

cinque anni per il reato di false informazioni al pubblico ministero;

con la conseguenza che, per essere soltanto questi ultimi i possibili

termini di raffronto (il delitto di calunnia non potendo essere

correttamente assunto come tale, considerata la sua diversa

obiettività specifica rispetto a quella riferibile alla norma

censurata), la norma adesso denunciata non appare irrazionale e

contrastante con il principio di eguaglianza mancando fino al termine

della vigenza del precetto dell'originario art. 372 del codice penale

il tertium comparationis indicato dal giudice a quo; il tutto senza

che venga vulnerato il principio di ragionevolezza con riferimento

alla esclusione della falsa testimonianza, sia nel testo previgente

sia nel testo "riformato", dal regime delle sanzioni sostitutive;

che, dunque, non informato a criteri di assoluto rigore appare il

richiamo alle sentenze n. 249 del 1993 e n. 254 del 1994, entrambe

riferite a fattispecie coesistenti nell'ordinamento e rispetto alle

quali le esclusioni oggettive dal beneficio delle sanzioni

sostitutive delle ipotesi di reato contemplate dalle norme sottoposte

al vaglio di legittimità venivano a risultare arbitrarie, prevedendo

l'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'un caso

l'impossibilità di applicare le sanzioni sostitutive al reato di

lesioni colpose previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del

codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative

all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze

previste dal primo comma, numero 2, e dal secondo comma dell'art. 583

del codice penale, sanzioni che restavano, invece, applicabili

all'omicidio colposo previsto dall'art. 589 del codice penale,

commesso con violazione delle stesse norme (sentenza n. 249 del

1993); e nell'altro caso la insostituibilità delle pene per i reati

previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319

(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), per la discrasia

scaturente dall'assenza di analoghe norme di sbarramento nella stessa

specifica materia, così da farne derivare "la sopravvenuta

irragionevolezza del permanere di un regime preclusivo rispetto a

fattispecie di reato conformate in modo tale da provocare una

disciplina ingiustificatamente più severa nonostante l'identità

dell'interesse protetto ed i giudizi di valore ancor più negativi

espressi sotto il profilo sanzionatorio delle successive previsioni"

(sentenza n. 254 del 1994).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Verona con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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