Corte costituzionale

Ordinanza n. 365/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 12

novembre 1992 dalla Corte di Appello di Trento nel procedimento

penale a carico di Berlincioni Silvano, iscritta al n. 103 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte di Appello di Trento, nella causa penale

contro Berlincioni Silvano, nella qualità di legale rappresentante

della conceria Val d'Adige s.r.l., imputato del reato di cui all'art.

21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere

effettuato nel torrente Leno scarichi eccedenti i limiti di

accettabilità di cui al n. 32 della tabella "A" annessa alla detta

legge, con ordinanza del 12 novembre 1992 (R.O. n. 103 del 1993) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della suddetta

norma;

che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt.

4 e 41 della Costituzione, in quanto non sarebbe possibile

l'istallazione di impianti di depurazione e, comunque, detto limite

per l'evoluzione della tecnica del settore non sarebbe più razionale

e idoneo a soddisfare l'interesse generale della tutela delle acque

dall'inquinamento, onde la lesione dei principi di libertà di

iniziativa economica e di libertà di lavoro;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per l'infondatezza della questione osservando che la

norma impugnata risponde a esigenze reali di tutela dell'ambiente le

quali prevalgono sulla stessa iniziativa economica;

Considerato che, a parte il carattere meramente programmatico del

precetto di cui all'art. 4 della Costituzione, la concreta disciplina

del diritto al lavoro rientra nella discrezionalità del legislatore

il quale può dettare limiti a tutela di interessi pubblici e di

valori primari quale è la tutela dell'ambiente e della salute dei

cittadini, beni anche essi garantiti dalla Costituzione (artt. 9 e 32

Cost.);

che parimenti non può ritenersi in contrasto con il principio

della libertà di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di

osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento

nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti (sentt. nn. 184 del

1983 e 127 del 1990);

che pertanto la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976,

n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in

riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione, sollevata dalla

Corte di Appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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