Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo

1998 dal pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di

Angelo Ercolanoni ed altro, iscritta al n. 344 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 marzo 1998 nel corso di un

procedimento penale promosso per essere stati effettuati scarichi di

acque di lavorazione provenienti da insediamento produttivo in

assenza della prescritta autorizzazione, il pretore di Grosseto ha

sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento);

che la norma denunciata punisce con la sanzione penale

dell'arresto o dell'ammenda chiunque apre o comunque effettua nuovi

scarichi nelle acque, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver

richiesto la prescritta autorizzazione; mentre l'esercizio di uno

scarico che superi i parametri di accettabilità è punito, dal terzo

comma dello stesso art. 21 (come risultante dalla modifica introdotta

dall'art. 3 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con

modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172), con la sola

sanzione amministrativa ovvero con la pena dell'ammenda o

dell'arresto, a seconda che si tratti di scarichi provenienti da

insediamenti civili e da pubbliche fognature o provenienti da

insediamenti produttivi;

che, ad avviso del giudice rimettente, la lesione del bene

tutelato, che può derivare dal mancato rispetto dei limiti tabellari

di accettabilità degli scarichi, può essere molto superiore alla

concreta lesione derivante dalla sola mancata richiesta di

autorizzazione allo scarico, la quale costituisce una violazione

puramente formale se lo scarico non autorizzato è conforme alle

prescrizioni tabellari di accettabilità; punire con sanzione penale

quest'ultima condotta e con sanzione amministrativa il superamento

dei limiti tabellari determinerebbe una disparità di trattamento e

la violazione del principio di ragionevolezza, che deve

caratterizzare la discrezionalità del legislatore anche nelle sue

scelte punitive;

che il giudice rimettente prospetta, con l'accoglimento della

questione di legittimità costituzionale, l'inquadramento della

mancata richiesta di autorizzazione allo scarico tra gli illeciti

amministrativi, limitando l'applicabilità della sanzione penale

(prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976)

alle sole ipotesi di effettivo superamento, nello scarico, dei

parametri di accettabilità;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile

o, comunque, non fondata.

Considerato che le norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento prevedono l'omissione della richiesta di

autorizzazione per l'apertura di uno scarico come figura di illecito

diversa dal superamento, negli scarichi, dei parametri di

accettabilità, sanzionando distintamente le due diverse ed autonome

condotte, le quali possono dar luogo ad un concorso di illeciti;

che appartiene alla discrezionalità del legislatore, esercitata

nei limiti della ragionevolezza, la configurazione dei reati e la

previsione delle relative sanzioni (sentenze n. 370 del 1996 e n. 84

del 1997; ordinanza n. 456 del 1997). La diversa quantificazione

delle sanzioni per l'omessa richiesta di autorizzazione e per lo

scarico oltre i limiti di accettabilità non appare palesemente

irragionevole, potendo il legislatore valutare come più grave

l'omissione, che non consente o rende più difficoltoso individuare

lo scarico ed effettuare i necessari controlli anche al fine di

accertare l'eventuale ulteriore illecito del superamento dei limiti

di accettabilità;

che la distinzione dei tipi di scarico, da insediamenti civili e

pubbliche fognature o da insediamenti produttivi, con effetti anche

sulle sanzioni per la omessa richiesta di autorizzazione

all'apertura, costituisce una scelta del legislatore (sentenza n. 330

del 1996), che può trovare giustificazione nell'esigenza,

discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata dallo stesso

legislatore, di un regime complessivamente più severo per quelli

ritenuti potenzialmente più inquinanti;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 21, primo comma, della legge 10 maggio

1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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