1. Prima che siano state compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato puo' chiedere, nella forma prevista dall'articolo 438 del codice, che il processo sia definito allo stato degli atti a norma dell'articolo 442 del codice. 3 2. Alla presentazione della richiesta il giudice, sospese le formalita' di apertura del dibattimento se gia' iniziate, ne da' avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla parte civile. All'udienza, il pubblico ministero e i difensori della parte civile e dell'imputato illustrano, nell'ordine, le rispettive conclusioni; l'imputato puo' chiedere di essere interrogato dopo le conclusioni del pubblico ministero. Terminata la discussione, il giudice pronuncia sentenza a norma dell'articolo 442 del codice. La sentenza ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile ha presentato le sue conclusioni alla udienza. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 443 del codice. 3 3. Il giudice, se non vi e' il consenso del pubblico ministero o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, pronuncia ordinanza con la quale dispone procedersi nelle forme ordinarie. 3 4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 e' formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore. Se si procede con istruzione sommaria, la richiesta e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di competenza del pretore il consenso e' espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice. Si osservano in ogni caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3. 5. Quando si procede a carico di piu' imputati o per piu' imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo allo stato degli atti solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche di ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

3

La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio-8 febbraio 1990, n. 66 (in G.U. 1a s.s. 14/2/1990, n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale del 1988.

Testo vigente dal 15 febbraio 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 66/1990

    Ha colpito questo articolo
    8 febbraio 1990

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in…

    Art. 247 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 442 c.p.p. · Art. 438 c.p.p. · Art. 440 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 442/1994

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1994

    Riuniti i giudizi: a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe; b) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 452, secondo comma, de…

    Art. 452 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 247 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 187/1992

    Questione inammissibile
    22 aprile 1992

    Riuniti i giudizi: 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 452, secondo comma, del codice di procedura penale e 247 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione d…

    Art. 452 c.p.p. · Art. 247 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 15 febbraio 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio-8 febbraio 1990, n. 66 (in G.U. 1a s.s. 14/2/1990, n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale del 1988.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art247 · fonte del testo

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