Corte costituzionale

Sentenza n. 277/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, promossi con cinque ordinanze

emesse il 14 novembre 1989 dal Pretore di Torino, il 23 novembre 1989

ed il 7 dicembre 1989 dal Pretore di Mondovì ed il 1° dicembre 1989

(nn. 2 ordd.) dal Tribunale di Roma, iscritte ai nn. 24, 34, 35, 36 e

37 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali

della Repubblica nn. 5 e 6, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tre ordinanze identicamente motivate emesse dal Pretore

di Torino il 14 novembre 1989 (Reg. ord. n. 24/90) e dal Tribunale

di Mondovì il 23 novembre ed il 7 dicembre 1989 (Reg. ord. nn. 34/90

e 35/90) è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle

disposizioni d'attuazione del nuovo codice di procedura penale, nella

parte in cui limita l'ammissibilità del giudizio abbreviato ai

procedimenti in cui non siano state compiute le formalità d'apertura

del dibattimento di primo grado.

Osservano i giudici a quibus che i nuovi istituti del giudizio

abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

prevedono da una parte una diversa e più rapida procedura di

definizione del processo e dall'altra una rilevante diminuzione della

pena ed altre conseguenze giuridiche più favorevoli al reo

(esclusione dell'applicazione delle pene accessorie, delle misure di

sicurezza e della condanna al pagamento delle spese processuali,

estinzione del reato). È pertanto evidente che i c.d. nuovi riti

speciali - poiché non si limitano soltanto a disciplinare

l'accertamento della notitia criminis e le attività processuali ma

incidono direttamente sulla quantificazione della pena,

sull'applicabilità di pene accessorie e di misure di sicurezza e

sull'estinzione del reato - hanno natura penale sostanziale. In

particolare, la riduzione della pena e gli altri benefici che

conseguono dai procedimenti previsti dagli artt. 438 e 444 del codice

di procedura penale hanno natura sostanziale mentre le norme che ne

disciplinano le forme di esperimento hanno natura processuale.

A parere dei giudici a quibus, dai primi tre commi dell'art. 2 del

codice penale s'evince che il nostro sistema penale accoglie non

tanto il principio della irretroattività, bensì il principio

superiore che al reo è assicurato il trattamento più favorevole tra

quelli stabiliti dalla legge a partire dalla commissione del fatto e

sino alla sentenza irrevocabile. Tale principio superiore, ispirato

al favor libertatis, si specifica poi in quello d'irretroattività

nel primo comma, in quello della retroattività (anche oltre la

sentenza irrevocabile) nel secondo comma ed in quello della legge

più favorevole nel terzo comma. Anzi, dalla degradazione della

irretroattività a semplice corollario d'un principio superiore, si

è da alcuni dedotto che l'art. 25, secondo comma, Cost. ha

implicitamente accolto non solo il principio d'irretroattività della

legge penale ma anche il principio più generale che ne è il

fondamento.

A parere delle autorità remittenti, anche se non può essere

condivisa la tesi secondo cui le norme dell'art. 2 del codice penale

siano materialmente costituzionali, deve tuttavia ritenersi che il

principio dell'applicabilità della legge più favorevole, posto dai

primi tre commi del detto art. 2 del codice penale, incidendo sullo

status libertatis e sui diritti fondamentali del cittadino, ha

rilevanza costituzionale; sicché la sua eventuale deroga deve essere

giustificata da ragioni aventi pari rilevanza costituzionale.

Orbene, poiché i riti speciali di cui agli artt. 438 e 444 del

codice di procedura penale costituiscono disposizioni penali

sostanziali più favorevoli all'imputato, deriva che, ai sensi

dell'art. 2 del codice penale, la loro applicabilità non va limitata

ai procedimenti iniziati successivamente al 24 ottobre 1989 ma deve

essere estesa a tutti i procedimenti pendenti in tale data.

Il nuovo codice di procedura penale, sempre a parere dei giudici a

quibus, ha invece accolto solo parzialmente il principio

dell'applicabilità del trattamento più favorevole al reo. Infatti,

gli artt. 247 e 248 delle disposizioni d'attuazione da un lato

estendono i riti speciali ai procedimenti in corso ma dall'altro ne

limitano l'ammissibilità ai soli procedimenti nei quali non siano

state ancora compiute le formalità d'apertura del dibattimento.

Ora, tale limitazione non appare né ragionevole né diretta a

tutelare un interesse avente pari rilevanza costituzionale. Non è

invero esatta l'opinione secondo cui, poiché nel nuovo processo il

giudizio abbreviato e l'applicazione della pena a richiesta delle

parti hanno la funzione di giungere ad una rapida definizione dei

processi e la riduzione della pena costituisce solo un incentivo per

l'imputato affinché chieda tali riti, sarebbe stato ingiustificato

estenderne l'ammissibilità ai procedimenti pendenti, il cui iter con

l'apertura del dibattimento - sia giunto ad un punto tale da rendere

non più apprezzabile il beneficio d'una loro rapida definizione. Ed

infatti, se è vero che i riti speciali hanno tale funzione, ciò non

toglie che essi hanno tuttavia attribuito all'imputato un vero e

proprio diritto soggettivo di chiedere tali riti e d'ottenere la

conseguenziale riduzione della pena indipendentemente dalla loro

adozione. L'art. 448 prevede, in caso di dissenso del P.M. che il

giudice ritenga ingiustificato, che la riduzione della pena possa

essere concessa anche nel giudizio d'impugnazione. Ciò prova,

secondo le citate ordinanze di rimessione, che anche nel caso in cui

il sistema processuale non abbia tratto alcun beneficio dal rito

speciale, in quanto si è già celebrato interamente il giudizio di

primo grado e quello d'appello, ugualmente l'imputato conserva il suo

diritto d'ottenere la riduzione della pena e l'esclusione delle pene

accessorie e delle misure di sicurezza. Questa conseguenza, a parere

dei giudici a quibus, è giustificata dalla considerazione che i riti

speciali, se sono esaminati dal lato del sistema processuale

costituiscono un mezzo per giungere alla rapida definizione del

processo, mentre se sono visti dal lato dell'imputato costituiscono

un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere la riduzione della

pena. Non è quindi ragionevole la giustificazione secondo cui gli

artt. 247 e 248 delle disposizioni d'attuazione del codice di

procedura penale avrebbero limitato l'ammissibilità ai procedimenti

pendenti in cui non siano state ancora compiute le formalità

d'apertura del dibattimento per la considerazione che, oltre questo

termine, il sistema processuale non ne avrebbe tratto alcun

beneficio. Questa giustificazione, oltre ad essere infondata, non

tiene conto che il principio dell'applicabilità della legge penale

più favorevole al reo, stabilito dall'art. 2 del codice penale,

incidendo sullo status libertatis e sui diritti fondamentali dei

cittadini ed essendo stato recepito dall'art. 25, secondo comma,

Cost., ha rilevanza costituzionale.

Di conseguenza, concludono i giudici a quibus, gli artt. 247 e 248

citati determinano un'ingiustificata disparità di trattamento tra

gli imputati a seconda che nei loro procedimenti siano o non siano

state compiute le formalità d'apertura del dibattimento.

Quanto alla rilevanza i giudici a quibus osservano che nei

procedimenti di cui si tratta, nei quali erano già state compiute le

formalità d'apertura del dibattimento prima dell'entrata in vigore

del nuovo codice processuale, gli imputati hanno chiesto la

definizione del processo col rito abbreviato e che l'accoglimento

della questione è certamente rilevante in quanto incide sulla

quantificazione della pena.

2. - Con due ordinanze emesse il 1° dicembre 1989 (Reg. ord. nn.

36/90 e 37/90) il Tribunale di Roma ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni

d'attuazione del nuovo codice di procedura penale, in riferimento

all'art. 3 Cost.

Il Tribunale si limita ad osservare che la disposizione impugnata

"opera una disparità di trattamento tra sottoposti a procedimenti

che siano addivenuti al giudizio dopo il 24 ottobre c.a. e quelli

già chiamati a giudizio prima della detta data con giudizio di primo

grado non ancora concluso, consentendo ai primi e non ai secondi

d'usufruire del giudizio abbreviato".

3. - Nei giudizi - ad eccezione di quello sollevato con

l'ordinanza del Pretore di Torino (Reg. ord. n. 24/90) - è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata.

Osserva l'Avvocatura che la stessa ordinanza di rimessione

riconosce l'inaccettabilità, nel nostro ordinamento a costituzione

rigida, di disposizioni a rilevanza costituzionale soltanto materiale

quando non siano poste in essere da disposizioni costituzionali. È

pertanto contraddittorio affermare che il principio

dell'applicabilità della legge penale più favorevole abbia tale

rilevanza e che ogni sua deroga debba essere giustificata da ragioni

aventi pari rilevanza costituzionale. Oltre che contraddittoria,

l'affermazione è incongrua in quanto, se la norma fosse formalmente

costituzionale, non basterebbero ragioni a rilevanza costituzionale a

stabilirne la deroga, perché sarebbe sempre necessario che questa

venga disposta con norma formale costituzionale. Del resto, la

sentenza di questa Corte n. 164 del 1974 ha statuito che l'art. 25

Cost. vieta la retroattività della legge penale ma non concerne

l'ultrattività, che è disciplinata dall'art. 2 del codice penale,

in tal modo evidenziando la distinzione fra la valenza meramente

ordinaria di quest'ultima disposizione ed il diverso contenuto

normativo dell'art. 25 Cost.

È quindi evidente l'infondatezza della sollevata questione

perché il diritto soggettivo dell'imputato di chiedere i nuovi riti

speciali e d'ottenere la conseguente riduzione della pena è

riconosciuto nei limiti previsti dall'ordinamento e cioè nei casi in

cui, con ragionevole valutazione legislativa che tien conto di

esigenze di celerità del processo penale, quei riti siano adottabili

e non già indipendentemente dalla loro adozione. A parere

dell'Avvocatura generale, non è quindi violato l'art. 3 Cost.

poiché non v'è eguaglianza delle posizioni iniziali; ed il diverso

trattamento è giustificato da apprezzabili ragioni d'interesse

pubblico. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe trattano un'unica questione e

possono, pertanto, unificati i giudizi, essere decise con un'unica

sentenza.

La sollevata questione di costituzionalità non è fondata.

Diverse ragioni militano a favore della costituzionalità della

limitazione, ex art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dell'ammissibilità del giudizio

abbreviato (relativamente ai procedimenti pendenti alla data di

entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) ai soli

procedimenti per i quali non siano state compiute le formalità di

apertura del dibattimento.

La prima delle sopra indicate ragioni consiste

nell'inscindibilità della disposizione impugnata: questa, infatti,

in tanto consente l'eventuale riduzione di pena in quanto intende

sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato, del giudizio

abbreviato. E tutto ciò allo scopo d'assicurare la rapida

definizione del maggior numero di processi; l'introduzione, nel nuovo

codice di procedura penale, d'una pluralità di procedimenti speciali

tende, appunto, a realizzare il predetto scopo, com'è, peraltro,

generalmente riconosciuto, e come, d'altra parte, ammettono gli

stessi giudici a quibus.

La predetta inscindibile unità finalistica dell'impugnata

disposizione rende quanto meno discutibile la doppia considerazione

del giudizio abbreviato, il quale (come, invece, si assume da alcuni

dei giudici a quibus) se esaminato sotto il profilo del sistema

processuale, costituisce mezzo per giungere alla rapida definizione

dei processi mentre, esaminato dal lato dell'imputato, costituisce un

"vero e proprio" diritto subiettivo a chiedere il giudizio abbreviato

e ad ottenere la riduzione della pena.

Va, invece, osservato che, reso impossibile, con l'apertura del

dibattimento, quel beneficio, per il sistema processuale, che

giustifica l'inclusione del giudizio abbreviato (si badi: si tratta

pur sempre di un procedimento speciale) nel sistema del nuovo codice

di procedura - non essendo, cioè, razionale consentire un giudizio

abbreviato, inidoneo a raggiungere lo scopo unitario della

disposizione impugnata - è conseguentemente e razionalmente

impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" ad ottenere la

riduzione di pena. Quand'anche si configurasse un diritto

dell'imputato ad ottenere la riduzione di pena qui in esame,

l'utilità per il generale sistema processuale, e, pertanto,

l'esperibilità del giudizio abbreviato costituirebbe, pur sempre,

limite all'esercizio del predetto "diritto".

2. - Si badi: il legislatore, che ben poteva dichiarare

applicabile il nuovo codice di procedura penale soltanto ai fatti per

i quali, alla data dell'entrata in vigore dello stesso codice ancora

non fosse stato iniziato procedimento penale, ha invece, dettando

apposite norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) ritenuto

opportuno, al fine d'accelerare anche la definizione dei procedimenti

pendenti e di conseguentemente permettere il funzionamento stesso del

nuovo codice, estendere l'applicazione di alcuni istituti del nuovo

codice anche ai procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore

dello stesso codice.

Tale applicazione è stata, tuttavia, razionalmente limitata ai

soli casi in cui gli istituti stessi siano in grado di mantenere la

loro fisionomia e finalità.

In altre parole: poiché lo scopo dell'istituto del procedimento

abbreviato è quello di consentire la sollecita definizione del

giudizio, escludendo la fase dibattimentale, è del tutto razionale

che, per i reati pregressi e per i procedimenti in corso, tale

istituto sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo

possa essere ugualmente perseguito, e cioè soltanto quando non si

sia ancora giunti al dibattimento.

Anzi, irrazionale sarebbe stata un'applicazione del giudizio

abbreviato oltre i predetti limiti. Infatti, in tanto è riconosciuto

il "diritto" dell'imputato di chiedere che il processo sia definito

nell'udienza preliminare, ex primo comma dell'art. 247 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale e di ottenere i conseguenziali benefici, in quanto, da un

lato, si consente una rapida definizione del giudizio e, dall'altro,

tal diritto funge, per così dire, da corrispettivo per il rischio

che assume l'imputato d'essere giudicato allo stato degli atti e di

rinunciare al dibattimento, dal quale potrebbe anche scaturire una

pronuncia a lui più favorevole. Pertanto, se fosse possibile

all'imputato chiedere il rito abbreviato anche nel caso che il

dibattimento sia già iniziato, i benefici non sarebbero più

giustificati né dallo scopo (ormai impossibile) d'eliminare la fase

dibattimentale né dal rischio assunto dall'imputato, il quale invece

si troverebbe nella comoda situazione di decidere dopo che il

Pubblico Ministero ha già offerto le sue prove e comunque dopo aver

potuto valutare l'andamento del dibattimento stesso. Si tratterebbe

quindi d'una situazione ingiustificata ed irrazionale.

Non è, pertanto, producente il confronto fra imputati per i quali

il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto proprio

perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse; l'apertura

del dibattimento rende irrazionale l'applicabilità del giudizio

abbreviato.

Ugualmente inconferente è il richiamo all'art. 448 del nuovo

codice ed alla possibilità che il giudice applichi la riduzione

della pena dopo il dibattimento quando ritenga ingiustificato il

dissenso del Pubblico Ministero. Anche questo caso, infatti,

presuppone pur sempre che l'imputato abbia fatto la richiesta

(assumendosi il relativo rischio) prima del dibattimento, mentre nel

caso di specie si tratterebbe di imputati che sarebbero autorizzati

ad ottenere i benefici senza correlativi rischi.

3. - Di tutto ciò non possono non essere consapevoli i giudici a

quibus. Il ricorso al principio dell'applicabilità della legge più

favorevole al reo, di cui all'art. 2, terzo comma, del codice penale,

che si assume recepito dall'art. 25, secondo comma, Cost., va

considerato, infatti, come ricerca d'un principio valido a superare

le ragioni che militano a favore della costituzionalità della

disposizione impugnata.

In questa sede, non è consentito addentrarsi nell'esame del tema

dell'appartenenza o meno, alla Costituzione, del principio di

retroattività della "posteriore" legge penale favorevole

all'imputato.

La mancanza, nella Costituzione, d'esplicita menzione del predetto

principio e l'approvazione dell'ordine del giorno Giovanni Leone ed

altri, soppressivo della seconda parte del secondo comma dell'art. 20

del progetto (dove costituzionalmente si sanciva la retroattività

della legge posteriore favorevole al reo: cfr. seduta antimeridiana

del 15 aprile 1947 dell'Assemblea Costituente) sembra dar torto ai

giudici a quibus.

Senonché, i lavori preparatori vanno studiati ed approfonditi

nelle motivazioni che conducono alle conclusioni soppressive.

In tanto, vale preliminarmente chiedersi se sia, per sé,

sufficiente, al fine d'escludere l'appartenenza alla Costituzione

d'un determinato principio, peraltro sempre appartenuto

all'ordinamento previgente, il silenzio (e non l'esplicita

esclusione).

Ma, di più, v'è da osservare che l'assoluta, stragrande

maggioranza dei Costituenti non ha avuto mai dubbi sulla

costituzionalizzazione anche del principio di retroattività della

legge penale "successiva", favorevole al reo.

Ed infatti, nella seduta antimeridiana del 25 gennaio 1947

dell'adunanza plenaria della Commissione per la Costituente, l'art.

19 del progetto risultava così formulato: "Nessuno può essere

distolto dal suo giudice naturale, precostituito per legge; né può

essere punito se non in virtù di una legge già in vigore prima del

fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge

posteriore sia più favorevole al reo".

Va aggiunto che gran parte degli emendamenti proposti alla seconda

parte del secondo comma dell'art. 20 (il contenuto dell'art. 19 era

stato intanto parzialmente trasferito nell'art. 20 del progetto)

ancora prevedevano come costituzionalizzato anche il principio di

retroattività della legge penale "successiva" favorevole al reo

(cfr. verbali della ricordata seduta antimeridiana del 15 aprile 1947

dell'Assemblea Costituente).

L'accordo, nell'ora citata seduta, non fu raggiunto soltanto

sull'ampiezza delle nozioni di leggi eccezionali e temporanee e cioè

sull'ampiezza delle deroghe al principio, in sé accettato, della

retroattività della legge "successiva" favorevole al reo: fu

soltanto per il mancato accordo su tal punto che venne proposto

l'ordine del giorno, approvato, soppressivo dell'esplicita menzione

della retroattività della legge penale "posteriore" favorevole al

reo.

Queste considerazioni non intendono, certo, giungere a respingere,

in questa sede, l'opinione tradizionale in materia ma valgono a

chiarire da una parte che quasi tutti i Costituenti non furono per

nulla alieni dal costituzionalizzare anche il principio di

retroattività della legge penale, successiva al fatto, favorevole al

reo e d'altra parte che gli stessi Costituenti furono ben "attenti e

preoccupati" delle eccezioni al principio della predetta

retroattività. Resta da vagliare - ma non è questa la sede - se la

rimessione al legislatore ordinario della risoluzione delle questioni

attinenti alla successione di leggi penali nel tempo (così si

esprimevano i Costituenti) esprima disinteresse, da parte degli

stessi Costituenti, per il tema, con la conseguenza dell'assoluta

"libertà", in proposito, del legislatore ordinario oppure equivalga

a concessione a quest'ultimo della sola discrezionale valutazione in

ordine alle leggi eccezionali, temporanee (e finanziarie) uniche

idonee a derogare al principio di retroattività delle leggi penali

"posteriori" favorevoli al reo.

4. - Il caso di specie va risolto senza ricorso all'esame

dell'ampiezza, portata, e contenuti dell'art. 2 del codice penale.

Questa disposizione entra in discussione, infatti, solo e soltanto

ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione

sociale del fatto tipico oggetto del giudizio. La dottrina è,

invero, attenta a chiarire che ex art. 2, secondo e terzo comma, del

codice penale, non è consentito sottoporre a punizione (od a più

grave punizione) un soggetto per un fatto che, nello stesso momento

in cui vien perseguito, non riveste più, per la coscienza sociale,

quella nota d'illiceità per la quale fu legislativamente

incriminato.

Soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale, occorrerebbe, pertanto, rileggere l'art. 2, secondo

e terzo comma, del codice penale e chiarire l'estraneità all'ambito

d'operatività dei principi enunciati dai predetti commi

(retroattività della legge penale successiva abrogativa e della

legge successiva modificativa in melius, salvo il giudicato) delle

ipotesi nelle quali non si sia verificato un mutamento, favorevole al

reo, della valutazione della coscienza sociale rispetto ad un fatto

penalmente illecito.

Poiché è generalmente riconosciuto che indispensabile premessa

dell'applicazione dei principi innanzi ricordati - sia che si faccia

ricorso all'irrazionalità di punire (o continuare a punire in

maniera sfavorevole) alcuni soggetti per fatti che chiunque può

impunemente (o subendo un trattamento più favorevole) commettere,

nel momento stesso in cui i primi subiscono "pesanti" condanne, sia

che ci si riferisca al favor libertatis, del quale irretroattività

della legge penale creativa o modificativa in peius e retroattività

della legge penale abolitiva o modificativa in melius costituirebbero

derivazioni - è il mutamento (favorevole al reo) della valutazione

sociale rispetto ad un fatto che, appunto a seguito di tale mutata

valutazione, la legge penale sanziona in maniera più lieve od

addirittura (secondo comma dell'art. 2 del codice penale) considera

penalmente lecito: nelle ipotesi in cui non si è verificata una

mutata valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato si è

fuori dell'ambito d'applicabilità dei principi in discussione.

Or, nel caso in esame, la valutazione sociale negativa, rispetto

ai fatti oggetto del processo penale, non è mutata: nulla, invero,

è variato in ordine all'illiceità od alla disciplina giuridico -

penale dei fatti previsti nel codice penale sostanziale. La

possibilità della riduzione di pena per chi richiede il procedimento

abbreviato vale soltanto, come s'è innanzi osservato, a stimolare,

nei limiti dell'esperibilità del procedimento abbreviato, la

richiesta, da parte dell'imputato, dello stesso procedimento:

l'intento "stimolatorio" della richiesta del giudizio abbreviato non

può, pertanto, assurgere a mutata valutazione sociale, in senso

favorevole al reo, del fatto, oggetto del giudizio, previsto e punito

dal codice penale sostanziale.

Consegue che al caso in esame non può applicarsi il disposto di

cui al terzo comma dell'art. 2 del codice penale. Rimane, pertanto,

libero il legislatore di non far retroagire la disposizione impugnata

a favore degli imputati i cui procedimenti abbiano, alla data del 24

ottobre 1989, già raggiunto il dibattimento. Non risulta violato,

pertanto, l'art. 3, primo comma, Cost., a causa, come s'è innanzi

accennato, della diversità delle situazioni diversamente valutate e

disciplinate dal legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) sollevata,

con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Torino con ordinanza

14 novembre 1989, dal Tribunale di Mondovì con due ordinanze del 23

novembre e del 7 dicembre 1989 e dal Tribunale di Roma con due

ordinanze del 1° dicembre 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 23 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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