Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di

procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 novembre 1989 dal Pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Picheca Benvenuto ed altri, iscritta

al n. 200 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno

1990;

2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1990 dal Pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Barbero Biagio, iscritta al n. 208

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 24 novembre 1989 (Reg.

ord. 200/1990) ed il 9 febbraio 1990 (Reg. ord. n. 208/1990) il

Pretore di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25,

secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di coordinamento e

transitorie del vigente codice di procedura penale (testo approvato

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui

limita l'ammissibilità dell'applicazione della pena su richiesta

delle parti ai procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore

del nuovo codice di procedura penale nei quali non siano state

compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado;

Che, invero, secondo il Pretore di Torino, l'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, oltre ad

esplicare efficacia processuale comporta anche rilevanti conseguenze

sostanziali (in ordine alla quantificazione della pena,

all'esclusione dell'applicazionedi pene accessorie, alla possibilità

d'estinzione del reato) sicché si viene a determinare un'irrazionale

disparità di trattamento tra gli imputati, fondata esclusivamente

sulla circostanza, del tutto occasionale, del compimento delle

formalità d'apertura del dibattimento;

Che, inoltre, a parere del giudice a quo, il principio

d'irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo

comma, Cost., dovrebbe essere integrato da quello dell'applicazione

della legge più favorevole al reo di cui all'art. 2 del codice

penale, il quale avrebbe rilevanza costituzionale, nel senso che

potrebbe essere derogato solo da una norma rispondente ad un

principio avente anch'esso rilevanza costituzionale;

Che, sempre a parere del giudice a quo, se l'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ha la finalità

di giungere ad una rapida definizione dei processi, esso tuttavia ha

anche attribuito all'imputato un vero e proprio diritto soggettivo di

chiedere il rito speciale e d'ottenere la conseguenziale riduzione

della pena;

Che, pertanto, sarebbe irragionevole la mancata previsione, da

parte dell'art. 248 citato, della possibilità di chiedere

l'applicazione della pena su richiesta delle parti per i dibattimenti

già iniziati alla data d'entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale, poiché tale possibilità non solo eviterebbe la

già evidenziata disparità di trattamento tra imputati ma

rispetterebbe anche l'intento deflattivo al quale si ispira

l'istituto in questione;

Che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Che, a parere dell'Avvocatura, la finalità dell'istituto

dell'applicazionedella pena su richiesta delle parti è quella

d'incentivare l'immediata definizione del processo, eliminando la

fase dibattimentale e quella dell'appello, di modo che la riduzione

della pena non rappresenta un beneficio bensì una

contropartita-premio per la rinuncia al rito ordinario;

Che, di conseguenza, il termine per avanzare la richiesta

d'applicazione della pena su richiesta delle parti è stato non

illogicamente individuato nella dichiarazione d'apertura del

dibattimento di primo grado, superata la quale non potrebbe più

realizzarsi la funzione dell'istituto e verrebbe meno il collegamento

fra incentivo e rito differenziato, sicché la prospettata diversità

di trattamento trova razionale giustificazione nella diversità delle

situazioni processuali;

Considerato che, per l'identità delle questioni sollevate, i

giudizi possono essere riuniti;

Che gli argomenti svolti da questa Corte nella sentenza n. 277 del

1990 - relativa all'impossibilità (a norma dell'art. 247 del

medesimo testo approvato con il decreto legislativo n. 271 del 1989)

di chiedere il giudizio abbreviato quando siano già state compiute

le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado - valgono

anche per l'analoga questione qui trattata, relativa alla

possibilità di richiedere l'applicazione della pena su richiesta

delle parti soltanto prima del compimento delle formalità d'apertura

del dibattimento di primo grado;

Che, in particolare, nella citata sentenza, la Corte ha, fra

l'altro, sottolineato - con osservazione valida anche in ordine alla

disposizione oggetto del presente giudizio - l'"inscindibile unità

finalistica" della disposizione in quella sede impugnata, osservando

che la riduzione della pena in tanto è consentita in quanto è

diretta a sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato,

dell'attivazione d'un istituto inteso ad assicurare la rapida

definizione del maggior numero di processi; divenuto, invece,

impossibile, con l'apertura del dibattimento, raggiungere le

finalità che il legislatore si prefigge, diventa conseguentemente e

razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto"

alla riduzione della pena;

Che, questo essendo lo scopo degli istituti del giudizio

abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

(esclusione della fase dibattimentale) è del tutto razionale che,

per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto

quando il loro scopo sia interamente perseguibile;

Che la precitata sentenza ha altresì aggiunto - con

considerazione anch'essa estensibile all'istituto dell'applicazione

della pena su richiesta delle parti - che irrazionale sarebbe semmai

l'applicabilità del giudizio abbreviato dopo l'apertura del

dibattimento; giacché in tal caso i benefici concessi all'imputato

non sarebbero più giustificati né dallo scopo (ormai impossibile)

d'eliminare la fase dibattimentale né dal rischio assunto

dall'imputato (il quale si troverebbe, invece, nella comoda

situazione di decidere dopo che il pubblico ministero ha già offerto

le sue prove e comunque dopo aver valutato l'andamento del

dibattimento stesso);

Che, pertanto, non è producente il confronto fra imputati per i

quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto,

proprio perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse;

Che nella stessa sentenza n. 277 del 1990 si è altresì osservato

che il principio dell'applicazione della legge più favorevole

all'imputato, fissato dall'art. 2 del codice penale, opera soltanto

quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato, nella

valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre si

è fuori dall'ambito d'applicabilità del principio stesso nelle

ipotesi in cui non si è verificata una mutata valutazione sociale

rispetto al fatto tipico incriminato;

Che, analogamente a quanto osservato nella predetta sentenza in

ordine all'istituto del giudizio abbreviato, anche nel caso

d'applicazione della pena su richiesta delle parti non è mutata la

valutazione sociale negativa in ordine ai fatti oggetto del processo

penale, dal momento che la possibilità di fruire della riduzione

della pena e di altri benefici vale soltanto a stimolare, nei limiti

della sua esperibilità, la richiesta, da parte dell'imputato, del

procedimento speciale in questione;

Che analoghe questioni di legittimità costituzionale del medesimo

art. 248 - nella parte in cui non consente l'applicazione della pena

su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di

procedura penale, anche ai procedimenti per i quali siano state

compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado -

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di

Breno con ordinanza del 30 novembre 1989 (Reg. ord. n. 57/1990) e dal

Pretore di Milazzo con ordinanza del 27 ottobre 1989 (Reg. ord. n.

67/1990) nonché, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., dal

Tribunale di Torino con ordinanza del 20 dicembre 1989 (Reg. ord. n.

147/1990) sono già state dichiarate manifestamente infondate da

questa Corte rispettivamente con le ordinanze n. 320 e n. 355 del

1990; che, di conseguenza, anche la questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di

coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale

(testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.,

dal Pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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