(Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti) 1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano le disposizioni degli articoli 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257. 2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni del codice:

  • a)articolo 104;
  • b)articolo 192;
  • c)articolo 200;
  • d)articolo 207;
  • e)articolo 296 comma 3, per i soli procedimenti pendenti nella fase istruttoria;
  • f)articolo 298;
  • g)articoli 314 e 315;
  • h)articolo 476 comma 2;
  • i)articolo 486 comma 5;
  • l)articolo 508 commi 1 e 2;
  • m)articolo 564;
  • n)articolo 578;
  • o)articolo 586;
  • p)articolo 597 commi 4 e 5;
  • q)articolo 599.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 296/2002

    Questione infondata
    28 giugno 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 242 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 482/1994

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epig…

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 418/1994

    Questione inammissibile
    7 dicembre 1994

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con le ordinanze ind…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 250 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art245 · fonte del testo

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