Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/02/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e degli

artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura

penale del 1988, in relazione all'art. 442, secondo comma, dello

stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 novembre 1989 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Issaa El Sayed Ali ed altri, iscritta

al n. 646 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno

1989;

2) ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dal Tribunale di Roma

nel procedimento penale a carico di Zaccagnini Ivan ed altri,

iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso delle formalità di apertura del dibattimento a

carico di Issaa El Sayed Ali ed altri il Tribunale di Roma - rilevato

che gli imputati avevano tempestivamente richiesto il giudizio

abbreviato, ma che il pubblico ministero aveva negato il suo consenso

- con ordinanza del 9 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271, "in quanto l'insindacabile rifiuto di aderire al rito

abbreviato da parte del Pubblico Ministero si pone come un

insuperabile ostacolo sia per la difesa sia per il giudice,

all'applicabilità della diminuente" prevista dall'art. 442, secondo

comma, del codice di procedura penale del 1988, "mentre analogo

ostacolo non si ravvisa nell'analogo procedimento dell'applicazione

della pena su richiesta delle parti" previsto dall'art. 448 dello

stesso codice, richiamato dall'art. 248 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49, prima serie speciale, del

1989.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Quanto alla dedotta violazione del principio di eguaglianza,

l'Avvocatura richiama la "giurisprudenza costante di questa Corte

Costituzionale", stando alla quale, "nell'ambito di una ragionevole

discrezionalità legislativa", l'ordinamento può prevedere

trattamenti differenziati per fini costituzionalmente apprezzabili.

Nella specie, la diversità degli istituti posti a confronto (il rito

abbreviato e l'applicazione di pena su richiesta delle parti)

giustificherebbe ampiamente la diversità di disciplina.

Quanto al dedotto contrasto con l'art. 24 della Costituzione,

l'Avvocatura osserva, da un lato, che le diverse modalità del

diritto alla tutela giurisdizionale si armonizzano pienamente con

l'inviolabilità del diritto di difesa e, dall'altro lato, che

l'impossibilità di applicare la diminuente prevista dall'art. 442,

secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, "non può

considerarsi impedimento al diritto di difesa".

Non sarebbe, infine, violato nemmeno l'art. 101 della

Costituzione: e ciò perché, alla stregua della giurisprudenza di

questa Corte, le norme costituzionali che garantiscono la libertà e

l'indipendenza dei giudici adempiono lo scopo "di vincolarne

l'attività solo alla legge" che devono applicare "senza interventi

od interferenze al di fuori di essa", tali da incidere sul loro

convincimento. È consentito, però, al legislatore emanare norme

che, senza incidere su quei princìpi, "valgano a regolare

l'attività degli organi Costituzionali".

2. - Prima ancora di aprire il dibattimento a carico di Zaccagnini

Ivan, Lanciotti Silvano, Mei Giuseppe e Narduzzi Beniamino, il

Tribunale di Roma, premesso che gli imputati avevano tempestivamente

richiesto la definizione del processo con rito abbreviato e che il

pubblico ministero aveva negato il suo consenso alla richiesta, ha,

con ordinanza del 20 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 25, 27, 102 e 107 della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 247, primo e terzo comma, del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 438, primo comma, e 440, primo

comma, del codice di procedura penale del 1988, nelle parti in cui,

per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale, "non prevedono che il p.m., nel negare il

proprio consenso alla definizione del processo con rito abbreviato

"allo stato degli atti", sia tenuto a motivarlo e nella parte in cui,

conseguentemente, non è consentito al giudice di valutare le

condizioni addotte a giustificazione del dissenso medesimo, e di

applicare, una volta ritenutolo ingiustificato, nei confronti

dell'imputato medesimo, la riduzione di pena prevista e disciplinata

dall'art. 442, secondo comma, c.p.p.".

In punto di rilevanza il Tribunale osserva che il processo sarebbe

definibile allo stato degli atti, sia perché alcuni degli imputati

sono o arrestati in flagranza o confessi sia perché nessuna nuova

acquisizione probatoria risulta essere stata richiesta.

In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo muove dal

principio dell'assoluta ed inderogabile parità dell'accusa e della

difesa nel nuovo processo penale anche in relazione alle norme "che

prevedono e consentono la scelta del rito": con la conseguenza che

spetta solo al giudice verificare l'esistenza delle condizioni per

l'accoglibilità delle richieste formulate da ciascuna delle parti.

Al principio di parità tra accusa e difesa si sottrarrebbe l'art.

438, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, allorché

subordina al consenso del tutto immotivato del pubblico ministero la

verifica ad opera del giudice della possibilità che il processo sia

definibile allo stato degli atti, così vulnerando, oltre che il

principio di eguaglianza, anche gli artt.25, 102, secondo comma, e

107, terzo comma, della Costituzione.

Le norme denunciate sarebbero, altresì, in contrasto con "il

combinato disposto degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della

Costituzione". Infatti, per effetto dell'immotivato potere preclusivo

attribuito al pubblico ministero, non è consentito al giudice di

accertare i presupposti per l'abbreviazione del rito e - "quando

all'esito dell'esame degli atti e/o del dibattimento la richiesta

risulti fondata" - di applicare all'imputato la riduzione di pena che

l'art. 442 del codice di procedura penale riconosce a suo favore.

E ciò perché, configurandosi il principio di "eguaglianza",

sulla base dell'art. 27, primo e terzo comma, " come relazione

necessaria tra soggetto e sanzione penale", il principio di "

colpevolezza costituzionale" dovrebbe garantire al cittadino "la

certezza che egli potrà essere chiamato a rispondere penalmente solo

per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo

fortuitamente producono conseguenze penalmente sanzionate". Donde

l'ulteriore violazione del principio di legalità di cui all'art. 25

della Costituzione, in quanto, alla stregua delle norme denunciate,

la graduazione della pena non si ricollegherebbe a situazioni

controllabili dal reo, ma "a mera scelta processuale dell'accusa,

insindacabile dall'organo giurisdizionale (giudice 'naturale')".

Una tale violazione "assume connotati più evidenti" raffrontando

la posizione di chi fruisca e di chi invece non fruisca di un

consenso immotivato del pubblico ministero all'abbreviazione del

rito. In tal caso le pene irrogabili in concreto saranno

"sproporzionate" rispetto ai fatti ed alla personalità

dell'imputato, violando così il "canone di adeguatezza e

proporzione" derivante dall'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50, prima serie speciale, del

13 dicembre 1989.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non

fondata.

Premesso che l'oggetto della questione si incentra non

sull'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 442 del

codice di procedura penale (e che è "mera "meccanica" conseguenza"

di un giudizio abbreviato definito con una decisione di condanna), ma

sulla sindacabilità del dissenso del pubblico ministero in presenza

di una richiesta di abbreviazione del rito, rileva l'Avvocatura che

ammettere un simile sindacato equivarrebbe ad "attribuire al giudice

questioni determinanti nella scelta del rito", così riconoscendogli

un ruolo che il nuovo legislatore ha voluto escludere con

l'"assegnare in via esclusiva alle parti la definizione della

strategia processuale".

È alle parti che spetta la scelta del rito "alternativo": ma, se

non è previsto che il pubblico ministero debba motivare il proprio

dissenso, non è nemmeno previsto che l'imputato debba motivare la

propria richiesta. Del resto, un onere di tale tipo non potrebbe

essere tecnicamente adempiuto, "atteso che, per soddisfarlo, la parte

dovrebbe anticipatamente risolvere il problema della valutazione

delle prove, che rappresenta invece il merito sul quale dovrà cadere

la decisione giudiziale".

Nessuna comparazione potrebbe, infine, essere utilmente operata

con il dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di

applicazione della pena avanzata dall'imputato, in quanto l'istituto

in parola non riguarda il "rito", ma il "merito": il pubblico

ministero dissente solo perché, a suo avviso, la pena proposta non

è adeguata. Con la conseguenza che, se, in esito al dibattimento, il

giudice ritenga congrua la pena richiesta, deve "necessariamente

valutare 'inadeguato' il parere del pubblico ministero". Considerato in diritto

1. - Con la prima delle due ordinanze in epigrafe il Tribunale di

Roma sottopone al vaglio della Corte l'"art. 247 D.L. 28 luglio 1989,

n. 271" (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), "in relazione agli artt. 3, 24 e 101 II

co. della Costituzione, in quanto l'insindacabile rifiuto di aderire

al rito abbreviato da parte del Pubblico Ministero si pone come un

insuperabile ostacolo all'applicabilità della diminuente di cui

all'art. 442 II co. cpp 1988".

La seconda ordinanza, emessa alcuni giorni dopo da un'altra

sezione del medesimo Tribunale, denuncia gli "artt. 247, 1° e 3°

comma del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, 438 1° comma e

440 1° comma c.p.p., nelle parti in cui non prevedono che il p.m.,

nel negare il proprio consenso alla definizione del processo con il

rito abbreviato "allo stato degli atti" richiesto dall'imputato, sia

tenuto a motivarlo e nella parte in cui, conseguentemente, non è

consentito al giudice di valutare le condizioni addotte a

giustificazione del dissenso medesimo e di applicare, una volta

ritenutolo ingiustificato, nei confronti dell'imputato medesimo, la

riduzione di pena prevista e disciplinata dall'art. 442, 2° comma

c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 102 e 107 della

Costituzione".

Avendo entrambe le ordinanze quale oggetto parzialmente comune

l'art. 247, primo e terzo comma, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del nuovo codice, i relativi giudizi

possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

2. - Le due ordinanze sono state emesse anteriormente all'apertura

di dibattimenti relativi a processi già in corso alla data di

entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con

conseguente necessità di tener conto dell'art. 241 delle norme

approvate con il decreto legislativo n. 271 del 1989: articolo che ha

assunto a regola generale per "i procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore del codice" giunti ad uno stadio successivo a

quello istruttorio il loro proseguimento "con l'applicazione delle

norme anteriormente vigenti". A tale articolo sono state, tuttavia,

apportate non poche eccezioni, tra cui, appunto, quella prevista

dall'art. 247, oggetto di censura nei giudizi a quibus. Prima ancora

che per il contenuto del rispettivo petitum e per i parametri

invocati, le ordinanze si differenziano per il diverso modo di

considerare i rapporti tra la normativa transitoria denunciata e la

corrispondente normativa codicistica. Una delle ordinanze, infatti,

ha per oggetto soltanto l'art. 247: la norma, cioè, appositamente

dettata per rendere possibile anche in fase transitoria una forma di

definizione anticipata riconducibile allo schema ordinario di quel

giudizio abbreviato, che, inserito in apertura del libro VI

(Procedimenti speciali), rappresenta una delle principali novità del

codice del 1988. L'altra ordinanza, invece, coinvolge, oltre al primo

ed al terzo comma dell'art. 247, due disposizioni del codice, cioè

gli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma.

3. - In base al fondamentale canone che vuole commisurato il

requisito della rilevanza alla concreta applicabilità nel giudizio a

quo delle norme di volta in volta denunciate, il passaggio all'esame

del merito delle questioni dedotte trova giustificazione solo per

quanto riguarda l'art. 247 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del nuovo codice: più particolarmente, i

suoi primi tre commi, concernenti l'ipotesi nella quale la richiesta

di giudizio abbreviato venga, come nelle due fattispecie oggetto dei

giudizi a quibus, formulata "prima che siano state compiute le

formalità di apertura del dibattimento di primo grado".

Si è, infatti, in presenza di un istituto notevolmente diverso,

sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo strutturale,

rispetto all'istituto previsto dagli artt. 438 e 443 del codice. Nato

come tipico strumento di deflazione dei carichi giudiziari, il

giudizio abbreviato, nella sua forma ordinaria (cioè, nella forma

presa in considerazione dalla seconda delle due ordinanze, senza

coinvolgere le forme atipiche di cui agli artt. 452, secondo comma,

458, 460, primo comma lettera e, 461, primo comma, 464, primo comma,

556, primo comma, 557, 560), postula la definizione del processo

anteriormente all'emanazione del decreto che dispone il dibattimento,

trovando specifica collocazione nell'udienza preliminare, allorché,

in base all'art. 438, primo comma, l'imputato ne formuli "richiesta

con il consenso del pubblico ministero" ed il giudice ritenga, ai

sensi dell'art. 440, primo comma, "che il processo possa essere

definito allo stato degli atti".

Sotto il profilo funzionale, la più consistente differenza del

meccanismo congegnato dalle norme transitorie sta nel fatto che la

finalità perseguita dai primi tre commi dell'art. 247 è la

deflazione del solo dibattimento, in limine al quale il medesimo

giudice preposto alla fase dibattimentale definisce immediatamente il

processo, utilizzando nell'udienza in camera di consiglio i soli atti

che, depositati in cancelleria ai sensi dell'art. 410 del codice di

procedura penale del 1930, sarebbero suscettibili di utilizzazione in

sede dibattimentale. Nella disciplina del codice, invece, il consenso

delle parti dà al giudice la possibilità di utilizzare ai fini

della decisione all'esito dell'udienza preliminare anche atti che

potrebbero non essere utilizzabili all'esito del dibattimento.

Sotto il profilo strutturale, se è vero che l'art. 247, primo

comma, richiama, per la richiesta dell'imputato, la "forma prevista

dall'art. 438 del codice" e, per la definizione del processo "allo

stato degli atti", l'art. 442 del codice, è altrettanto vero che

tale duplice rinvio ha il solo scopo di individuare l'inizio e

l'epilogo del rito abbreviato, demandando tutta la restante

regolamentazione alla minuziosa disciplina procedimentale dettata,

proprio per i processi già in corso, nell'art. 247. Una disciplina

da cui si ricava, anzitutto, come - a differenza di quanto previsto

nel nuovo codice - la richiesta presentata prima che siano state

compiute le formalità di apertura del dibattimento assume, in ogni

caso, autonomo rilievo giuridico, poiché, anche in mancanza del

concomitante consenso del pubblico ministero, vale comunque ad

introdurre la procedura prodromica all'instaurazione del rito

abbreviato. Infatti, a seguito della presentazione della richiesta di

giudizio abbreviato non accompagnata dal consenso del pubblico

ministero, il giudice è tenuto, previa sospensione delle "

formalità di apertura del dibattimento se già iniziate", a dare

avviso della richiesta "al pubblico ministero che nei cinque giorni

successivi esprime o nega il proprio consenso", in base ad una

prescrizione (art. 247, secondo comma) che, diversamente dal codice,

contempla in modo esplicito l'atto di dissenso del pubblico ministero

('nega il proprio consenso').

Anche il basilare riferimento dell'art. 438, primo comma, del

codice del 1988 alla definizione del processo "nell'udienza

preliminare" non può che rivelarsi incompatibile con la disciplina

transitoria, essendo tale articolo strettamente coordinato ad una

tipica fase del nuovo processo, destinata a delibare l'accusa ai fini

del rinvio a giudizio richiesto dal pubblico ministero (art. 419,

primo comma): una delibazione che, invece, si è già da tempo

esaurita nei processi pervenuti alle soglie del dibattimento con il

"vecchio" rito.

Del resto, la seconda delle due ordinanze di rimessione, pur

sottoponendo a controllo di legittimità anche gli artt. 438, primo

comma, e 440, primo comma, del nuovo codice, mostra chiaramente di

riferirsi alla sola disciplina transitoria, quando, nel precisare il

petitum, indica come giudice chiamato a sindacare il "dissenso

immotivato" del pubblico ministero lo stesso giudice investito della

fase dibattimentale, che vi dovrebbe provvedere "all'esito dell'esame

degli atti e/o del dibattimento".

Data, dunque, la differenza della normativa transitoria, che

delinea un istituto non certo identico all'ordinario giudizio

abbreviato previsto dal codice, le questioni aventi ad oggetto gli

artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura

penale del 1988, devono essere dichiarate inammissibili, relative

come sono a norme non applicabili nei giudizi a quibus.

4. - Ciò premesso in ordine alla rilevanza, le questioni da

affrontare nel merito, con riguardo ai vari parametri costituzionali

invocati, vengono a profilarsi idealmente lungo tre linee: l'una

avente per oggetto l'art. 247, primo, secondo e terzo comma, delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, "nella parte in cui non prevede che il p.m., nel negare

il proprio consenso alla definizione del processo con il rito

abbreviato "allo stato degli atti", richiesto dall'imputato, sia

tenuto a motivarlo"; la seconda avente per oggetto lo stesso articolo

" nella parte in cui, conseguentemente, non è consentito al giudice

di valutare le condizioni addotte a giustificazione del dissenso

medesimo"; la terza avente ancora per oggetto il suddetto articolo

nella parte in cui non è consentito al giudice "di applicare, una

volta ritenuto (il dissenso) ingiustificato, nei confronti

dell'imputato medesimo, la riduzione di pena prevista e disciplinata

dall'art. 442, 2° comma, c.p.p.". Questo, almeno, nell'ottica

adottata dalla più complessa delle due ordinanze, limitandosi

l'altra ad un approccio estremamente sintetico ("in quanto

l'insindacabile rifiuto di aderire al rito abbreviato da parte del

Pubblico Ministero si pone come insuperabile ostacolo sia per la

difesa sia per il giudice all'applicabilità della diminuente di cui

all'art. 442 II co cpp 1988").

La progressione logica che caratterizza il passaggio dall'una

all'altra delle linee sopra tracciate, la prima finalizzata al

raggiungimento della seconda e, di qui, al raggiungimento della

terza, appare evidente, tant'è vero che i parametri addotti

riguardano egualmente tutte le questioni sollevate.

Il pubblico ministero - si sottolinea in quell'ordinanza - deve

motivare il suo dissenso così da rendere possibile al giudice di

verificare se questo sia o non sia giustificato, permettendogli,

nella seconda eventualità, di addivenire alla riduzione di pena (o,

per le imputazioni più gravi, alla sostituzione dell'ergastolo con

la reclusione di anni trenta) prevista dall'art. 442, secondo comma,

del nuovo codice, richiamato dall'art. 247, primo e secondo comma,

quarto periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie. Pretendere che il dissenso venga motivato e non renderlo

suscettibile di alcun sindacato, così da non farne derivare alcuna

conseguenza, significherebbe - è l'implicita conclusione - negare

alla prescrizione in tal modo introdotta ogni reale valore giuridico.

Le questioni vanno, quindi, esaminate congiuntamente.

5. - I parametri di riferimento oscillano tra quelli

sinteticamente indicati dalla prima ordinanza (gli "artt. 3, 24 e 101

II co. della Costituzione", in quanto, come già ricordato, il

"rifiuto di aderire al rito abbreviato" diventa ostacolo insuperabile

per la difesa e per il giudice, "mentre analogo ostacolo non si

ravvisa nell'analogo procedimento dell'applicazione della pena su

richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448 cpp 1988 richiamato

dall'art. 248 D.L. 28 luglio 1989 n. 271", il cui primo comma

riguarda anch'esso i giudizi in corso alla data di entrata in vigore

del nuovo codice, trovando applicazione "prima che siano compiute le

formalità di apertura del dibattimento") e quelli in più vasta

gamma delineati dalla seconda ordinanza, pure essa preoccupata di

rimarcare la "differenza" con quanto prevede l'art. 448, primo comma,

secondo periodo, sottolineando come, ai sensi dell'art. 446, sesto

comma, il pubblico ministero sia tenuto ad enunciare le ragioni del

suo dissenso dalla richiesta di applicazione della pena formulata

dall'imputato. Da tale differenza, riscontrabile anche con riguardo

all'art. 248, primo comma, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del nuovo codice, che espressamente

recepisce i disposti dell'art. 446, sesto comma, e dell'art. 448,

primo comma, del codice di procedura penale del 1988, "consegue",

anzitutto, un contrasto con la "proclamata parità processuale fra

accusa e difesa" e con la "parità di tutti i cittadini" di fronte

alla legge (art. 3 della Costituzione), ed il condizionamento

dell'"esercizio della funzione giurisdizionale spettante

esclusivamente al giudice" (artt. 25, 102, secondo comma, e 107,

terzo comma, della Costituzione)". Il dissenso immotivato e

vincolante del pubblico ministero impedirebbe, inoltre, all'imputato

"di fruire di una congrua riduzione della pena" riconosciutagli dalla

legge, dando così luogo ad un "contrasto con il combinato disposto

degli artt. 3 e 27, 1° e 3° comma della Costituzione": da un lato, il

principio di legalità ed il principio di colpevolezza risulterebbero

lesi dal "legare" la riduzione di un terzo della pena ad una "mera

scelta processuale dell'accusa" e dal sottrarre all'imputato la

"certezza delle conseguenze delle sue scelte comportamentali";

dall'altro, la disparità di trattamento fra "chi, nella medesima

situazione processuale, fruisca di un consenso immotivato del p.m." e

"chi trovi ostacolo nel dissenso, altrettanto immotivato, ed

insindacabile, dello stesso p.m.", traducendosi nell'irrogazione di

pene sproporzionate fra loro, violerebbe "quel canone di adeguatezza

e proporzione" (che vuole sanzioni uguali in situazioni uguali), al

centro della tutela di cui all'art. 3 della Costituzione.

6. - Le questioni sono fondate.

Per entrambe le ordinanze il primo parametro è rappresentato

dall'art. 3 della Costituzione, invocato in un caso sotto un unico

profilo e nell'altro sotto una pluralità di profili.

Certamente, come osserva l'Avvocatura dello Stato, il profilo

addotto dalla prima ordinanza - in questo subito riecheggiata dalla

seconda - nel senso di ritenere ingiustificata, sol perché si tratta

di procedimenti "analoghi", la diversa, anzi opposta, soluzione che,

in ordine al dissenso del pubblico ministero, caratterizza la

disciplina transitoria del giudizio abbreviato (dissenso non

motivato) rispetto alla disciplina transitoria del procedimento di

applicazione della pena su richiesta delle parti (dissenso motivato),

non può considerarsi di per sé sufficiente allo scopo, date le

innegabili differenze che, accanto alle innegabili analogie, emergono

raffrontando i due procedimenti.

Ciò, tuttavia, non basta, quando si pongano a confronto le due

discipline transitorie, senz'altro meno distanti fra loro delle

rispettive discipline codicistiche, a legittimare la conclusione che,

con non minore drasticità, la stessa Avvocatura dello Stato vorrebbe

inversamente trarne, nel senso di ritenere ragionevole la

"differenza" contestata dai giudici a quibus, in quanto causa delle

ulteriori violazioni costituzionali prospettate dalle ordinanze.

Soltanto una valutazione estesa alle altre differenze e, insieme,

alle analogie ravvisabili confrontando il giudizio abbreviato con

l'applicazione della pena su richiesta delle parti nell'ambito delle

rispettive discipline transitorie può permettere di verificare se,

considerato l'intero quadro, l'aspetto della motivazione o no del

dissenso trovi razionale collocazione tra le differenze.

In termini rigorosamente normativi, la differenza lamentata si

sostanzia non tanto, come vorrebbe la prima ordinanza, nella mancata

estensione al giudizio abbreviato della previsione che l'art. 448,

primo comma, secondo periodo, del nuovo codice - richiamato in sede

di disposizioni transitorie dall'art. 248, primo comma, quinto

periodo - dedica all'applicazione della pena su richiesta proveniente

dall'imputato senza il consenso del pubblico ministero ("...il

giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o

nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il

dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta

dall'imputato", aspetto quest'ultimo sicuramente estraneo al giudizio

abbreviato), quanto, come sottolinea la seconda ordinanza, nel fatto

che la prescrizione di cui all'art. 446, sesto comma (" Il pubblico

ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni") -

anch'essa dettata in tema di richiesta di applicazione della pena

proveniente dall'imputato ed anch'essa richiamata in sede transitoria

dall'art. 248, primo comma, terzo periodo - è priva di riscontro sia

nella disciplina del codice sia nella disciplina transitoria del

giudizio abbreviato. Stando all'ottica del parametro costituzionale

invocato, il quesito per entrambe le ordinanze si traduce, dunque,

nel domandarsi, anzitutto, se sia o no razionale che l'enunciazione

delle ragioni del dissenso opposto dal pubblico ministero alla

richiesta dell'imputato, enunciazione ritenuta necessaria per la

disciplina codicistica non meno che per la disciplina transitoria di

uno dei due riti (applicazione della pena su richiesta), non venga

ritenuta necessaria almeno per la disciplina transitoria dell'altro

(giudizio abbreviato).

7. - Con ovvio riferimento alle rispettive discipline introdotte

dal codice del 1988, la Relazione al progetto preliminare, nel

distinguere il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su

richiesta delle parti dagli altri procedimenti speciali, pure

ispirati ad "evidenti ragioni di economia processuale", li qualifica

immediatamente "riti abbreviati", affidando all'aggettivo, adoperato

per contraddistinguere il primo dei due, anche il compito di

designare la categoria entro la quale è possibile accostarlo

all'altro. E precisa, subito dopo, come ad entrambi sia "affidata la

funzione di evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un gran

numero di procedimenti, secondo uno schema di deflazione comune a

tutti i sistemi processuali che si ispirano al modello accusatorio" e

come entrambi si fondino "sull'accordo tra accusa e difesa",

quest'ultima variamente "incentivata" ad avvalersene. Le

differenziazioni tra i due riti muovono proprio di qui. Diverse, al

di là degli impliciti vantaggi comuni ad entrambi (costi ridotti e

pubblicità del dibattimento evitata), le soluzioni premiali; diversi

gli strumenti di approdo. L'applicazione della pena su richiesta

delle parti - possibile, ad iniziativa congiunta di entrambe o,

indifferentemente, dell'una o dell'altra, in quanto si tratti di una

sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un

terzo o di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e

diminuita fino ad un terzo, non superi due anni di reclusione o di

arresto - "sta ad indicare un accordo tra pubblico ministero ed

imputato sul merito dell'imputazione (responsabilità dell'imputato e

pena conseguente)", con in più gli effetti favorevoli previsti

dall'art. 445 del nuovo codice. Invece, nel giudizio abbreviato -

applicabile per qualsiasi reato su richiesta del solo imputato -

l'accordo tra pubblico ministero ed imputato "non tocca in alcun modo

il merito della imputazione, in quanto concerne esclusivamente il

rito semplificato da seguire", con attribuzione all'imputato - che

non deve riconoscere la propria responsabilità, solo accettando di

essere giudicato allo stato degli atti - del diritto alla diminuzione

di un terzo della pena in caso di condanna.

Si tratta, comunque, di risultati cui sempre si addiviene sulla

base degli atti acquisiti al momento della formulazione della

richiesta, con una notevole differenza di ordine temporale: nel

giudizio abbreviato ordinario la richiesta può aver luogo fino a

cinque giorni prima dell'udienza preliminare o nel corso di questa,

mentre nel giudizio abbreviato transitorio previsto dall'art. 247,

primo, secondo e terzo comma, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie la richiesta è possibile fino a che non

siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di

primo grado, allo stesso modo di quanto avviene nell'applicazione

della pena su richiesta delle parti, allorché la richiesta venga

formulata ai sensi dell'art. 446 del codice o ai sensi della

previsione transitoria di cui all'art. 248, primo comma, e, quindi,

sempre allo stato degli atti della fase predibattimentale. Ne

consegue un ulteriore avvicinamento del giudizio abbreviato ex art.

247, primo, secondo e terzo comma, all'applicazione della pena su

richiesta ex art. 248, primo comma.

Più in generale, il fatto che la Relazione al progetto

preliminare si preoccupi di ricordare come sin dai lavori preparatori

della legge-delega il giudizio abbreviato sia stato "efficacemente

qualificato come 'patteggiamento sul rito' e in tal modo distinto dal

'patteggiamento sulla pena' o sul merito del processo", non equivale

a disconoscere la realtà, invero più complessa, del giudizio

abbreviato, in quanto l'accordo delle parti sul rito ha pure un

effetto sul merito: in caso di condanna tale accordo comporta,

invero, una diminuzione della pena per il solo fatto dell'adozione

del rito speciale, pur trattandosi di un effetto 'indiretto" ed

'eventuale', dato che la pronunzia di merito potrebbe anche essere di

proscioglimento. Allo stesso modo dell'instaurazione del giudizio

abbreviato, l'effetto sul merito dipende in primo luogo dal consenso

del pubblico ministero, proprio come dal consenso di quest'ultimo

dipende, in caso di applicazione della pena su richiesta

dell'imputato, non soltanto l'intesa sulla pena, ma altresì

l'adozione del rito semplificato. Allorché, come nelle ipotesi

rispettivamente disciplinate dall'art. 247, primo, secondo e terzo

comma, e dall'art. 248, primo comma, il rito viene sostanzialmente a

corrispondere per quel che concerne giudice, momento e sede della

decisione finale, non si giustifica che il pubblico ministero, di

fronte ad una richiesta di giudizio abbreviato, possa sacrificare,

oltre al rito, anche l'effetto sulla pena, senza neppure dover

enunciare le ragioni del proprio dissenso, a differenza di quanto

avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della pena, dove

un rito sostanzialmente corrispondente può essere sacrificato dal

pubblico ministero solo enunciando le ragioni del dissenso e

l'effetto sulla pena può essere sacrificato solo con un dissenso non

ritenuto ingiustificato dal giudice. Tanto più se si considera che

nell'applicazione della pena su richiesta l'iniziativa può partire

indifferentemente dall'imputato o dal pubblico ministero, con

reciproca possibilità di un dissenso che il pubblico ministero è

tenuto a motivare e l'imputato no, mentre nel giudizio abbreviato,

essendo l'iniziativa riservata a quest'ultimo, il dissenso può

essere del solo pubblico ministero, con conseguente maggiore

necessità di una motivazione.

Altro problema è quello dei parametri cui la motivazione del

pubblico ministero dovrebbe rapportarsi. Secondo la Relazione al

progetto preliminare, tali parametri non sarebbero "tipizzati né

tipizzabili dalla legge", così che "sulla scelta del pubblico

ministero potranno, di volta in volta, avere valore decisivo tutti o

solo alcuni degli aspetti che differenziano il giudizio abbreviato

rispetto al giudizio ordinario". Ma - a prescindere dal rilievo che

l'argomento concernente l'impossibilità di "tipizzare" i parametri

potrebbe valere per la sola disciplina del codice, dove il rito

abbreviato ordinario si colloca nell'udienza preliminare, fase che,

destinata in via primaria al controllo della richiesta di rinvio a

giudizio, renderebbe difficilmente ipotizzabile l'esternazione delle

ragioni del dissenso del pubblico ministero o, più precisamente,

della mancata prestazione del suo consenso alla richiesta di giudizio

abbreviato formulata dall'imputato - le argomentazioni della

Relazione in tanto sono condivisibili in quanto il pubblico

ministero, non tenuto a motivare, possa liberamente determinarsi a

dissentire. Una volta dichiarata, però, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, nella

parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba enunciare le

ragioni del suo dissenso, così da renderlo sindacabile dal giudice,

il problema dei parametri viene a prospettarsi in termini ben

diversi: il fatto che nella disciplina transitoria l'instaurabilità

del giudizio abbreviato in presenza del consenso delle parti sia

legislativamente condizionata alla ritenuta definibilità del

processo allo stato degli atti da parte del giudice (art. 247,

secondo comma: "Se il consenso interviene e il giudice ritiene di

poter decidere allo stato degli atti"...) non parrebbe autorizzare,

al momento - tanto più nel silenzio dell'art. 446, sesto comma, del

nuovo codice assunto a tertium comparationis, in quanto richiamato

dall'art. 248, primo comma, terzo periodo, delle norme transitorie -

altra interpretazione che quella di raccordare anche la scelta del

pubblico ministero alla definibilità del processo allo stato degli

atti. Restano salvi, si intende, eventuali interventi legislativi,

facilitati dai meccanismi di pronto ed agile intervento previsti

dall'art. 7 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.

8. - L'accertata illegittimità costituzionale dell'art. 247,

primo, secondo e terzo comma, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie, approvate con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni, con

conseguente assorbimento degli altri parametri di costituzionalità

addotti dalle due ordinanze, viene a rendere rilevanti anche le

questioni aventi per oggetto lo stesso art. 247, primo, secondo e

terzo comma, nelle parti in cui "non è consentito al giudice di

valutare le ragioni addotte a giustificazione del dissenso" e,

conseguentemente, "di applicare nei confronti dell'imputato medesimo,

una volta ritenuto il dissenso ingiustificato, la riduzione di pena

prevista e disciplinata dall'art. 442, 2° comma, c.p.p.".

Dato lo stretto collegamento tra i due aspetti così esplicitati

dalla seconda ordinanza (in tanto il giudice ha motivo di sindacare

le ragioni addotte dal pubblico ministero in quanto, a sua volta

dissentendone, possa far luogo alla diminuzione di pena; e,

viceversa, in tanto il giudice può far luogo alla diminuzione di

pena in quanto sia legittimato a sindacare le ragioni enunciate dal

pubblico ministero), le relative questioni, sollevate con riferimento

agli stessi parametri precedentemente richiamati, danno luogo ad una

sola censura, anch'essa fondata.

L'analogia fra la disciplina transitoria del giudizio abbreviato e

la disciplina transitoria dell'applicazione della pena su richiesta

dell'imputato rende priva di giustificazione, nell'ottica

dell'invocato art. 3 della Costituzione, pure l'omessa previsione

nell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, di un potere analogo a

quello che l'art. 248, primo comma, quinto periodo, attraverso il

rinvio all'art. 448, primo comma, del codice, conferisce al giudice,

allorché, alla fine del dibattimento, ritenga ingiustificato il

dissenso del pubblico ministero nei confronti dell'applicazione della

pena richiesta dall'imputato. Ciò conduce al vero risultato

perseguito dal secondo giudice a quo, là dove lamenta che non gli

sia permesso di riconoscere all'imputato la riduzione di pena ex art.

442, secondo comma, del codice "quando all'esito dell'esame degli

atti e/o del dibattimento la richiesta risulti fondata"): la

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo,

secondo e terzo comma, anche nella parte in cui non prevede che, dopo

la chiusura del dibattimento, il giudice possa, per il caso di

condanna, applicare la riduzione di pena ricompresa nel duplice

rinvio all'art. 442 del codice, quando sia da ritenere ingiustificato

il dissenso del pubblico ministero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo,

secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988

(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),

nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, del codice di procedura penale del 1988;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di

procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3,

25, 27, 102 e 107 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con

ordinanza del 20 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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