Corte costituzionale

Ordinanza n. 355/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271) in relazione all'art. 444 stesso codice, promosso con

ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Bellosio Luca ed altro, iscritta al

n. 147 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza del 20 dicembre 1989, il Tribunale di

Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271) nella parte in cui non consente, mediante la previsione d'un

apposito termine, l'applicazione della pena su richiesta delle parti,

a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche ai

procedimenti per i quali siano state compiute le formalità

d'apertura del dibattimento di primo grado;

che, invero, secondo il Tribunale di Torino, l'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, oltre ad

esplicare efficacia processuale, comporta anche rilevanti conseguenze

sostanziali (in ordine alla quantificazione della pena,

all'esclusione dell'applicazionedi pene accessorie, alla possibilità

d'estinzione del reato) sicché si viene a determinare un'irrazionale

disparità di trattamento tra gli imputati, fondata esclusivamente

sulla circostanza, del tutto occasionale, del compimento delle

formalità d'apertura del dibattimento;

che, inoltre, a parere del giudice a quo, il principio

d'irretroattivita'della legge penale di cui all'art. 25, secondo

comma, Cost., dovrebbe essere integrato da quello dell'applicazione

della legge più favorevole al reo di cui all'art. 2 del codice

penale, il quale avrebbe rilevanza costituzionale, nel senso che

potrebbe essere derogato solo da una norma rispondente ad un

principio avente anch'esso rilevanza costituzionale;

che tale ultimo principio potrebbe individuarsi in quello del

buon andamento dell'attività giudiziaria, garantito dall'art. 97

Cost., giacché proprio ad esso si ispirano gli artt. 248 delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale e 444 del codice di procedura penale in quanto l'effetto

deflattivo da loro originato persegue lo scopo di meglio utilizzare

le risorse dell'apparato giudiziario;

che, pertanto, sempre a parere del giudice a quo, è

irragionevole la mancata previsione, da parte dell'art. 248 citato,

della possibilità di chiedere l'applicazione della pena su richiesta

delle parti per i dibattimenti già iniziati alla data d'entrata in

vigore del nuovo codice di procedura penale, poiché tale

possibilità non solo eviterebbe la già evidenziata disparità di

trattamento tra imputati ma rispetterebbe anche l'intento deflattivo

al quale si ispira l'istituto in questione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, a parere dell'Avvocatura, la finalità dell'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti è quella

d'incentivare l'immediata definizione del processo, eliminando la

fase dibattimentale e quella dell'appello, di modo che la riduzione

della pena non rappresenta un beneficio bensì una

contropartita-premio per la rinuncia al rito ordinario;

che, di conseguenza, il termine per avanzare la richiesta

d'applicazione della pena su richiesta delle parti è stato non

illogicamente individuato nella dichiarazione d'apertura del

dibattimento di primo grado, superata la quale non potrebbe più

realizzarsi la funzione dell'istituto e verrebbe meno il collegamento

fra incentivo e rito differenziato, sicché la prospettata diversità

di trattamento trova razionale giustificazione nella diversità delle

situazioni processuali;

Considerato che gli argomenti svolti da questa Corte nella

sentenza n. 277 del 1990 - relativa all'impossibilità (a norma

dell'art. 247 del medesimo testo approvato con il decreto legislativo

n. 271 del 1989) di chiedere il giudizio abbreviato quando siano già

state compiute le formalità d'apertura del dibattimento - valgono

anche per l'analoga questione qui trattata, relativa alla

possibilità di richiedere l'applicazione della pena su richiesta

delle parti soltanto prima del compimento delle formalità d'apertura

del dibattimento di primo grado;

che, in particolare, nella citata sentenza, la Corte ha fra

l'altro sottolineato - con osservazione valida anche in ordine alla

disposizione oggetto del presente giudizio - l'"inscindibile unità

finalistica" della disposizione in quella sede impugnata, osservando

che la riduzione della pena in tanto è consentita in quanto è

diretta a sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato,

dell'attivazione d'un istituto inteso ad assicurare la rapida

definizione del maggior numero di processi. Divenuto, invece,

impossibile, con l'apertura del dibattimento, raggiungere le

finalità che il legislatore si prefigge, diventa conseguentemente e

razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto"

alla riduzione della pena;

che questo essendo lo scopo degli istituti del giudizio

abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

(esclusione della fase dibattimentale) è del tutto razionale che,

per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto

quando il loro scopo sia interamente perseguibile;

che la precitata sentenza ha altresì aggiunto - con

considerazione anch'essa estensibile all'istituto dell'applicazione

della pena su richiesta delle parti - che irrazionale sarebbe semmai

l'applicabilità del giudizio abbreviato dopo l'apertura del

dibattimento; giacché in tal caso i benefici concessi all'imputato

non sarebbero più giustificati né dallo scopo (ormai impossibile)

d'eliminare la fase dibattimentale né dal rischio assunto

dall'imputato (il quale si troverebbe nella comoda situazione di

decidere dopo che il pubblico ministero ha già offerto le sue prove

e comunque dopo aver valutato l'andamento del dibattimento stesso);

che non è producente il confronto fra imputati per i quali il

dibattimento sia o non sia stato ancora aperto, proprio perché si

tratta di situazioni oggettivamente diverse;

che nella medesima sentenza n. 277 del 1990 si è altresì

osservato che il principio dell'applicazione della legge più

favorevole all'imputato, fissato dall'art. 2 del codice penale, opera

soltanto quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato,

nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio,

mentre si è fuori dell'ambito d'applicabilità del principio stesso

nelle ipotesi in cui non si è verificato un mutamento nella

valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato;

che, analogamente a quanto osservato nella predetta sentenza in

ordine all'istituto del giudizio abbreviato, anche nel caso

d'applicazione della pena su richiesta delle parti, non è mutata la

valutazione sociale negativa in ordine ai fatti oggetto del processo

penale, dal momento che la possibilità di fruire della riduzione

della pena e di altri benefici vale soltanto a stimolare, nei limiti

della sua esperibilità, la richiesta, da parte dell'imputato, del

procedimento speciale in questione;

che, per le stesse ragioni, analoghe questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 248 - nella parte in cui non consente

l'applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art.

444 del codice di procedura penale, anche ai procedimenti per i quali

siano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento di

primo grado - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal

Pretore di Breno con ordinanza del 30 novembre 1988 (Reg. ord. n.

57/1990) e dal Pretore di Milazzo con ordinanza del 27 ottobre 1989

(reg. ord. n. 67/1990) sono già state dichiarate manifestamente

infondate da questa Corte con l'ordinanza n. 320 del 1990;

che, di conseguenza, anche la questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988

(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., dal Tribunale

di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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