Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.438 del codice

di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 4

dicembre 1989 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a

carico di Lacerenza Giuseppe, iscritta al n.39 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 4 dicembre

1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107,

108, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, "laddove

attribuisce al P.M. la facoltà di esprimere un dissenso immotivato

sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dell'imputato, e

laddove non prevede alcun controllo dell'organo giudicante sulla

fondatezza delle ragioni del dissenso";

Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento

delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo

ad un processo già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la

possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente

disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988

(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta

applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina

transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr.

sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173 del 1990 e n. 174 del

1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura

penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,

102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna

con ordinanza del 4 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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