Corte costituzionale

Sentenza n. 442/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 452, secondo

comma, del codice di procedura penale e 247 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 3

ordinanze emesse il 20 dicembre 1993 dal Tribunale di Roma nei

procedimenti penali a carico di Giammaria Mirella, Khatib Ben Ayed ed

altri e Nwachuku Obioha Okechutu ed altri, rispettivamente iscritte

ai nn. 34, 45 e 51 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 9, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In esito a giudizio direttissimo a carico di un imputato nei

cui confronti, nonostante la richiesta dallo stesso formulata in

limine al dibattimento, non era stato possibile procedere con rito

abbreviato per il mancato consenso del pubblico ministero, motivato

sulla base della non definibilità del processo allo stato degli

atti, il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 20 dicembre 1993,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo

comma, del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso "e il

pubblico ministero vi consente" (r.o. n. 34/1994).

Il giudice a quo rileva che si verte nella medesima situazione

già rimessa alla Corte costituzionale con ord. dell'8 gennaio 1991

(r.o. n. 408/1991) - cui "si fa integrale rinvio" - e decisa con

sentenza n. 187 del 1992, con la quale la Corte aveva dichiarato

l'inammissibilità della questione per la pluralità di soluzioni

prospettabili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata.

Il Tribunale sottolinea che anche nel caso ora sottoposto

all'esame della Corte viene in rilievo il dubbio di costituzionalità

dell'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., che subordina la

instaurazione del giudizio abbreviato, e la conseguente riduzione

della pena, al consenso del pubblico ministero, il quale, con le sue

discrezionali scelte investigative, è arbitro di determinare la

decidibilità del processo allo stato degli atti e quindi di

precostituire le condizioni per negare il consenso alla

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato; pur

non essendo paradossalmente ostativa a tale trasformazione la non

decidibilità allo stato degli atti, tenuto conto del potere di

integrazione probatoria attribuito al giudice dalla norma impugnata.

Rilevato che tale disciplina è rimasta immutata, nonostante siano

trascorsi due anni dal monito rivolto al legislatore dalla Corte con

la sentenza n. 92 del 1992, con la quale si sollecitava

l'introduzione nella disciplina del giudizio abbreviato di un

meccanismo di integrazione probatoria, al fine di non far dipendere

il presupposto della decidibilità allo stato degli atti dalle

discrezionali scelte investigative del pubblico ministero, il

Tribunale esprime l'avviso, da un lato, di non poter ulteriormente

protrarre l'attesa delle auspicate modifiche legislative, e,

dall'altro, di avere il dovere di non applicare norme che la stessa

Corte costituzionale ha qualificato illegittime.

D'altro canto, osserva il remittente, delle quattro soluzioni alternative considerate dalla Corte con la sentenza n. 187 del 1992,

una sola è quella idonea a ricondurre la disciplina del giudizio

abbreviato a coerenza con i principi costituzionali.

Esposte le ragioni per le quali non possono ritenersi appaganti le

altre soluzioni (previsione di un dovere di completezza investigativa

in capo al pubblico ministero; previsione del potere del medesimo

organo di prestare un consenso condizionato all'espletamento da parte

del giudice di un'attività di integrazione probatoria; previsione

del dovere del giudice di ritenere ingiustificato il dissenso del

pubblico ministero qualora la non decidibilità allo stato degli atti

possa essere colmata dal meccanismo di integrazione probatoria

previsto dall'art. 452), il Tribunale individua nella eliminazione

del presupposto del consenso del pubblico ministero "l'unica via per

conciliare con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3

Cost.) e di stretta legalità (art. 25 Cost.) la permanenza del

giudizio abbreviato nell'ordinamento processuale".

Rileva da ultimo il Tribunale che il far dipendere l'instaurazione

del giudizio abbreviato dalla sola richiesta dell'imputato non

contrasta con la finalità deflattiva per la quale il giudizio

abbreviato è stato introdotto nel nostro ordinamento processuale,

poiché la piena utilizzabilità degli atti di indagine fa sì che

l'assunzione delle ulteriori prove - nelle forme semplificate della

camera di consiglio - "sarebbe limitata ai necessari atti

integrativi, con evidente ed incisivo profitto per l'economia

processuale".

2. - La medesima questione di cui sopra è stata sollevata dal

Tribunale di Roma con altra ordinanza in data 20 dicembre 1993 (r.o.

n. 45/1994), di contenuto sostanzialmente identico alla precedente.

3. - Con una terza ordinanza in data 20 dicembre 1993 (r.o. n.

51/1994), il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, la questione di costituzionalità

dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale,

limitatamente all'inciso "e il pubblico ministero vi consente", e

dell'art. 247, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), limitatamente alle parole "sospese le

formalità di apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà

avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi

esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il

giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti".

Il Tribunale ricorda che nella propria ordinanza del 18 marzo 1991

- alla quale si fa "integrale rinvio" - era stata prospettata "la

illegittimità del citato art. 247 sia nell'ipotesi in cui al regime

transitorio del giudizio abbreviato si ritenesse applicabile l'art.

452 comma 2 c.p.p. sia nel caso inverso"; e che la Corte

costituzionale, con la sentenza n. 187 del 1992, aveva dichiarato la

questione inammissibile (recte, manifestamente inammissibile), sul

rilievo che fosse "basata su un quesito interpretativo ( ..) che

spetta allo stesso giudice a quo risolvere".

Raccogliendo ora l'invito della Corte, il remittente, anche alla

luce della giurisprudenza nel frattempo affermatasi, esprime l'avviso

che anche al giudizio abbreviato del regime transitorio si applichi

l'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., e che "tuttavia la

questione già prospettata conservi la sua validità alla stregua

delle considerazioni svolte nella ordinanza in pari data" r.o. n. 45

del 1994, della quale il Tribunale, nella presente ordinanza,

riproduce integralmente il contenuto, aggiungendo da ultimo che "i

sospetti di illegittimità sopra illustrati non possono non investire

di per sé la condizione della decidibilità allo stato degli atti"

cui fa riferimento la disposizione transitoria impugnata.

4. - È intervenuto nei giudizi, con tre identici atti, il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni

relative all'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., siano

dichiarate irrilevanti, inammissibili e comunque infondate.

Nell'atto di intervento relativo al giudizio di cui alla ordinanza

r.o. n. 51/1994 non vengono prese in esame le censure all'art. 247,

secondo comma, disp. trans. cod. proc. pen.

Osserva in primo luogo la difesa dello Stato che, a quanto risulta

dalle tre ordinanze, è lo stesso Tribunale a ritenere che agli

imputati potrebbe applicarsi la riduzione di pena nonostante il

dissenso del pubblico ministero; dal che deriverebbe l'irrilevanza

delle questioni.

Le questioni sarebbero poi inammissibili (anche) perché identiche

ad altre già esaminate e dichiarate inammissibili con precedente

sentenza: l'unico elemento di novità sarebbe costituito, per un

verso, dal mero decorso del tempo e, per altro verso, dal fatto che

non appare prevedibile, a breve, alcun intervento normativo. Ma, si

rileva, il decorso del tempo, accompagnato dall'inerzia del

legislatore, non legittima un intervento "suppletivo" della Corte;

come sarebbe dimostrato dalla circostanza che con la sentenza n. 187

del 1992 si è ribadita la declaratoria di inammissibilità già

avutasi, sulla stessa materia, con la sentenza n. 92 del 1992. Non

corrisponderebbe poi al vero l'assunto del giudice remittente circa

il suo dovere di non applicare norme qualificate illegittime dalla

stessa Corte, dato che, con le citate sentenze, è stato espresso

solo l'auspicio di un intervento normativo razionalizzatore

dell'istituto del rito abbreviato.

Nel merito, l'Avvocatura deduce che la sentenza n. 183 del 1990 ha

comportato come conseguenza la non configurabilità della violazione

degli artt. 3 e 25 Cost., in quanto, nonostante il dissenso, il

giudice è comunque in grado con la sua valutazione finale di evitare

i riflessi negativi sull'imputato del rifiuto del pubblico ministero.

Inoltre all'imputato non deriverebbero pregiudizi da "lacune

probatorie" riconducibili alla discrezionale attività del pubblico

ministero, posto che, nel particolare giudizio disciplinato dall'art.

452, secondo comma, cod. proc. pen., il giudice non è vincolato a

decidere allo stato degli atti. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 25 della Costituzione, la questione di costituzionalità

dell'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., limitatamente

all'inciso "e il pubblico ministero vi consente", che subordina la

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, e la

conseguente riduzione della pena, al consenso del pubblico ministero,

il quale, con le sue discrezionali scelte investigative, sarebbe

arbitro di determinare la decidibilità del processo allo stato degli

atti e quindi di precostituire le condizioni per negare il consenso

alla trasformazione del rito, pur non essendo paradossalmente

ostativa a tale trasformazione la non decidibilità allo stato degli

atti, tenuto conto del potere di integrazione probatoria attribuito

al giudice dalla norma impugnata (r.o. nn. 34, 45 e 51 del 1994).

Il medesimo Tribunale ha inoltre sollevato, in riferimento ai

medesimi parametri costituzionali, la questione di costituzionalità

dell'art. 247, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), limitatamente alle parole "sospese le

formalità di apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà

avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi

esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il

giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti"; e ciò in

quanto, dato il presupposto interpretativo per il quale il regime

dell'art. 452 cod. proc. pen. si applica anche alla disciplina

transitoria, i dubbi di costituzionalità prospettati a carico della

predetta norma necessariamente vengono a investire anche l'art. 247,

che regola l'innesto del giudizio abbreviato nei dibattimenti che

proseguono con l'osservanza delle norme del codice abrogato (r.o. n.

51 del 1994).

2. - Le tre ordinanze espongono, in termini sostanzialmente

identici, censure attinenti al medesimo istituto. I relativi giudizi

vanno pertanto riuniti, per essere decisi con un'unica decisione.

3. - Il giudice a quo ripropone, con nuove argomentazioni, le

medesime censure dichiarate inammissibili o manifestamente

inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 187 del 1992,

concentrando tuttavia il petitum, con riferimento sia alla disciplina

a regime sia a quella transitoria, sulla eliminazione del consenso

del pubblico ministero quale presupposto per la trasformazione del

giudizio direttissimo in rito abbreviato, soluzione indicata come

costituzionalmente obbligata.

Considerata sia la nuova prospettiva cui si indirizza l'autorità

remittente sia la diversità delle argomentazioni, va rigettata

l'eccezione di inammissibilità che l'Avvocatura generale dello Stato

ha fondato sulla identità delle questioni.

Non può nemmeno essere condiviso il rilievo di irrilevanza

formulato dalla difesa del Governo, perché, contrariamente a quanto

da questa sostenuto, il giudice a quo esclude che la disciplina

impugnata consenta al giudice di applicare al termine del

dibattimento la diminuzione di pena conseguente a condanna

pronunciata con rito abbreviato.

4. - Con la citata sentenza n. 187 del 1992, questa Corte, nel

dichiarare inammissibili parte delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal medesimo Tribunale di Roma e da altra

autorità remittente, pur non negando rilievo al problema della

possibile incidenza sull'esperibilità del giudizio abbreviato di

scelte discrezionali del pubblico ministero (problema che del resto

era stato già oggetto del giudizio di costituzionalità definito con

la sentenza n. 92 del 1992), aveva affermato che la questione

sottopostale non era suscettibile di soluzione univoca, come

dimostrato dalle stesse prospettazioni dei giudici a quibus, indicative di ben quattro soluzioni tra loro alternative, alle quali, si

osservava, non era da escludere potessero essere aggiunte altre

ancora, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata.

Ora il Tribunale di Roma, individuando il petitum nei termini sopra

precisati, espone le ragioni per le quali, "a ben vedere", le altre

soluzioni prese in rassegna nella citata sentenza non possono

considerarsi idonee a risolvere il problema di costituzionalità.

Ma, senza entrare nel merito delle specifiche argomentazioni

svolte dal remittente su questa o quella ipotesi di soluzione, è

sufficiente per ribadire il giudizio di inammissibilità delle

questioni, per pluralità di scelte da riservare alla

discrezionalità del legislatore, la considerazione delle variabili

che offre la stessa via di uscita ora univocamente indicata dal

Tribunale.

L'eliminazione del consenso del pubblico ministero quale

presupposto del rito in esame potrebbe considerarsi senza dubbio

un'opzione idonea a risolvere i rilevanti sospetti di

incostituzionalità prospettati con riferimento alla normativa

impugnata, ma la divaricazione che essa determinerebbe rispetto alla

disciplina degli altri tipi di giudizio abbreviato previsti dal

codice potrebbe aprire la via a ulteriori censure di

incostituzionalità, superabili solo attraverso un generale riassetto

del procedimento speciale di cui si discute.

5. - L'elemento comune alle varie forme di giudizio abbreviato è

il presupposto costituito dall'accordo tra le parti su cui si fonda

l'esperibilità di un modello di giudizio per il quale la definizione

del merito della regiudicanda avviene sulla base dell'attribuzione di

valore di prova a (tutti) gli atti compiuti nella fase che precede

l'esercizio dell'azione penale.

Con l'escludere la necessità del consenso del pubblico ministero

ai fini della instaurabilità della particolare procedura dettata

dall'art. 452 cod. proc. pen., si verrebbe a consentire all'organo

dell'accusa, attraverso la scelta del rito ordinario in luogo di

quello direttissimo, di variare i presupposti del giudizio

abbreviato, così da condizionare, tra l'altro, le prospettive

dell'imputato di essere assoggettato a un trattamento punitivo più

vantaggioso per il caso di condanna.

Si riprodurrebbe, dunque, sia pure in un altro contesto, la

problematica esaminata da questa Corte con la citata sentenza n. 92

del 1992, con la quale era stata proprio messa in luce

l'incompatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di

legalità della pena di una disciplina che faccia dipendere l'accesso

dell'imputato a un rito avente automatici effetti sul trattamento

sanzionatorio da scelte discrezionali e insindacabili del pubblico

ministero.

6. - Ma l'accoglimento del petitum del remittente comporterebbe

anche problemi di riequilibrio "interno" dell'istituto in esame.

Persa la facoltà di interloquire sulla scelta del rito, il

pubblico ministero si vedrebbe singolarmente esposto alla prospettiva

di un giudizio allo stato degli atti nell'ambito del quale sarebbe il

solo giudice, titolare del potere di attivare il meccanismo di

integrazione probatoria ex art. 422 cod. proc. pen., arbitro della

formazione del materiale probatorio. L'innovazione sollecitata dal

remittente non potrebbe dunque non essere accompagnata da una

disciplina sull'esercizio del diritto alla prova del pubblico

ministero, nonché del diritto alla controprova della parte privata,

la cui elaborazione - attesa la pluralità di scelte discrezionali,

anche in relazione alla evidente esigenza di salvaguardare i

caratteri distintivi di un giudizio "abbreviato" rispetto al giudizio

dibattimentale - non può che competere al legislatore.

7. - Altro aspetto implicato dalla prospettiva coltivata dal

giudice a quo è, poi, quello dei limiti all'appellabilità della

sentenza da parte del pubblico ministero (art. 443 cod. proc. pen.,

richiamato dall'art. 452), che, in linea di principio, possono

trovare una giustificazione razionale solo se collegati al

presupposto di un consenso dato dalla parte pubblica a un rito che,

tra l'altro, incide marcatamente sulla sua facoltà di impugnazione.

8. - Esclusa l'accoglibilità del petitum, in considerazione della

pluralità di interventi di tipo manipolativo che potrebbero essere

adottati, appare dunque chiaro che la via per superare i non

ingiustificati dubbi di incostituzionalità della disciplina in esame

avanzati dal Tribunale di Roma non possa essere che quella

legislativa, nel quadro di una organica e generale riforma del

giudizio abbreviato, secondo le linee e i principi già indicati da

questa Corte con la citata sentenza n. 92 del 1992. Le questioni,

pertanto, vanno dichiarate inammissibili.

Va tuttavia rilevato che, a quanto consta, da parte degli organi

costituzionalmente competenti non è stato dato alcun concreto

séguito al pressante invito rivolto al legislatore con la sentenza

sopra citata, invito ribadito con le sentenze nn. 56 e 129 del 1993;

sicché, perdurando tale stato di inerzia, questa Corte, ove

investita di ulteriori questioni di costituzionalità riguardanti lo

specifico tema, non potrà esimersi dall'adottare le decisioni più

appropriate ad evitare che permanga la più volte constatata distonia

dell'istituto con i principi costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe;

b) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 452, secondo comma, del codice di

procedura penale e 247, secondo comma, del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale) sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con

l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 51/1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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