Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Elabsi Slim Ben Mabrouk, iscritta al

n. 50 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, a seguito di richiesta di citazione a giudizio, il

Presidente del Tribunale di Roma emetteva nei confronti di Elabsi

Slim Ben Mabrouk ed altre sei persone decreto di citazione a giudizio

per violazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

che, prima dell'apertura del dibattimento, tutti gli imputati

formulavano richiesta di giudizio abbreviato, a norma dell'art. 247

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), richiesta cui il pubblico

ministero aderiva solo parzialmente, con il prestare il proprio

consenso "in relazione ad alcuni soltanto degli imputati, ritenendo

che per altri occorresse procedere ad istruzione dibattimentale";

che la difesa eccepiva l'illegittimità, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, dell'art. 247 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271), " in quanto non consente al giudice di sindacare il

dissenso del pubblico ministero";

che il Tribunale si esprimeva negativamente sia quanto

all'abbreviazione del rito sia quanto all'eccezione di legittimità

costituzionale: con riguardo alla prima, occorrendo procedere ad atti

di istruzione dibattimentale; con riguardo alla seconda, non essendo

"la questione di legittimità allo stato rilevante, in quanto nessuna

lesione di norme costituzionali poteva discendere dal mero

svolgimento del processo nelle forme più garantite del

dibattimento";

che, all'esito del dibattimento, il Tribunale di Roma, con

sentenza del 7 dicembre 1989, assolveva tutti gli imputati per

insussistenza del fatto, con la sola eccezione di Elabsi Slim Ben

Mabrouk, nei cui confronti, disposta la separazione, ordinava la

sospensione del processo per sollevare contestualmente questione di

legittimità costituzionale "dell'art. 247 D.L. 271/89", nella parte

in cui "non consente di applicare nella specie la diminuente prevista

dall'art. 442 c.p.p.";

che il giudice a quo lamenta violazione del principio di

eguaglianza per la disparità di trattamento ravvisabile nel regime

transitorio fra l'imputato tratto a giudizio ordinario e l'imputato

tratto a giudizio direttissimo: infatti, se fosse stato utilizzato il

secondo tipo di giudizio, la richiesta dell'imputato ed il consenso

del pubblico ministero ne avrebbero determinato "ai sensi dell'art.

452 comma secondo, c.p.p. l'automatica trasformazione in giudizio

abbreviato";

che viene anche denunciata violazione dell'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, non potendo sulla "situazione sopra

descritta influire in alcun modo l'attività difensiva

dell'imputato", e dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il

quale esige "che la sanzione sia ancorata ad un "fatto", cioè ad una

condotta materiale dell'imputato, non già al tipo di attività

processuale con cui tale condotta viene accertata";

Considerato che la questione risulta sollevata dopo la chiusura

del dibattimento, previa separazione del procedimento a carico di un

imputato nei cui confronti, peraltro, il pubblico ministero aveva

espresso il proprio consenso alla richiesta di giudizio abbreviato;

che la questione stessa appare proposta tardivamente,

presupponendo l'art. 247, primo e secondo comma, delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale del 1988 che la pronuncia dell'ordinanza con la quale viene

disposta l'abbreviazione del rito abbia luogo prima del compimento

delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado;

e che il giudice a quo, per realizzare il petitum da lui

effettivamente perseguito, avrebbe dovuto sollevare la questione

entro il termine indicato dall'art. 247 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988

(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

che, conseguentemente, non potendo l'eventuale dichiarazione

d'illegittimità costituzionale della norma denunciata produrre

effetti nel giudizio a quo, la questione, così come proposta, deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del

1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 7 dicembre

1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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