Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle

disposizioni transitorie del codice di procedura penale promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 maggio 1990 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Craparotta Mirella ed altri, iscritta

al n. 527 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno

1990;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n.

528 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con due ordinanze emesse nel corso di distinti

procedimenti penali dal Tribunale di Bologna, rispettivamente, l'8

maggio 1990 e il 16 maggio 1990, è stata sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni transitorie del

codice di procedura penale, nella parte in cui subordina

l'applicazione della riduzione di pena, prevista per il rito

abbreviato, ad una circostanza meramente processuale, quale la

decidibilità del giudizio allo stato degli atti, non riferibile,

come tale, ad alcuna valutazione circa la responsabilità penale o il

comportamento processuale dell'imputato;

che, ad avviso del giudice a quo, la predetta

incostituzionalità deriverebbe dal rilievo che si verrebbero a

produrre effetti sostanziali differenziati, concernenti la riduzione,

o meno, della pena, che non sono in relazione al diverso grado di

responsabilità penale degli imputati, bensì dipendono da un

presupposto processuale, legato all'attività istruttoria compiuta

dall'autorità giudiziaria inquirente e, quindi, indipendente dal

comportamento dell'imputato;

che in ambedue i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata

infondata, dal momento che questa concerne situazioni di fatto non

comparabili ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;

che l'identità delle questioni sollevate con le due ordinanze

citate in epigrafe ne consente la riunione e la decisione in un unico

giudizio;

Considerato che una questione analoga, riferita alle disposizioni

degli artt. 442, secondo comma e 561, terzo comma, del codice di

procedura penale, concernente il rito abbreviato dinanzi al pretore,

è stata già decisa da questa Corte con la sentenza n. 284 del 1990,

con la quale si è affermato che il condizionamento, nel rito

abbreviato, della concessione dello sconto della pena alla

sussistenza del presupposto puramente processuale della definibilità

del giudizio allo stato degli atti non contrasta con l'art. 3 della

Costituzione;

che, pur con riferimento alla questione sottoposta al presente

giudizio, la scelta legislativa di attribuire rilevanza, anche agli

effetti sostanziali della determinazione della pena in caso di

condanna, a situazioni processuali, quali la decidibilità del

giudizio allo stato degli atti, non contrasta con il principio di

eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento fra

imputati, dal momento che la disparità del regime sanzionatorio

conseguente all'esperimento, o meno, del rito abbreviato dipende da

differenze relative a situazioni di fatto che non concernono

posizioni giuridicamente omogenee e che, come tali, non sono

suscettibili di comparazione ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;

che tale scelta legislativa non viola l'art. 3 della

Costituzione neppure sotto il profilo dell'irragionevolezza, dal

momento che, come questa Corte ha affermato nella ricordata sentenza

n. 284 del 1990, la decidibilità del giudizio allo stato degli atti

rappresenta un connotato essenziale di quell'innovazione

assolutamente originale costituita, appunto, dall'introduzione del

rito abbreviato, la quale, per un verso, mira all'attuazione del più

ampio disegno di superamento del grave e diffuso inconveniente

rappresentato dall'eccessiva durata dei processi e, per altro verso,

è subordinata all'iniziativa dell'imputato, il quale

conseguentemente rinuncia alle maggiori possibilità di difesa

offerte dal dibattimento e dal regime ordinario delle impugnazioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 247 del testo delle disposizioni di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il Decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Bologna con le due ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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