Corte costituzionale

Ordinanza n. 361/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1989 dal Tribunale di Napoli

nel procedimento penale a carico di Guida Nunzio ed altri, iscritta

al n. 214 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno

1990;

2) ordinanza emessa il 15 novembre 1989 dal Tribunale di Ancona

nel procedimento penale a carico di Mancini Maurizio ed altri,

iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 3 novembre 1989 dalla Corte d'appello di

Ancona nel procedimento penale a carico di Notari Cristiano ed altri,

iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 ottobre

1989 (Reg. ord. n. 214/90) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 247

delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui limita l'ammissibilità

del giudizio abbreviato ai soli procedimenti nei quali non siano

state compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo

grado;

che analoghe questioni di legittimità costituzionale del

sopracitato art. 247 nella parte in cui non consente l'applicabilità

del giudizio abbreviato ai procedimenti in corso all'entrata in

vigore del nuovo codice di procedura penale nei quali siano già

state compiute le formalità d'apertura del dibattimento ed ai

procedimenti che alla medesima data si trovino in fase d'appello,

sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.,

rispettivamente dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 15 novembre

1989 (Reg. ord. n. 240/90) e dalla Corte d'Appello di Ancona con

ordinanza del 3 novembre 1989 (Reg. ord. n. 271/90);

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli e

dalla Corte d'Appello di Ancona siano dichiarate infondate e che la

questione sollevata dal Tribunale di Ancona sia dichiarata

inammissibile per mancanza di motivazione in ordine alla prospettata

violazione dell'art. 25 Cost. e per il resto infondata;

Considerato che, per l'identità o analogia delle questioni

sollevate, i giudizi possono essere riuniti;

che questa Corte, con la sentenza n. 277 del 1990, ha dichiarato

non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte

in cui limita l'ammissibilità del giudizio abbreviato ai

procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore del nuovo codice

di procedura penale nei quali non siano state compiute le formalità

d'apertura del dibattimento di primo grado;

che, in particolare, nella citata sentenza, la Corte ha fra

l'altro sottolineato l'"inscindibile unità finalistica" della

disposizione impugnata, osservando che la riduzione della pena in

tanto è consentita in quanto è diretta a sollecitare la richiesta,

da parte dell'imputato, dell'attivazione d'un istituto inteso ad

assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi;

divenuto, invece, impossibile, con l'apertura del dibattimento,

raggiungere le finalità che il legislatore si prefigge, diventa

conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare

il c.d. "diritto" alla riduzione della pena;

che, questo essendo lo scopo dell'istituto del giudizio

abbreviato (esclusione della fase dibattimentale) è del tutto

razionale che, per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale, tale istituto sia reso applicabile

soltanto quando il suo scopo sia interamente perseguibile;

che, la precitata sentenza ha altresì aggiunto che irrazionale

sarebbe semmai l'applicabilità del giudizio abbreviato dopo

l'apertura del dibattimento; giacché in tal caso i benefici concessi

all'imputato non sarebbero più giustificati né dallo scopo (ormai

impossibile) d'eliminare la fase dibattimentale né dal rischio

assunto dall'imputato (il quale si troverebbe, invece, nella comoda

situazione di decidere dopo che il pubblico ministero ha già offerto

le sue prove e comunque dopo aver potuto valutare l'andamento del

dibattimento stesso);

che, pertanto, non è producente il confronto fra imputati per i

quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto,

proprio perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse;

che le ordinanze in esame non adducono profili o argomenti nuovi

o comunque tali da poter indurre la Corte a modificare il proprio

orientamento;

che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità

costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.,

dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Ancona e dalla Corte

d'Appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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