Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice

di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal Tribunale di Ferrara

nel procedimento penale a carico di Masini Sergio ed altri, iscritta

al n. 149 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno

1990;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma

nel procedimento penale a carico di Parrello Giuseppe, iscritta al n.

160 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n.16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma

nel procedimento penale a carico di Chkeou Sall, iscritta al n. 161

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Roma con due ordinanze del 19

dicembre 1989 e del 20 dicembre 1989 ha sollevato, in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale, nella

parte in cui "non prevede l'obbligo della motivazione, in caso di

dissenso del P.M." sulla richiesta di rito abbreviato proposta

dall'imputato, di conseguenza escludendo ogni "potere di sindacato

della stessa motivazione da parte del giudice";

e che un'analoga questione ha sollevato anche il Tribunale di

Ferrara con ordinanza del 9 gennaio 1990, denunciando, in riferimento

agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111 della

Costituzione, l'art. 438 del codice di procedura penale, "nella parte

in cui attribuisce efficacia vincolante al mancato consenso del

P.M.";

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche o

analoghe e vanno, quindi, riuniti;

che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle

formalità d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a

processi già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale;

e che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale

data, la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è

appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), con la conseguenza che l'art. 438 del nuovo codice non riceve

diretta applicazione nei giudizi a quibus, data la diversità e

l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente

disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173,

n. 174, n. 208, n. 210, n. 253, n. 289 e n. 301 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,

101, 102, primo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di

Roma e dal Tribunale di Ferrara con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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