Corte costituzionale

Ordinanza n. 562/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dal Pretore di Mondovì

nel processo penale a carico di Marenco Maddalena, iscritta al n. 459

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino

nel processo penale a carico di Isoardi Vittorio, iscritta al n. 370

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Mondovì, con ordinanza del 19 dicembre

1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 247 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), nella parte in cui "limita l'ammissibilità del giudizio

abbreviato ai procedimenti in cui non siano state compiute le

formalità di apertura del dibattimento di primo grado";

e che una questione del tutto identica è stata sollevata dal

Tribunale di Torino con ordinanza del 27 febbraio 1990, denunciando

il detto art. 247 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella

parte in cui non prevede, per i procedimenti in fase successiva

all'apertura del dibattimento di primo grado, un termine per

esercitare la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato", per

contrasto con gli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione;

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di non fondatezza;

Considerato che le ordinanze sollevano un'identica questione e

che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

e che la questione è stata già dichiarata non fondata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 277 del

1990 e manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione, con ordinanza n. 361 del 1990;

che, nel richiamare l'art. 97 della Costituzione, il giudice a

quo si limita a denunciare come "l'effetto deflattivo" derivante

dalla norma denunciata "perseguirebbe proprio lo scopo di meglio

sfruttare le risorse di persone e mezzi dell'apparato giudiziario",

profilo già esaminato dalla ricordata sentenza n. 277 del 1990 con

l'osservare che "poiché lo scopo dell'istituto del procedimento

abbreviato è quello di consentire la sollecita definizione del

giudizio, concludendo la fase dibattimentale, è del tutto razionale

che, per i reati pregressi e per i procedimenti in corso, tale

istituto sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo

possa essere ugualmente perseguito, e cioè soltanto quando non si

sia ancora giunti al dibattimento";

e che, quindi, le ordinanze di rimessione non adducono argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione,

dal Pretore di Mondovì con ordinanza del 19 dicembre 1989 e dal

Tribunale di Torino con ordinanza del 27 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:562 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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