Corte costituzionale

Ordinanza n. 421/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di

procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271) e artt. 438 e 448 dello stesso codice, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dalla Corte d'Appello di

Bari nel procedimento penale a carico di Luvera Consolato ed altro

iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1989 dalla Corte d'appello di

Bari nel procedimento penale a carico di Del Frate Maurizio ed altri,

iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che la Corte d'appello di Bari, con due ordinanze del 13

e del 14 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento e

transitorie del vigente codice di procedura penale (testo approvato

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui

non estende l'esperibilità del giudizio abbreviato, di cui agli

artt. 438 e seguenti del nuovo codice di procedura penale anche ai

procedimenti in corso, in grado d'appello, al momento della sua

entrata in vigore;

b) dell'art. 438 del vigente codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede la rimovibilità del dissenso del pubblico

ministero, da parte del giudice, per l'esperibilità del giudizio

abbreviato, così come previsto dall'art. 448 per l'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti;

Considerato che, per l'identità delle questioni sollevate, i

giudizi possono essere riuniti;

che - in ordine alla questione sub a) - questa Corte, con

sentenza n. 277 del 1990, ha dichiarato non fondata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di

coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale

(testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

nella parte in cui limita l'ammissibilità del giudizio abbreviato ai

procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore del nuovo codice

di procedura penale nei quali non siano state compiute le formalità

d'apertura del dibattimento di primo grado;

che, in particolare, nella citata sentenza la Corte ha fra

l'altro sottolineato l'"inscindibile unità finalistica" della

disposizione di cui al citato art. 247, osservando che la riduzione

della pena in tanto è consentita in quanto è diretta a sollecitare

la richiesta, da parte dell'imputato, dell'attivazione d'un istituto

inteso ad assicurare la rapida definizione del maggior numero di

processi; divenuto, invece, impossibile, con l'apertura del

dibattimento di primo grado, raggiungere le finalità che il

legislatore si prefigge, diventa conseguentemente e razionalmente

impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" alla riduzione

della pena;

che, essendo, appunto, lo scopo dell'istituto del giudizio

abbreviato l'esclusione della fase dibattimentale, è del tutto

razionale che, per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale, tali istituti siano stati resi

applicabili soltanto quando il loro scopo possa essere interamente

perseguito;

che la precitata sentenza ha altresì aggiunto che irrazionale

sarebbe semmai l'applicabilità del giudizio abbreviato dopo

l'apertura del dibattimento di primo grado; giacché in tal caso i

benefici concessi all'imputato non sarebbero più giustificati né

dallo scopo (ormai impossibile) d'eliminare la fase dibattimentale

né dal rischio assunto dall'imputato (il quale si troverebbe nella

comoda situazione di decidere dopo che il pubblico ministero ha già

offerto le sue prove e comunque dopo aver potuto valutare l'andamento

del dibattimento stesso);

che identica questione di legittimità costituzionale dell'art.

247 del decreto legislativo n. 271 del 1989, proprio nella parte in

cui non consente all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato

per i procedimenti in corso in grado d'appello all'entrata in vigore

del nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con

ordinanza del 3 novembre 1989 (Reg. ord. n. 271/1990) è stata

dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 361 del 1990;

che, pertanto, non è producente il confronto fra imputati per i

quali il dibattimento di primo grado sia stato o non sia stato ancora

aperto o fra imputati che hanno pendenze penali in primo grado o in

grado d'appello, appunto perché si tratta di situazioni

oggettivamente diverse;

che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale

sub a) va dichiarata manifestamente infondata;

che - in ordine alla questione sub b) - la stessa è stata

sollevata in procedimenti già in corso alla data d'entrata in vigore

del nuovo codice di procedura penale;

che analoghe questioni di legittimità costituzionale - aventi

ad oggetto l'art. 438 del vigente codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede che il pubblico ministero sia tenuto a

motivare il proprio dissenso sulla richiesta dell'imputato d'essere

giudicato con rito abbreviato e nella parte in cui non permette al

giudice, una volta ritenuto il dissenso ingiustificato, d'applicare

la riduzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura

penale - sono state dichiarate da questa Corte inammissibili per

irrilevanza con la sentenza n. 66 del 1990 e manifestamente

inammissibili con le ordinanze nn. 173, 174, 208, 210 e 253 del 1990,

per il motivo che, per quanto riguarda i procedimenti in corso alla

data d'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la

possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente

disciplinata dall'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento

e transitorie del vigente codice di procedura penale (testo approvato

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e che quindi nei

detti procedimenti l'art. 438 del vigente codice di procedura penale

non può ricevere diretta applicazione, data l'autonomia della

disciplina transitoria in materia rispetto alla corrispondente

disciplina codicistica;

che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale

sub b) va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di

coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale

(testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 438 del vigente codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Bari con le medesime

ordinanze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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