Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/04/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice

di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 5

dicembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico

di Crispino Enrico, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 5 dicembre

1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e

101, seconda parte, della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, "nella parte

in cui non è preveduto l'obbligo della motivazione, in caso di

dissenso del P.M., con conseguente potere di sindacato, della stessa,

da parte del giudice";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento

delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo

ad un procedimento già in corso alla data di entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la

possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente

disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988

(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta

applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina

transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr.

sentenza n. 66 del 1990).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura

penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 101, seconda parte, della Costituzione, dal Tribunale di

Roma con ordinanza del 5 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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