Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 449 e 452 del

codice di procedura penale e dell'art. 247 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 3

ordinanze di diverse autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 133, 408

e 409 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette

Ufficiali della Repubblica nn. 11 e 23, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un procedimento per detenzione di sostanze stupefacenti

instaurato con rito direttissimo innanzi al Tribunale di Milano, la

difesa dell'imputato chiedeva la trasformazione in giudizio

abbreviato ed il pubblico ministero prestava il proprio consenso, ma

a condizione che venisse disposta una perizia sulla predetta

sostanza.

Sulla premessa che tale dichiarazione, risolvendosi in una

richiesta di prova non ammissibile nella fase in questione, valesse

come dissenso, ma che la perizia fosse, nella specie, necessaria,

"con conseguente preclusione del rito abbreviato", il Tribunale, con

ordinanza del 5 dicembre 1990 (r.o. n. 133/91), ha sollevato

d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., una questione di

legittimità costituzionale degli artt. 449 e 452 cod. proc. pen., in

quanto non prevedono, alternativamente: il primo, un obbligo del

pubblico ministero di espletare prima dell'instaurazione del giudizio

direttissimo gli accertamenti tecnici indispensabili per consentire

all'imputato di fruire del giudizio abbreviato; ovvero - il secondo -

la facoltà del pubblico ministero di udienza di prestare un consenso

a tale rito condizionato all'esperimento da parte del giudice dei

predetti accertamenti.

Ove ricorrano le condizioni di ammissibilità del giudizio

direttissimo - osserva il Tribunale rimettente - il pubblico

ministero può o espletare i suddetti accertamenti, così consentendo

una decisione nel merito, o presentare direttamente l'imputato al

giudice. In quest'ultimo caso, però, ove l'accertamento sia

necessario, da un lato è legittimo il dissenso del pubblico

ministero d'udienza al rito abbreviato, dato che costui non può

contare sull'utilizzo da parte del giudice dei poteri d'indagine di

cui all'art. 452, secondo comma; dall'altro, è imposta a

quest'ultimo la trattazione con le forme del giudizio direttissimo

ordinario. Conseguenza di ciò è che l'imputato non può fruire dei

benefici del rito abbreviato, "con palese disparità di trattamento

rispetto a soggetti in situazioni analoghe".

1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia

dichiarata infondata. A suo avviso, l'imputato non ha un "diritto" al

ricorso al rito abbreviato ed il suo interesse ad ottenere la

prevista riduzione di pena non può implicare che al pubblico

ministero sia imposto di svolgere nella fase anteriore al giudizio

un'attività superflua ai fini dell'esercizio dell'azione penale, pur

se essa sia imprescindibile se considerata come elemento di prova

utilizzabile nel giudizio.

Più in generale, la prospettiva in cui la questione è posta

contraddirebbe sia coll'ispirazione di fondo del nuovo processo, dato

che imporrebbe la completezza "probatoria" delle indagini

preliminari, sia con la base pattizia del giudizio abbreviato, in

quanto se il pubblico ministero fosse tenuto a svolgere ogni

attività d'indagine eventualmente utilizzabile dal giudice per la

decisione di merito, non potrebbe mai giustificatamente negare il

proprio consenso ad esso.

Se poi si accettasse la prospettiva di un consenso condizionato

all'espletamento da parte del giudice del dibattimento di determinate

attività istruttorie, si configurerebbe un rito non abbreviato ma

"misto", accompagnato da ingiustificati aspetti premiali per

l'imputato in caso di condanna, ed il consenso sul rito si

trasformerebbe in consenso su una diminuente.

2. - In esito ad un giudizio per detenzione di sostanze

stupefacenti promosso e svoltosi con rito direttissimo in quanto il

pubblico ministero si era opposto alla sua trasformazione in giudizio

abbreviato - chiesta dagli imputati - per la ritenuta necessità di

assumere deposizioni testimoniali (poi effettivamente acquisite e

risultate decisive), il Tribunale di Roma, con ordinanza dell'8

gennaio 1991 (r.o. n. 408/91), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 25 Cost., una questione di legittimità costituzionale

dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, "in

quanto subordina l'instaurazione del giudizio abbreviato al consenso

del pubblico ministero ovvero in quanto non consente al giudice di

ritenere ingiustificato il suo dissenso quando la indecidibilità

allo stato degli atti possa essere colmata dal meccanismo di

integrazione probatoria previsto dalla predetta norma".

Dopo aver osservato che la decidibilità allo stato degli atti,

posta in via generale come requisito per la procedibilità nelle

forme del giudizio abbreviato, può dipendere dalla strategia

processuale prescelta dal pubblico ministero - ciò che la renderebbe

criterio di per sé opinabile - il giudice rimettente rileva che,

peraltro, essa non condiziona la trasformazione del giudizio

direttissimo in giudizio abbreviato. Questa, infatti, avviene

automaticamente sol che l'imputato ne faccia richiesta e il pubblico

ministero vi consenta; il giudice non può rigettare la richiesta, ma

può soltanto, nel caso in cui ritenga che lo stato degli atti non

consenta l'immediata definizione del procedimento, avviare il

meccanismo di assunzione delle prove, anche su temi nuovi oltreché

incompleti, disciplinato nel citato art. 452.

Tuttavia, e contraddittoriamente, l'indecidibilità allo stato

degli atti è - a seguito della sentenza di questa Corte n. 183 del

1990 - l'unico motivo per cui il pubblico ministero può

legittimamente opporsi alla trasformazione del giudizio direttissimo

in giudizio abbreviato; con la conseguenza che, in una situazione

processuale che non consenta la decisione in base alle sole

risultanze delle indagini preliminari, l'organo dell'accusa si trova

di fronte all'insolubile dilemma di prestare il suo consenso alla

instaurazione del giudizio abbreviato rischiando di sacrificare le

ragioni probatorie dell'accusa (nel caso in cui il giudice non

solleciti la necessaria integrazione probatoria) ovvero di negarlo,

al fine di assicurarsi l'assunzione di quelle stesse prove che,

mediante l'iniziativa del giudice, potrebbero essere assunte nel

giudizio abbreviato. L'integrazione probatoria avverrà, quindi,

nell'un caso, nelle forme del giudizio abbreviato e, nell'altro, in

quelle del giudizio direttissimo, senza che vi sia alcun criterio

legale che vincoli o guidi le scelte del pubblico ministero: e questi

resterebbe, di conseguenza, incensurabile arbitro della

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato e

quindi della misura della pena nella rilevante misura di un terzo.

Di qui la lamentata violazione dei principi di legalità delle

pene (art. 25 Cost.) e di parità di trattamento sanzionatorio, dato

che nella stessa situazione sostanziale e processuale l'entità della

pena varia a seconda delle scelte discrezionali del pubblico

ministero e del mero nome del procedimento nel quale avviene

l'acquisizione delle prove.

L'assunzione dell'indecidibilità allo stato degli atti come

(unico) parametro processuale che giustifica il dissenso del pubblico

ministero, farebbe poi escludere, da un lato, che le suddette

violazioni possano giustificarsi con la diversità delle forme di

espletamento delle prove nei due giudizi o con ragioni di economia

processuale; dall'altro, che la riduzione della pena di un terzo

possa essere applicata dal giudice in esito al giudizio direttissimo,

dato che alla stregua della citata sentenza ciò avviene solo se

l'opposizione del pubblico ministero risulta ingiustificata, mentre

nella situazione qui considerata l'indecidibilità allo stato degli

atti si presuppone effettivamente sussistente. Né potrebbe

ritenersi, in via interpretativa, che l'opposizione sia

ingiustificata tutte le volte che l'indecidibilità allo stato degli

atti può essere colmata con il meccanismo integrativo previsto

dall'art. 452, dato che questo "consente di assumere tutti "gli

elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme" (e non anche

nei limiti, già di per sé normalmente sufficienti a colmare le

lacune probatorie) "previste dall'art. 422" e, perciò, di superare

sempre l'indecidibilità.

La riconduzione nella legalità costituzionale dell'istituto della

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato

potrebbe quindi avvenire, secondo il Tribunale rimettente, solo

statuendo - con una pronuncia di illegittimità - che il dissenso del

pubblico ministero è ingiustificato quando l'indecidibilità allo

stato degli atti è superabile col predetto meccanismo d'integrazione

probatoria, ovvero che il consenso non è necessario e che quindi il

giudizio abbreviato può instaurarsi in base alla sola richiesta

dell'imputato: soluzione, quest'ultima, che avrebbe il vantaggio di

consentire l'utilizzazione degli elementi di prova acquisiti dal

pubblico ministero, di limitare le impugnazioni (art. 443 cod. proc.

pen.) e di evitare che la riduzione di pena venga applicata dal

giudice a conclusione del dibattimento e cioè dopo una assunzione

probatoria rivelatasi inutile.

3. - Con ordinanza del 18 marzo 1991 (r.o. n. 409/91), emessa nel

corso di un altro procedimento penale per detenzione di sostanze

stupefacenti, instaurato nelle forme del rito direttissimo (artt. 502

e segg. del cod. proc. pen. del 1930) anteriormente all'entrata in

vigore del nuovo codice di procedura penale, lo stesso Tribunale di

Roma ha riproposto, nei medesimi termini e con identica motivazione,

la suesposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 452,

secondo comma, del predetto codice.

Inoltre, poiché nel procedimento il pubblico ministero si era

opposto alla trasformazione in giudizio abbreviato per la ritenuta

necessità che venisse svolta una specifica attività istruttoria

(accertamenti peritali sulla sostanza stupefacente) il giudice

rimettente, facendo proprie le argomentazioni dell'organo

dell'accusa, ha sollevato anche una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni di attuazione, di

coordinamento e transitorie del nuovo cod. proc. pen..

Sulla premessa che il richiamo fatto da tale disposizione alle

forme del giudizio abbreviato va riferito all'intera disciplina di

tale istituto (artt. 438 e segg.), ivi compresa l'espressa esclusione

della possibilità di acquisire le "sommarie informazioni ai fini

della decisione" di cui all'art. 422 (art. 441, primo comma), e che

ciò vale anche in caso di trasformazione del giudizio direttissimo

in giudizio abbreviato, il Tribunale osserva che, non essendo in tale

ipotesi applicabile, neanche per analogia, la norma (art. 452,

secondo comma) che consente l'acquisizione di elementi di giudizio

ulteriori rispetto a quelli già esistenti in atti, ne risulta una

"sensibile ed ingiustificata disparità di trattamento tra i

procedimenti con rito direttissimo, disciplinati dal nuovo codice, e

quelli instaurati in vigenza del vecchio codice e, dopo il 24 ottobre

1989, sottoposti al regime transitorio".

Tale disparità, peraltro, ad avviso del Tribunale rimettente

persisterebbe anche se il citato art. 452, secondo comma, fosse

ritenuto applicabile per analogia, dato che nella specie il dissenso

del pubblico ministero all'instaurazione del giudizio abbreviato era

da ritenere giustificato; e perciò sarebbe rilevante anche la

questione dianzi illustrata (par. 2).

3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei

due predetti giudizi, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, con

memorie di identico tenore, ha chiesto che la questione sub 2) sia

dichiarata infondata.

Nella fattispecie considerata dall'art. 452 cod. proc. pen. -

osserva l'Avvocatura - il consenso o dissenso del pubblico ministero

alla trasformazione del rito dipende solo dalla sua valutazione circa

la decidibilità allo stato degli atti, e la scelta del rito

presuppone solo l'accordo delle parti. Ed è proprio perché il

giudice non può opporvisi che gli è conferito in via esclusiva il

potere di integrazione probatoria. Il proprium del rito sta, cioè,

nella sua natura pattizia, sicché il giudice deve disinteressarsi

del perché l'accordo non si sia perfezionato, salvo che nell'ipotesi

in cui il dissenso del pubblico ministero sia ingiustificato.

D'altra parte, la soluzione della trasformazione del rito in base

alla sola richiesta dell'imputato è, secondo l'Avvocatura, assurda e

la prospettiva indicata dal giudice a quo si muove sul piano

inclinato che conduce al sindacato sulla scelta del rito operata dal

pubblico ministero: ed infatti, a seconda che egli eserciti l'azione

penale con rito direttissimo ovvero in altro modo, l'imputato può o

non può essere in grado di attivare il giudizio abbreviato

prescindendo dal consenso del pubblico ministero. Ancor più, la

stessa attività di indagine di quest'ultimo dovrebbe essere allora

oggetto di valutazione giudiziale, allo scopo di verificare, nei casi

in cui il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale nei

modi ordinari, se l'incompletezza investigativa ai fini della

decisione nel merito abbia ingiustificatamente sacrificato

l'aspettativa dell'imputato di vedersi giudicato con il rito

abbreviato.

L'ordinanza, infine, sarebbe viziata da un errore generale di

prospettiva: quello di considerare il giudizio abbreviato (e lo

sconto di pena che ne consegue in caso di condanna) come un "diritto"

dell'imputato, del quale in qualche modo debba farsi carico il

giudice, anziché un peculiare sviluppo processuale di un accordo tra

le parti, che presuppone, tra l'altro, la concorde valutazione circa

la concludenza degli atti di indagine ai fini della decisione nel

merito. Considerato in diritto

1. - Le tre ordinanze investono la medesima disposizione di legge

e prospettano questioni analoghe. È opportuno, di conseguenza,

disporre la riunione dei relativi giudizi.

2. - Il Tribunale di Roma dubita, innanzitutto (r.o. n. 408/91),

che l'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen. in quanto prevede, da

un lato, la trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio

abbreviato in base al solo accordo delle parti e conferisce al

giudice il potere di disporre le integrazioni probatorie necessarie

e, dall'altro - in base alla sentenza n. 183 del 1990 di questa Corte

- legittima il dissenso del pubblico ministero solo con

l'indecidibilità allo stato degli atti, contrasti con gli artt. 3 e

25 Cost.. Tale parametro, infatti, lascerebbe il pubblico ministero

arbitro di consentire o dissentire a seconda che confidi o meno

nell'integrazione probatoria ad opera del giudice, sicché la

fruizione della riduzione di un terzo della pena - prevista per il

solo giudizio abbreviato - dipenderebbe da una scelta sfornita di

criterio legale, con conseguente violazione dei principi di

uguaglianza e di legalità delle pene. La norma sarebbe perciò

illegittima in quanto subordina l'instaurazione del giudizio

abbreviato al consenso del pubblico ministero ovvero in quanto non

consente al giudice di ritenere ingiustificato il suo dissenso quando

la indecibilità allo stato degli atti possa essere colmata dal

meccanismo di integrazione probatoria previsto dalla predetta norma.

Con una seconda ordinanza (r.o. n. 409/91), lo stesso Tribunale di

Roma dubita che l'art. 247 delle disposizioni di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto non

consente, nei procedimenti soggetti al regime transitorio, che in

caso di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio

abbreviato possa operare il predetto meccanismo di integrazione

probatoria (per il mancato richiamo dell'art. 452 cod. proc. pen.),

contrasti con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che da

ciò discende tra i procedimenti, a seconda che siano stati

instaurati col vecchio ovvero col nuovo rito.

Per l'ipotesi, poi, in cui il predetto art. 452 venga ritenuto

applicabile per analogia nel regime transitorio, il Tribunale solleva

nuovamente la questione dianzi esposta, impugnando entrambe le

suddette disposizioni (artt. 452 e 247).

Il Tribunale di Milano, a sua volta, dubita (r.o. n. 133/91) che

contrastino con gli artt. 3 e 101 Cost., in quanto precludono la

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato e

perciò la possibilità di fruire della riduzione di un terzo della

pena - con conseguente disparità di trattamento rispetto ad imputati

in situazioni analoghe -: a) l'art. 449 cod. proc. pen., perché non

impone al pubblico ministero l'espletamento, prima dell'instaurazione

del giudizio direttissimo, degli accertamenti tecnici indispensabili

per il giudizio di merito, con ciò legittimando il diniego da parte

del pubblico ministero di udienza del consenso al mutamento del rito;

ovvero, alternativamente,: b) l'art. 452 cod. proc. pen., in quanto

non prevede che detto consenso possa essere condizionato

all'espletamento da parte del giudice del dibattimento dei predetti

accertamenti.

3. - Con la seconda delle predette ordinanze (r.o. n. 409/91), il

Tribunale di Roma solleva due distinte questioni: l'una è basata su

considerazioni del pubblico ministero "che il Tribunale fa proprie"

svolte nel presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 452, secondo

comma, cod. proc. pen. al regime transitorio del rito direttissimo;

l'altra sviluppa un "profilo prospettato dalla difesa e condiviso dal

tribunale" che si fonda sull'opposto assunto della possibilità di

"applicazione analogica" dello stesso art. 452, secondo comma.

Si tratta, perciò, di due questioni prospettate in via

alternativa, la cui rilevanza è basata su un quesito interpretativo

- applicabilità o meno, in via analogica, dell'art. 452 al regime

transitorio - che spetta allo stesso giudice a quo risolvere. Di

conseguenza, alla stregua della costante giurisprudenza di questa

Corte, entrambe le questioni vanno dichiarate manifestamente

inammissibili.

4. - Le questioni sollevate con le due restanti ordinanze possono

essere esaminate congiuntamente, perché, prendendo le mosse da

situazioni processuali simili, pongono un quesito comune, pur se

diversi sono i parametri invocati e le soluzioni prospettate.

Alla base delle censure sta la disciplina del giudizio abbreviato

"atipico" derivante da trasformazione del giudizio direttissimo, che

si differenzia dal giudizio abbreviato ordinario, da un lato perché

viene instaurato sulla base della sola richiesta dell'imputato e del

consenso del pubblico ministero, senza che il giudice possa emanare

un'ordinanza di rigetto della richiesta analoga a quella prevista

dall'art. 440; dall'altro, perché il giudizio così introdotto non

si svolge "allo stato degli atti", ma consente l'acquisizione di

nuovi elementi probatori. Se, cioè, nel corso del giudizio, il

giudice "non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica

alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli

elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste

dall'art. 422". È però discusso, in riferimento a quest'ultimo

inciso, se esso valga a delimitare l'integrazione probatoria ai soli

atti specificati nell'art. 422, primo comma, ovvero se, essendo

richiamate le sole "forme" descritte in detto articolo, vada inteso

nel senso di consentire il compimento di qualsiasi atto probatorio.

Prendendo le mosse da quest'ultima tesi, il Tribunale di Roma

rileva come sia contraddittorio che l'instaurazione di un giudizio

che consente una piena integrazione probatoria possa essere preclusa

da un dissenso del pubblico ministero che - a seguito della citata

sentenza n. 183 del 1990 - può fondarsi esclusivamente

sull'indecidibilitàallo stato degli atti, e cioè su

un'insufficienza del quadro probatorio che è in ogni caso colmabile

attraverso il suddetto meccanismo di integrazione: con la conseguenza

che, potendo il pubblico ministero determinarsi a consentire o

dissentire a seconda che confidi o meno nella successiva integrazione

ad opera del giudice, l'instaurazione del giudizio abbreviato e la

fruizione della diminuzione di pena per esso prevista dipenderebbero

da una scelta discrezionale dell'organo dell'accusa, come tale lesiva

dei principi di parità di trattamento e di legalità della pena.

Sulla base di tali premesse, il Tribunale di Roma prospetta

l'esigenza di una correzione della disciplina in esame, articolandola

su una duplice ipotesi: che, cioè, l'instaurazione del giudizio

abbreviato sia consentita in base alla sola richiesta dell'imputato,

eliminando la necessità del consenso su di essa del pubblico

ministero; ovvero, che il dissenso di costui possa essere ritenuto

dal giudice ingiustificato quando la non decidibilità allo stato

degli atti su cui esso è basato possa essere colmata attraverso il

meccanismo di integrazione probatoria previsto dall'art. 452.

Il Tribunale di Milano, a sua volta, muovendo sostanzialmente

dalle stesse premesse (pur se meno chiaramente esplicitate),

prospetta due ulteriori soluzioni del medesimo problema: nel senso,

cioè, che dovrebbe o imporsi al pubblico ministero (incidendo

sull'art. 449) di compiere prima dell'instaurazione del giudizio

direttissimo gli accertamenti necessari ad integrare il requisito

della decidibilità allo stato degli atti; ovvero (incidendo

sull'art. 452), prevedersi che il consenso dell'organo dell'accusa

all'instaurazione del giudizio abbreviato possa essere condizionato

all'espletamento da parte del giudice dei predetti accertamenti.

5. - Pur non negando rilievo, in linea di principio, al problema

della possibile incidenza sull'esperibilità del giudizio abbreviato

di scelte discrezionali del pubblico ministero - tema di recente

esaminato, in riferimento al giudizio abbreviato ordinario, nella

sentenza n. 92 del 1992 - la Corte deve subito rilevare che il

quesito sottopostole non è suscettibile di soluzione univoca.

Dalle stesse prospettazioni dei giudici a quibus, infatti, risulta

che ad esso potrebbero darsi ben quattro soluzioni tra loro alternative e non è da escludere che possano ipotizzarsene delle altre;

ciò, avuto riguardo anche alla complessiva riconsiderazione del

giudizio abbreviato che dalla citata sentenza potrebbe scaturire.

È decisivo, comunque, il rilievo che nessuna delle predette

soluzioni può considerarsi costituzionalmente obbligata, sicché si

verte in materia di scelte rientranti nella discrezionalità del

legislatore. Le questioni, di conseguenza, vanno dichiarate

inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 452, secondo comma, del

codice di procedura penale e 247 delle disposizioni di attuazione, di

coordinamento e transitorie del medesimo codice, approvate con

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate in riferimento

agli artt. 3 e 25 della Costituzione dal Tribunale di Roma con

ordinanza del 18 marzo 1991;

2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione

dal Tribunale di Roma con ordinanza dell'8 gennaio 1991;

3) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 449 e 452, secondo comma, del codice di

procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 della

Costituzione dal Tribunale di Milano con ordinanza del 5 dicembre

1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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