Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/01/1991 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, terzo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza

emessa l'8 maggio 1990 dal Tribunale di Venezia nei processi penali

riuniti a carico di Greguol Gabriele ed altri, iscritta al n. 660 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Venezia, con ordinanza dell'8 maggio

1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 247, terzo comma, del testo delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella

parte in cui non prevede che il giudice, ritenuto immediatamente

ingiustificato il dissenso, disponga procedersi nelle forme del rito

abbreviato";

che, più precisamente, l'ordinanza di rimessione, richiamate le

sentenze n. 66 del 1990 e n. 183 del 1990, lamenta come - di fronte

ad un "dissenso manifestato dal P.M., con invocazione di motivi...

comunque estranei ai parametri già precisamente indicati dalla

Corte" che avrebbe "preso in considerazione, quale unico parametro

ipotizzabile per l'intervento del consenso o meno del P.M., il

raccordo della scelta alla definibilità del processo allo stato

degli atti" - al giudice che abbia individuato immediatamente "la

causa di ingiustificatezza" del dissenso resti precluso di procedere

con rito abbreviato ed evitare così "l'aggravio del dibattimento";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato, quanto alla prima questione, che la Corte, con

sentenza n. 66 del 1990, ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni,

cosicché spetta esclusivamente al giudice a quo verificare se il

dissenso espresso nel caso di specie risulti o no giustificato e che,

quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, quanto alla seconda questione, avendo la Corte con la

ricordata sentenza n. 66 del 1990 dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), anche nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il

dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la

riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del

codice di procedura penale, la censura ora sollevata solo formalmente

si rivolge al comma denunciato, essendo nella sostanza volta a

sindacare le statuizioni adottate dalla suddetta sentenza n. 66 del

1990, donde la manifesta inammissibilità anche di tale questione (v.

ordinanze n. 27 del 1990, n. 93 del 1990 e n. 203 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 247, terzo comma, del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza dell'8 maggio

1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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