Corte costituzionale

Ordinanza n. 372/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, secondo e

terzo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal

Tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di La

Barbera Giovanni ed altri, iscritta al n. 219 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 31

gennaio 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 247, secondo comma,

del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui non

disciplinano, limitandolo entro parametri predeterminati e

controllabili, il potere del P.M. di negare il consenso al rito

abbreviato e nella parte in cui non prevedono il controllo

giurisdizionale sull'esercizio del predetto potere";

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo,

secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio

"nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di

dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione

di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di

procedura penale del 1988";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella

parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento

concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata

dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del

1988", questione sollevata dal Tribunale di Termini Imerese con

ordinanza del 31 gennaio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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