Corte costituzionale

Sentenza n. 470/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo e

secondo comma, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, in relazione agli artt.

442 e 443 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 23

aprile 1991 dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento penale

a carico di Clarke Joseph iscritta al n. 419 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Clarke

Joseph, la Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 23 aprile

1991 (R.O. n. 419 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt.

101, cpv., e 111, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma,

delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271), in

relazione agli artt. 442 e 443 del codice medesimo.

Il giudice remittente - muovendo dal presupposto che i limiti

propri del giudizio abbreviato, quali delineati nell'art. 247 delle

disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, in relazione agli artt. 442 e 443 dello stesso

codice, impedirebbero l'assunzione di nuovi mezzi di prova nella fase

di appello di tale giudizio - dubita della legittimità

costituzionale della disposizione impugnata, sostenendo che la stessa

violerebbe i principi costituzionali che impongono la soggezione dei

giudici soltanto alla legge (art. 101, cpv., della Costituzione) e

l'obbligo della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali

(art. 111, primo comma, della Costituzione).

Secondo l'ordinanza di rimessione, infatti, il divieto di

procedere, nel giudizio abbreviato di appello, alla rinnovazione o

all'assunzione di nuove prove menomerebbe il "potere-dovere" del

giudice di appello di conoscere e valutare tutti gli elementi

necessari ai fini del decidere in conformità alla legge e verrebbe

altresì ad incidere negativamente sull'obbligo di dare corretta

motivazione delle ragioni del decidere. Queste limitazioni sarebbero

tali da giustificare - secondo il giudice a quo - la proposta

questione di legittimità costituzionale.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata

infondata.

Secondo l'Avvocatura sarebbe palese la inapplicabilità nel

giudizio abbreviato di appello della disposizione relativa alla

"rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" di cui all'art. 599 del

codice di procedura penale, richiamato dall'art. 443, quarto comma,

dello stesso codice: e ciò in quanto la natura di giudizio "allo

stato degli atti" del rito in questione precluderebbe, come ritenuto

anche dal giudice a quo, tale rinnovazione, non essendosi celebrato

alcun dibattimento nel giudizio di primo grado.

Né l'assetto normativo di tale rito contrasterebbe con i

parametri costituzionali invocati poiché l'ambito di cognizione del

giudice è, nel caso in esame, delimitato dalla legge e il dovere di

motivazione di cui all'art. 111, primo comma, della Costituzione, non

deve considerarsi in astratto, "ma in relazione al contenuto e alla

natura del provvedimento giurisdizionale cui la motivazione

inerisce".

Pertanto, secondo l'Avvocatura, dalla lacuna probatoria rilevata

dal giudice a quo conseguirebbero soltanto gli effetti che

normalmente si verificano quando le norme processuali vietano

l'introduzione di un mezzo di prova o quando questo si rilevi

insufficiente. Nel caso di specie, con l'adesione al rito abbreviato,

le parti avrebbero "proprio voluto questa cristallizzazione del

materiale probatorio" e accettato gli effetti che ne conseguono. Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Firenze dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma, delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di

procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), dal

momento che tali disposizioni, in relazione a quelle enunciate negli

artt. 442 e 443 dello stesso codice, impedirebbero, nella fase di

appello del giudizio abbreviato, la rinnovazione anche parziale del

dibattimento mediante la riassunzione di prove già acquisite o

l'assunzione di nuove prove.

Tale limitazione - secondo l'ordinanza di rimessione -

risulterebbe connaturata al giudizio abbreviato, ma, precludendo al

giudice di appello di tale giudizio di conoscere e valutare tutti gli

elementi necessari per la decisione, sarebbe tale da violare i

principi costituzionali posti negli artt. 101, cpv., e 111, primo

comma, della Costituzione, secondo i quali i giudici sono soggetti

soltanto alla legge ed i provvedimenti giurisdizionali devono essere

motivati.

2. - La questione non è fondata, nei termini che verranno di

seguito precisati.

L'art. 247, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, nel regolare la fase transitoria del nuovo

codice di procedura penale in tema di giudizio abbreviato, fa

riferimento alla disciplina ordinaria relativa a tale giudizio e, in

particolare, per quanto concerne la fase dell'appello, all'art. 443

dello stesso codice.

Il quarto comma dell'art. 443 richiama, a sua volta, per tale

fase, "le forme previste dall'art. 599", dove si regolano i casi e le

modalità delle decisioni di appello che vengono adottate in camera

di consiglio. In tale articolo, al terzo comma, si prevede anche che

"nel caso di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il giudice

assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'art. 603, con la

necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori".

L'art. 603 dispone, infine, la rinnovazione dell'istruzione

dibattimentale, nelle forme della "riassunzione di prove già

acquisite nel dibattimento di primo grado" o dell'"assunzione di

nuove prove", quando una delle parti lo richieda ed il giudice

ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti

(primo comma), ovvero quando si tratti di prove sopravvenute o

scoperte dopo il giudizio di primo grado (secondo comma), ovvero

quando la rinnovazione sia disposta di ufficio dal giudice nel caso

in cui la ritenga "assolutamente necessaria" (terzo comma).

Attraverso questa serie di rinvii - e, in particolare, in

conseguenza del richiamo operato dal terzo comma dell'art. 599 - la

disciplina posta dall'art. 603 del codice di procedura penale è

destinata, dunque, a valere anche nell'ambito del giudizio

abbreviato, ma pur sempre entro i limiti in cui la stessa possa

risultare compatibile ed adattabile alle caratteristiche proprie di

tale giudizio.

Ora, la connotazione più rilevante di questa forma di giudizio è

data dal fatto che la decisione, su richiesta dell'imputato e con il

consenso del pubblico ministero, viene assunta "allo stato degli

atti" e che non si dà luogo, conseguentemente, all'istruttoria

dibattimentale propria del rito ordinario, regolata dagli artt. 496 e

ss. del codice di procedura penale: di talché non si presenta

neppure possibile, nell'ambito del rito abbreviato, procedere al

rinnovo di una fase che, in tale rito, non sussiste.

Da questo non discende, peraltro, che la disciplina posta

nell'art. 603 non possa, almeno in parte, operare anche nell'ambito

del rito abbreviato, ove il giudice dell'appello ritenga

assolutamente necessario, ai fini della decisione, assumere di

ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti del

giudizio di primo grado (v., in questo senso, sent. Cass., II Sezione

penale, 31 maggio 1991, n. 10022).

Mancano, pertanto, i presupposti interpretativi relativi all'art.

247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale nonché agli artt. 442 e 443 dello stesso

codice che hanno indotto la Corte di appello di Firenze a sollevare

la questione di cui è causa. Dal che l'infondatezza della stessa

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma,

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, in relazione agli artt. 442 e 443 dello stesso

codice, sollevata dalla Corte di appello di Firenze, in riferimento

agli artt. 101, capoverso, e 111, primo comma, della Costituzione,

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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