Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/01/1991 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271) e degli artt. 438 e seguenti del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1990

dal Tribunale di Asti nel processo penale a carico di Rocca Fiorenzo

ed altri, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, prima che venissero compiute le formalità di

apertura di un dibattimento in corso alla data di entrata in vigore

del codice di procedura penale, il Tribunale di Asti, con ordinanza

del 12 febbraio 1990, rilevato che - mentre, per un verso, il

processo sarebbe definibile allo stato degli atti, per un altro

verso, la difesa non risulta aver "formulato istanza per la

celebrazione di riti alternativi" - ha sollevato, su eccezione del

pubblico ministero, questione di legittimità del "disposto"

dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e degli artt. 438 e

seguenti del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede la possibilità per il Pubblico ministero di richiedere al

Giudice la celebrazione del giudizio abbreviato";

e che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato, quanto alla denuncia della disciplina codicistica,

che l'ordinanza è stata pronunciata prima delle formalità di

apertura del dibattimento di primo grado relativamente ad un processo

già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale e che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a

tale data, la possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è

appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271);

che, quindi, gli artt. 438 e seguenti del codice di procedura

penale non potrebbero ricevere diretta applicazione nel giudizio a

quo, data la diversità e l'autonomia della disciplina transitoria in

materia di giudizio abbreviato rispetto alla corrispondente

disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n.

173 del 1990, n. 174 del 1990, n. 208 del 1990, n. 210 del 1990, n.

253 del 1990, n. 289 del 1990, n. 301 de 1990, n. 335 del 1990, n.

373 del 1990 e n. 385 del 1990);

che, quanto alla denuncia dell'art. 247 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), senz'altro riferibile al caso di specie, l'attribuzione al

pubblico ministero del potere di formulare richiesta di giudizio

abbreviato comporterebbe la necessità di intervenire nell'ambito di

un sistema normativo complesso ed articolato, con inevitabili

riverberi sulle modalità e sulle sequenze di tale tipo di giudizio,

anche perché un intervento del genere non potrebbe non coinvolgere,

anzitutto, l'art. 2, n. 53, della legge di delegazione 16 febbraio

1987, n. 81, il quale attribuisce al solo imputato la legittimazione

a chiedere il giudizio abbreviato;

che, di conseguenza, le questioni proposte devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 438 e seguenti del codice di

procedura penale e dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),

sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Asti con ordinanza del 12 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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