Corte costituzionale

Ordinanza n. 477/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 22 novembre 1989 dalla Corte di assise di

Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di

D'Agostino Michelangelo ed altri, iscritta al n.361 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha,

con ordinanza del 22 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui

prevede, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore

del nuovo codice di procedura penale, come termine ultimo per

proporre la richiesta di giudizio abbreviato, il compimento delle

formalità di apertura del dibattimento di primo grado;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, riportandosi "integralmente" all'atto di intervento depositato

relativamente ad una questione "del tutto identica" sollevata dal

Tribunale di Mondovì con ordinanza del 7 dicembre 1989 (R.O. n. 35

del 1990);

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 277 del 1990, ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 247 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sotto il profilo della

violazione dell'art. 3 della Costituzione, e che l'ordinanza di

rimessione non adduce argomenti diversi da quelli allora esaminati;

che il richiamo all'art. 24 della Costituzione appare ultroneo,

limitandosi l'ordinanza di rimessione a lamentare "una ingiustificata

disparità di trattamento tra gli imputati di procedimenti pendenti

nella fase del giudizio di primo grado, a seconda che siano state

compiute o meno le formalità di apertura del dibattimento";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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