Corte costituzionale

Ordinanza n. 420/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di

procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271) promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dalla

Corte d'appello di Bari nel procedimento penale a carico di Lovecchio

Giovanni ed altri, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza del 13 dicembre 1989, la Corte

d'appello di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di

procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271) nella parte in cui non estende l'esperibilità

dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

anche ai procedimenti in corso in grado d'appello al momento

dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che, invero, secondo il giudice a quo, la norma impugnata

determinerebbe una situazione ingiustificatamente pregiudizievole per

chi si trova sottoposto ad un procedimento in grado d'appello

rispetto a chi ha pendenze penali ancora in primo grado nonché per

chi, per avvenuta separazione di procedimenti, è stato giudicato

rispetto ai coimputati per i quali si sia verificata una causa di

sospensione del procedimento;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, a parere dell'Avvocatura, il termine per avanzare la

richiesta d'applicazione della pena su richiesta delle parti è stato

non illogicamente individuato nella dichiarazione d'apertura del

dibattimento di primo grado, superato il quale non potrebbe più

realizzarsi la funzione dell'istituto (incentivare l'immediata

definizione del processo, eliminando la fase dibattimentale e quella

dell'appello) e verrebbe meno il collegamento fra incentivo e rito

differenziato; sicché la prospettata diversità di trattamento trova

razionale giustificazione nella diversità delle situazioni

processuali;

Considerato che gli argomenti svolti da questa Corte nella

sentenza d'infondatezza n. 277 del 1990 - relativa all'impossibilità

(a norma dell'art. 247 del medesimo testo approvato con il decreto

legislativo n. 271 del 1989) di chiedere il giudizio abbreviato

quando siano già state compiute le formalità d'apertura del

dibattimento di primo grado - valgono anche per l'analoga questione

qui trattata, relativa alla possibilità di richiedere l'applicazione

della pena su richiesta delle parti soltanto prima del compimento

delle formalità d'apertura del dibattimento di primo grado;

che, in particolare, nella citata sentenza la Corte ha, fra

l'altro, sottolineato - con osservazione valida anche in ordine alla

disposizione oggetto del presente giudizio - l'"inscindibile unità

finalistica" della disposizione in quella sede impugnata, osservando

che la riduzione della pena in tanto è consentita in quanto è

diretta a sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato,

dell'attivazione d'un istituto inteso ad assicurare la rapida

definizione del maggior numero di processi; divenuto, invece,

impossibile, con l'apertura del dibattimento di primo grado,

raggiungere le finalità che il legislatore si prefigge, diventa

conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare

il c.d. "diritto" alla riduzione della pena;

che questo essendo lo scopo degli istituti del giudizio

abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

(esclusione della fase dibattimentale) è del tutto razionale che,

per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto

quando il loro scopo possa essere interamente perseguito;

che la precitata sentenza ha altresì aggiunto - con

considerazione anch'essa estensibile all'istituto dell'applicazione

della pena su richiesta delle parti - che irrazionale sarebbe semmai

l'applicabilità, nella sede del giudizio abbreviato, dopo l'apertura

del dibattimento di primo grado; giacché in tal caso i benefici

concessi all'imputato non sarebbero più giustificati né dallo scopo

(ormai impossibile) d'eliminare la fase dibattimentale né dal

rischio assunto dall'imputato (il quale si troverebbe nella comoda

situazione di decidere dopo aver potuto valutare l'andamento del

dibattimento stesso);

che analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.

247 del decreto legislativo n. 271 del 1989, proprio nella parte in

cui non consente all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato

per i procedimenti in corso in grado d'appello all'entrata in vigore

del nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con

ordinanza del 3 novembre 1989 (Reg. ord. n. 271/1990) è stata

dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 361 del

1990;

che, pertanto, non è producente il confronto fra imputati che

hanno pendenze penali in primo grado o in grado d'appello, appunto

perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse;

che, per le stesse ragioni, analoghe questioni di legittimità

costituzionale del medesimo art. 248 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271 - nella parte in cui non consente l'applicazione

della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice

di procedura penale, anche ai procedimenti per i quali siano state

compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo grado -

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di

Breno con ordinanza del 30 novembre 1989 (Reg. ord. n. 57/1990) e dal

Pretore di Milazzo con ordinanza del 27 ottobre 1989 (Reg. ord. n.

67/1990) nonché, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., dal

Tribunale di Torino con ordinanza del 20 dicembre 1989 (Reg. ord. n.

147/1990) sono già state dichiarate manifestamente infondate da

questa Corte, rispettivamente con le ordinanze n. 320 del 1990 e n.

355 del 1990;

che, di conseguenza, anche la questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di

coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale

(testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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