Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/06/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice

di procedura penale del 1988 e dell'art. 247 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza

emessa il 29 novembre 1989 dal tribunale di Pisa nel procedimento

penale a carico di Severin Giovanni, iscritta al n. 87 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il tribunale di Pisa, con ordinanza del 29 novembre

1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 102 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di

procedura penale del 1988 e dell'art. 247 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato

con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nei limiti in

cui il diniego immotivato del P.M. non ammette sindacato

giurisdizionale e preclude l'applicazione all'imputato, se

riconosciuto colpevole, della diminuente prevista dall'art. 442 comma

2° c.p.p., pur nell'ipotesi in cui lo stato degli atti oggettivamente

consenta l'utile esperimento del giudizio abbreviato, non apparendo

necessarie, ai fini del convincimento, ulteriori acquisizioni

probatorie";

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata emessa prima

delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo

ad un procedimento già in corso alla data di entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a quella

data, la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è

appositamente disciplinata dall'art. 247 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del

1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), con la conseguenza che l'art. 438 del nuovo codice non potrebbe

ricevere diretta applicazione nei giudizio a quo, data l'autonomia

della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente disciplina

codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990, ordinanze n. 173 e n. 174

del 1990);

che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte

in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,

debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il

dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena

contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura

penale del 1988".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura

penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 102

della Costituzione, dal tribunale di Pisa con ordinanza del 29

novembre 1989;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del

1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella

parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento

concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata

dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del

1988", questione sollevata dal tribunale di Pisa con ordinanza del 29

novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari