Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 248 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme d'attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) in

relazione all'art. 444 del codice di procedura penale, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal Pretore di Brescia -

Sezione distaccata di Breno - nel procedimento penale a carico di

Catturich Ducco Pietro, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1990

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1° s.s.

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Pretore di Messina -

Sezione distaccata di Milazzo, nei procedimenti penali riuniti a

carico di Tromba Mario, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1990

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza del 30 novembre 1989 (Reg. ord. n.

57/1990) il Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Breno, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 248 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale) nella parte in cui non consente

l'applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art.

444 del codice di procedura penale, anche ai procedimenti per i quali

siano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento di

primo grado;

che, invero, secondo il Pretore di Breno, l'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, oltre ad

essere finalizzato ad una rapida decisione del processo penale,

comporta anche rilevanti conseguenze sostanziali, a cominciare dalla

diminuzione della pena fino ad un terzo, sicché si verrebbe a

determinare un'irrazionale disparità di trattamento tra gli

imputati, fondata esclusivamente sul dato estrinseco e formale del

compimento delle formalità d'apertura del dibattimento;

che analoga questione di legittimità costituzionale della

medesima norma di cui al citato art. 248 del decreto legislativo n.

271 del 1989 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., dal Pretore di Messina, Sezione distaccata di Milazzo, con

ordinanza del 27 ottobre 1989 (Reg. ord. n. 67/90);

che, in particolare, a parere del Pretore di Messina, Sezione

distaccata di Milazzo, il divieto di chiedere l'applicazione della

pena su richiesta delle parti anche nell'ipotesi di processo già

inoltrato viene a precludere l'esercizio d'un diritto della difesa da

parte di cittadini che si trovano nella medesima situazione

sostanziale di altri e che non lo hanno potuto esercitare prima, per

fatto a loro non riferibile, in tal modo determinando, oltre ad

un'irrazionale disparità di trattamento, anche una violazione del

diritto di difesa;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata;

che, infatti, a parere dell'Avvocatura, la finalità

dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

è quella d'incentivare l'immediata definizione del processo,

eliminando la fase dibattimentale e quella dell'appello, di modo che

la riduzione della pena non rappresenta un beneficio bensì una

contropartita-premio per la rinuncia al rito ordinario;

che, di conseguenza, il termine per avanzare la richiesta

dell'applicazione della pena è stato non illogicamente individuato

nella dichiarazione d'apertura del dibattimento, superato il quale

non potrebbe più realizzarsi la funzione dell'istituto e verrebbe

meno il collegamento fra incentivo e rito differenziato; sicché la

prospettata diversità di trattamento trova razionale giustificazione

nella diversità delle situazioni processuali;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe e, in

parte, identiche, possono essere riuniti;

che le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n.

277 del 1990 - relativa all'impossibilità (a norma dell'art. 247 del

medesimo decreto legislativo n. 271 del 1989) di chiedere il giudizio

abbreviato quando siano già state compiute le formalità d'apertura

del dibattimento - valgono anche per l'analoga questione qui

trattata, relativa alla possibilità di richiedere l'attivazione

dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

soltanto prima del compimento delle formalità d'apertura del

dibattimento di primo grado;

che, in particolare, nella citata sentenza la Corte ha fra

l'altro sottolineato - con osservazione valida anche in ordine alla

disposizione oggetto del presente giudizio - l'"inscindibile unità

finalistica" della disposizione in quella sede impugnata, osservando

che la riduzione della pena in tanto è consentita in quanto è

diretta a sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato,

dell'attivazione d'un istituto inteso ad assicurare la rapida

definizione del maggior numero di processi; di modo che, divenuto

impossibile, con l'apertura del dibattimento, raggiungere le

finalità che il legislatore si prefigge, diventa conseguentemente e

razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto"

alla riduzione della pena;

che, pertanto, tale essendo lo scopo degli istituti del giudizio

abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

(esclusione della fase dibattimentale) è del tutto razionale che,

per i procedimenti già in corso all'entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale, tali istituti siano stati resi

applicabili soltanto quando il loro scopo possa essere interamente

perseguito;

che la precitata sentenza ha altresì aggiunto - con

considerazione anch'essa estensibile all'istituto dell'applicazione

della pena su richiesta delle parti - che irrazionale sarebbe semmai

l'applicabilità in quella sede del giudizio abbreviato, dopo

l'apertura del dibattimento; giacché in tal caso i benefici concessi

all'imputato non sarebbero più giustificati né dallo scopo (ormai

impossibile) d'eliminare la fase dibattimentale né dal rischio

assunto dall'imputato (il quale si troverebbe nella comoda situazione

di decidere dopo che il pubblico ministero ha già offerto le sue

prove e comunque dopo aver potuto valutare l'andamento del

dibattimento stesso);

che, pertanto, non è producente il confronto fra imputati per i

quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto,

appunto perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse;

che, di conseguenza, le questioni di legittimità costituzionale

sollevate con le ordinanze in epigrafe vanno dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme

d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Brescia, Sezione distaccata di Breno, con ordinanza del 30

novembre 1989 e, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dal Pretore

di Messina, Sezione distaccata di Milazzo, con ordinanza del 26

ottobre 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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