Art. 164 c.p.c. — Nullità della citazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]((La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se e' stato assegnato un termine a comparire minore o maggiore di quello stabilito dalla legge. La citazione e' altresi' nulla se manchi o risulti assolutamente incerta la designazione del giudice istruttore o dell'udienza di comparizione innanzi allo stesso. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio)).3

[2]La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951

Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 164 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13824/2026

    12 maggio 2026

    Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius, ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità in sede di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante dichiarato contumace può chiedere di essere rimesso in termini se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 162 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 294 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 144 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13302/2026

    8 maggio 2026

    Nella controversia con pluralità di litisconsorti necessari, la nullità della notifica della citazione nei confronti di uno dei litisconsorti, che non si sia costituito, comporta un vizio dell'integrità del contraddittorio che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 76 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8326/2026

    3 aprile 2026

    La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 163 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 236 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6883/2026

    23 marzo 2026

    La norma prevista dall'art. 164, commi 1 e 3, c.p.c., data la sua portata generale, si applica anche al giudizio di opposizione allo stato passivo; ne consegue che, ove il curatore si costituisca, eccependo l'inosservanza dei termini a comparire ex art. 207, commi 4 e 5, CCII, il giudice fissa una nuova udienza "nel rispetto dei termini", con riferimento ai quali deve essere valutata la tempestività delle eccezioni sollevate dalle parti.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 207 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 65 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 27/2000

    Questione inammissibile
    4 febbraio 2000

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, n. 2, 164, comma secondo (nel testo anteriore alla riforma del 1990) e 359 c.p.c., sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. (laddove le disposizioni impugnate non consentirebbero rimedio all'errore incolpevole dell'appellante, che ha ritenuto ancora in vita l'appellato al momento della notifica dell'impugnazione e non prevedono che la costituzione in giudizio degli eredi determini la sanatoria 'ex tunc' della citazione in appello), in quanto non è possibile nella specie operare la 'reductio ad legitimitatem' delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili più 'itinerà - la cui scelta spetta al legislatore - tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalità, sulla base del canone ermeneutico che impone al giudice adottare un'interpretazione della norma conforme a Costituzione.

    Art. 24 cost. · Art. 163 c.p.c. · Art. 164 c.p.c. · Art. 291 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 230/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 311 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 22 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pa…

    Art. 311 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 270 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 154/1997

    Questione infondata
    29 maggio 1997

    Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 318, primo comma, e 164, primo comma, cod. proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tali norme non prevedono, rispettivamente, che l'atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 cod. proc. civ. implica le decadenze previste dall'art. 167 cod. proc. civ., e che la citazione è nulla se in essa manca il predetto avvertimento, poiché entrambe fondate sull'erroneo presupposto dell'applicabilità anche al procedimento innanzi al giudice di pace del regime di decadenze e preclusioni proprio del rito ordinario, svolgentesi innanzi al tribunale e al pretore, che è invece incompatibile con la struttura semplificata del giudizio innanzi al giudice di pace, la cui disciplina risulta ragionevolmente differenziata da quella del procedimento ordinario. red.: F. Mangano

    Art. 318 c.p.c. · Art. 164 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. 2 parole tolte, 42 parole aggiunte.

La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 tolto: dell'articolo precedente aggiunto: dell'art. 163, o se e' stato assegnato un termine a comparire minore o maggiore di quello stabilito dalla legge. La citazione e' altresi' nulla se manchi o risulti assolutamente incerta la designazione del giudice istruttore o dell'udienza di comparizione innanzi allo stesso. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

    Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art164 · fonte del testo

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