Art. 164 c.p.c. — Nullità della citazione
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[1]La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio.
[2]La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948
