Art. 164 c.p.c. — Nullità della citazione

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[1]La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio.

[2]La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948

Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 164 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13824/2026

    12 maggio 2026

    Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius, ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità in sede di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante dichiarato contumace può chiedere di essere rimesso in termini se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 162 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 294 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 144 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13302/2026

    8 maggio 2026

    Nella controversia con pluralità di litisconsorti necessari, la nullità della notifica della citazione nei confronti di uno dei litisconsorti, che non si sia costituito, comporta un vizio dell'integrità del contraddittorio che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 76 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8326/2026

    3 aprile 2026

    La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 163 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 236 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6883/2026

    23 marzo 2026

    La norma prevista dall'art. 164, commi 1 e 3, c.p.c., data la sua portata generale, si applica anche al giudizio di opposizione allo stato passivo; ne consegue che, ove il curatore si costituisca, eccependo l'inosservanza dei termini a comparire ex art. 207, commi 4 e 5, CCII, il giudice fissa una nuova udienza "nel rispetto dei termini", con riferimento ai quali deve essere valutata la tempestività delle eccezioni sollevate dalle parti.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 207 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 65 ↗

Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/2002

    Questione inammissibile
    6 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui: a) non prevedono, a pena di nullità, che il ricorso introduttivo del procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere - come la citazione introduttiva del procedimento di cognizione ordinaria - l'invito all'opposto a costitursi nei termini e l'avvertimento sulle conseguenti decadenze; b) non dispongono che l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta. Infatti il rimettente non chiarisce se sussistano le condizioni per l'esame della domanda riconvenzionale - cui si correlano l'eccezione di intempestività e la conseguente questione di legittimità costituzionale - e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 619 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 27/2000

    Questione inammissibile
    4 febbraio 2000

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, n. 2, 164, comma secondo (nel testo anteriore alla riforma del 1990) e 359 c.p.c., sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. (laddove le disposizioni impugnate non consentirebbero rimedio all'errore incolpevole dell'appellante, che ha ritenuto ancora in vita l'appellato al momento della notifica dell'impugnazione e non prevedono che la costituzione in giudizio degli eredi determini la sanatoria 'ex tunc' della citazione in appello), in quanto non è possibile nella specie operare la 'reductio ad legitimitatem' delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili più 'itinerà - la cui scelta spetta al legislatore - tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalità, sulla base del canone ermeneutico che impone al giudice adottare un'interpretazione della norma conforme a Costituzione.

    Art. 359 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 163 c.p.c. · Art. 164 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 230/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 311 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 22 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pa…

    Art. 311 c.p.c. · Art. 22 Istituzione del giudice di pace · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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