Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 207 c.c.i.i. — Procedimento

Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsita', del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5. Il ricorso deve contenere:

  • a)l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
  • b)le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;
  • c)l'esposizione dei ((motivi)) su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
  • d)a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento ((...)). ((Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.)) Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma. Se e' proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori. (( Il giudice esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive. )) Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non puo' far parte del collegio. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. ((In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformita'.)) Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessita' di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se e' chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742. (( All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo puo' costituire motivo di revoca dell'incarico. ))

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 207 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6883/2026

    23 marzo 2026

    La norma prevista dall'art. 164, commi 1 e 3, c.p.c., data la sua portata generale, si applica anche al giudizio di opposizione allo stato passivo; ne consegue che, ove il curatore si costituisca, eccependo l'inosservanza dei termini a comparire ex art. 207, commi 4 e 5, CCII, il giudice fissa una nuova udienza "nel rispetto dei termini", con riferimento ai quali deve essere valutata la tempestività delle eccezioni sollevate dalle parti.

    Art. 207 c.c.i.i. · Art. 164 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 8 parole tolte, 90 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) l'esposizione dei tolto: fatti e degli elementi di diritto aggiunto: motivi su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;

… deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimentotolto: , e fissaaggiunto: .... Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il … dei creditori concorsuali. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori. Il giudice aggiunto: esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non puo' far parte del collegio. Il collegio provvede … giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. aggiunto: In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformita'. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, … sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742aggiunto: . All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo puo' costituire motivo di revoca dell'incarico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art207 · fonte del testo

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