Codice di procedura penale

Art. 171 c.p.p. — Nullità delle notificazioni

La notificazione e' nulla:

  • a)se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
  • b)se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata ((mittente o)) richiedente ovvero sul destinatario;
  • b-bis)se, in caso di notificazione eseguita con modalita' telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;
  • c)se nella relazione della copia notificata ((con modalita' non telematiche)) manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
  • d)se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
  • e)se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti ((dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3)) e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore;
  • f)se e' stata omessa l'affissione o non e' stata ((inviata copia dell'atto con le modalita')) ((prescritte)) dall'articolo 157 comma 8;
  • g)se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
  • h)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 135/2000

    Questione infondata
    10 maggio 2000

    Manifesta infondatezza, per insussistenza della dedotta irragionevolezza della norma censurata, della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 171 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, non prevedendo come causa di nullità della notificazione la mancata osservanza da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità previste dall'art. 157, comma 7, stesso codice, lascerebbe all'arbitrio di quest'ultimo il loro espletamento. Infatti, l'espletamento del doppio accesso rappresenta per detto organo uno specifico obbligo giuridico, cui è correlata l'applicabilità di sanzioni disciplinari o, eventualmente, anche penali e, del resto, eventuali irregolarità processuali, in virtù dell'insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme, non possono che essere limitate a vizi di forma corrispondenti ad altrettanti difetti di sostanza. Al di la' del doppio accesso vi è poi la reale garanzia offerta dal procedimento di deposito dell'atto presso la Casa comunale, alla quale si coniuga l'ulteriore possibilità di rinnovare la citazione, ex art. 485 del codice di procedura penale. Infine, l'impossibilità di porre le spese a carico dell'ufficiale giudiziario inadempiente non potrebbe di per sé giustificare l'introduzione di un vizio di rilevanza comportante la nullità dell'intero procedimento di notificazione. A.M.M.

    Art. 171 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 185 c.p.p. · Art. 328 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 492/1988

    Questione infondata
    27 aprile 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il r…

    Art. 171 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 328/1988

    Questione inammissibile
    17 marzo 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 21 marzo 1984. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore:…

    Art. 509 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 171 c.p.p. · Art. 169 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 30 dicembre 2022. 33 parole tolte, 57 parole aggiunte in 6 capoversi.

b) se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata aggiunto: mittente o richiedente ovvero sul destinatario;

aggiunto: b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalita' telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;

c) se nella relazione della copia notificata aggiunto: con modalita' non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

e) se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti tolto: dall'articolo 161 commi 1, 2 aggiunto: dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) se e' stata omessa l'affissione o non e' stata tolto: data la comunicazione prescritta aggiunto: inviata copia dell'atto con le modalita' prescritte dall'articolo 157 comma 8;

h) tolto: se non sono state osservate le modalita' prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non e' giunto a conoscenza del destinatario aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art171 · fonte del testo

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