Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1997 · relatore Fernanda Contri

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 318, primo

comma, e 164, primo comma, del codice di procedura civile, promosso

con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal giudice di pace di Lecce,

nel procedimento civile vertente tra Stefanizzi Daniele e la regione

Puglia, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile, il giudice di pace di

Lecce, con ordinanza emessa in data 11 aprile 1996, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 318, primo comma, del

codice di procedura civile, in relazione all'art. 164, primo comma,

dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che l'atto di

citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere

l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di

cui al successivo art. 319 implica le decadenze di cui all'art. 167

del codice di procedura civile; nonché, in via derivata, b)

dell'art. 164, primo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui non prevede la nullità della citazione, se manca in

quest'ultima l'avvertimento, da ritenere imposto dal successivo art.

318, primo comma, che la costituzione del convenuto oltre i termini

di cui all'art. 319 del codice di procedura civile implica le

decadenze di cui all'art. 167 del medesimo codice.

Il giudice a quo dopo aver premesso che il contenuto della domanda

nel procedimento innanzi al giudice di pace è dettato dall'art. 318

del codice di procedura civile, il quale deroga alla disciplina

paradigmatica prevista dall'art. 163 del detto codice per il

procedimento innanzi al tribunale e al pretore, osserva che la

menzionata norma derogatrice non prevede, a differenza della

disposizione di cui all'art. 163, terzo comma, numero 7), del codice

di procedura civile, che l'atto introduttivo debba contenere

l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini

propri del procedimento innanzi al giudice di pace implica le

decadenze di cui all'art. 167 del codice stesso. Poiché il regime

delle decadenze opera, ad avviso del remittente, anche nel

procedimento davanti al giudice di pace, risulta evidente il vulnus

inferto al diritto di difesa dalla mancata previsione

dell'avvertimento in esame, il quale costituisce, invece, elemento

essenziale della vocatio in ius nel procedimento davanti al tribunale

e al pretore.

Afferma inoltre il giudice remittente che la mancata previsione del

citato avvertimento e, ove questo sia omesso, della conseguente

nullità dell'atto di citazione configura una irragionevole

disparità di trattamento tra le parti del processo innanzi al

tribunale e al pretore e quelle del processo davanti al giudice di

pace, in relazione ai rispettivi oneri, volti ad assicurare la

regolarità del contraddittorio.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

concluso per la inammissibilità delle questioni per difetto di

motivazione in ordine alla rilevanza delle stesse nel giudizio a quo

e, comunque, per la infondatezza delle stesse.

Ad avviso dell'Avvocatura, non può ravvisarsi il preteso vulnus al

diritto di difesa, in quanto non sono applicabili nel procedimento

innanzi al giudice di pace le disposizioni relative alle decadenze e

alle preclusioni di cui all'art. 167 del codice di procedura civile,

né sussiste la denunciata violazione del principio di uguaglianza,

poiché le differenze tra il processo ordinario e quello innanzi al

giudice di pace derivano dalle diverse finalità perseguite dal

legislatore, non incompatibili tra loro. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo denuncia l'illegittimità costituzionale

dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile e, in via

derivata, dell'art. 164, primo comma, del medesimo codice, nella

parte in cui rispettivamente non prevedono: che l'atto di citazione

nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere

l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di

cui al successivo art. 319 implica le decadenze previste dall'art.

167 del medesimo codice; che la citazione è nulla se in essa manca

il predetto avvertimento, da ritenere per ciò imposto dall'art. 318,

primo comma, del codice di procedura civile.

Ad avviso del giudice remittente, le norme censurate si porrebbero

in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la

irragionevole disparità di trattamento operata tra le parti del

processo innanzi al tribunale e al pretore e quelle del processo

innanzi al giudice di pace, in relazione agli oneri diretti ad

assicurare la regolarità del contraddittorio, e per violazione del

diritto di difesa, derivante dal mancato avvertimento circa le

conseguenze connesse alla tardiva costituzione del convenuto.

2. - Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto

dalla descrizione della fattispecie concreta, oggetto del giudizio, e

dal contesto delle argomentazioni svolte dal remittente si traggono

elementi che attestano la rilevanza delle questioni di legittimità

costituzionale nel giudizio a quo.

3. - Le questioni sono infondate.

Il legislatore, nel delineare il procedimento innanzi al giudice di

pace, ha dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare, in

ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello

ordinario, svolgentesi davanti al tribunale e davanti al pretore; le

disposizioni speciali contenute nel capo III del titolo II del libro

secondo del codice di procedura civile dimostrano come si sia voluto

nettamente differenziare il procedimento davanti al giudice di pace,

attribuendo ad esso una particolare connotazione, rappresentata dalla

massima semplificazione delle forme.

Caratteristiche proprie del procedimento in esame sono infatti la

proposizione della domanda introduttiva in forma verbale e la mancata

previsione di termini per la costituzione delle parti, che non

trovano riscontro nelle regole processuali dettate per il

procedimento davanti al tribunale.

Affatto particolari sono poi le modalità di costituzione in

giudizio del convenuto, che non ha l'onere della preventiva redazione

della comparsa di risposta, né del suo deposito, essendogli

attribuita la facoltà di costituirsi in udienza mediante la

proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande

riconvenzionali.

Dalla mancata previsione di un termine di costituzione in giudizio

delle parti anteriormente all'udienza consegue che non operano nel

procedimento in questione le preclusioni e le decadenze che nel rito

davanti al tribunale sono invece connesse agli atti introduttivi;

pertanto, non vi è ragione alcuna di stabilire che, tra gli elementi

dell'atto introduttivo, debba essere contenuto l'avvertimento circa

le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto, proprio

perché ad essa non sono ricollegabili le decadenze previste

dall'art. 167 del codice di procedura civile. Da ciò deriva che

l'omissione del detto avvertimento non può provocare alcuna

conseguente nullità.

È allora evidente l'erroneità del presupposto da cui muove il

giudice a quo nel ritenere applicabile anche al procedimento innanzi

al giudice di pace quel citato regime di preclusioni e decadenze, che

è invece incompatibile con la struttura semplificata del rito in

esame, la cui disciplina è stata volutamente e non irragionevolmente

differenziata da quella del procedimento ordinario.

Deve, quindi, escludersi che possano ravvisarsi nelle denunciate

norme i dedotti profili di illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 318, primo comma, e 164, primo comma, del codice di

procedura civile, sollevate dal giudice di pace di Lecce, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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