Art. 164 c.p.c. — Nullità della citazione

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[1]La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se e' stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

[2]Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

[3]La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

[4]La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

[5]Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

[6]Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'((secondo)) comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167. 113a 115 116 6772

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.".

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.".

113a

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

116

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Testo in vigore dal 11 settembre 2005 al 18 ottobre 2022

Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 164 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13824/2026

    12 maggio 2026

    Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius, ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità in sede di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante dichiarato contumace può chiedere di essere rimesso in termini se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 162 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 294 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 144 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13302/2026

    8 maggio 2026

    Nella controversia con pluralità di litisconsorti necessari, la nullità della notifica della citazione nei confronti di uno dei litisconsorti, che non si sia costituito, comporta un vizio dell'integrità del contraddittorio che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 76 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8326/2026

    3 aprile 2026

    La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 163 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 236 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6883/2026

    23 marzo 2026

    La norma prevista dall'art. 164, commi 1 e 3, c.p.c., data la sua portata generale, si applica anche al giudizio di opposizione allo stato passivo; ne consegue che, ove il curatore si costituisca, eccependo l'inosservanza dei termini a comparire ex art. 207, commi 4 e 5, CCII, il giudice fissa una nuova udienza "nel rispetto dei termini", con riferimento ai quali deve essere valutata la tempestività delle eccezioni sollevate dalle parti.

    Art. 164 c.p.c. · Art. 207 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 65 ↗

Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/2002

    Questione inammissibile
    6 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui: a) non prevedono, a pena di nullità, che il ricorso introduttivo del procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere - come la citazione introduttiva del procedimento di cognizione ordinaria - l'invito all'opposto a costitursi nei termini e l'avvertimento sulle conseguenti decadenze; b) non dispongono che l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta. Infatti il rimettente non chiarisce se sussistano le condizioni per l'esame della domanda riconvenzionale - cui si correlano l'eccezione di intempestività e la conseguente questione di legittimità costituzionale - e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 619 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 27/2000

    Questione inammissibile
    4 febbraio 2000

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, n. 2, 164, comma secondo (nel testo anteriore alla riforma del 1990) e 359 c.p.c., sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. (laddove le disposizioni impugnate non consentirebbero rimedio all'errore incolpevole dell'appellante, che ha ritenuto ancora in vita l'appellato al momento della notifica dell'impugnazione e non prevedono che la costituzione in giudizio degli eredi determini la sanatoria 'ex tunc' della citazione in appello), in quanto non è possibile nella specie operare la 'reductio ad legitimitatem' delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili più 'itinerà - la cui scelta spetta al legislatore - tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalità, sulla base del canone ermeneutico che impone al giudice adottare un'interpretazione della norma conforme a Costituzione.

    Art. 359 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 163 c.p.c. · Art. 164 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 230/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 311 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 22 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pa…

    Art. 311 c.p.c. · Art. 22 Istituzione del giudice di pace · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 11 settembre 2005. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi tolto: dell'ultimo aggiunto: dell'secondo comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art164 · fonte del testo

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