Art. 590 c.c. — Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

La nullita' della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non puo' essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullita', ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 590 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12764/2025

    13 maggio 2025

    La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso come la sottoscrizione da parte dell'erede pretermesso del preliminare di vendita di un bene caduto in successione, con il quale l'erede istituito aveva promesso di consegnare parte del prezzo anche all'erede pretermesso, costituisse rinuncia all'azione di riduzione da parte di quest'ultimo).

    Art. 590 c.c. · Art. 551 c.c. · Art. 557 c.c. · Art. 564 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 126 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9935/2025

    16 aprile 2025

    In tema di testamento invalido per vizi della volontà del testatore, il giudice di merito è tenuto ad accertare sia la volontà del beneficiario di attribuire efficacia all'atto invalido sia la conoscenza della causa d'invalidità.

    Art. 590 c.c. · Art. 591 c.c. · Art. 602 c.c. · Art. 606 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 104 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A chiusura del capo ho posto una disposizione generale (art. 590) concernente la conferma e l'esecuzione volontaria del testamento nullo. Il progetto definitivo aveva contemplato la ratifica di disposizioni testamentarie viziate in articoli diversi, e cioè nell'art. 133 per i casi d'incapacità testamentaria, nell'art. 148 per le nullità formali nell'articolo 166 per i vizi della volontà. Ho considerato che da questa sistemazione poteva nascere il dubbio che la possibilità di sanatoria fosse esclusa in ogni altro caso. In effetti gli articoli 133, 148 e 166 del progetto non esaurivano tutta la materia dei vizi intrinseci ed estrinseci, dai quali può essere affetta una disposizione testamentaria, e non coprivano quindi interamente il vasto campo di applicazione, che, secondo la prevalente interpretazione, aveva l'art. 1311 del codice del 1865. La nuova disposizione, che, per il suo carattere generale, ho collocata in questo primo capo del titolo III, stabilisce che, la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque, causa dipenda, non può essere fatta valere da chi abbia con fermato la disposizione o vi abbia dato volontaria esecuzioni conoscendo la causa della nullità. Tale disposizione ha il preciso significato di ammettere la possibilità di una conferma espressa o tacita, non solo rispetto ai vizi che importerebbero annullabilità della disposizione testamentaria, ma anche rispetto alle cause di vera e propria nullità (e in particolar modo alla mancanza dei requisiti di forma richiesti ad substantiam). Però, rispetto ai requisiti che la conferma o l'esecuzione volontaria deve avere, ai fini e produrre la convalida delle disposizioni nulle, l'articolo l'oggetto accenna soltanto a quelli, che la conferma deve al venire dopo la morte del testatore, e che colui che vi dà esecuzione conosca la causa della nullità della disposizione. Per quanto riguarda infatti gli altri elementi della conferma è ovvio che si deve far capo alla disposizione dell'art. 1114 che è di portata generale. DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE PER TESTAMENTO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 287

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art590 · fonte del testo

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