A chiusura del capo ho posto una disposizione generale (art. 590) concernente la conferma e l'esecuzione volontaria del testamento nullo. Il progetto definitivo aveva contemplato la ratifica di disposizioni testamentarie viziate in articoli diversi, e cioè nell'art. 133 per i casi d'incapacità testamentaria, nell'art. 148 per le nullità formali nell'articolo 166 per i vizi della volontà. Ho considerato che da questa sistemazione poteva nascere il dubbio che la possibilità di sanatoria fosse esclusa in ogni altro caso. In effetti gli articoli 133, 148 e 166 del progetto non esaurivano tutta la materia dei vizi intrinseci ed estrinseci, dai quali può essere affetta una disposizione testamentaria, e non coprivano quindi interamente il vasto campo di applicazione, che, secondo la prevalente interpretazione, aveva l'art. 1311 del codice del 1865. La nuova disposizione, che, per il suo carattere generale, ho collocata in questo primo capo del titolo III, stabilisce che, la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque, causa dipenda, non può essere fatta valere da chi abbia con fermato la disposizione o vi abbia dato volontaria esecuzioni conoscendo la causa della nullità. Tale disposizione ha il preciso significato di ammettere la possibilità di una conferma espressa o tacita, non solo rispetto ai vizi che importerebbero annullabilità della disposizione testamentaria, ma anche rispetto alle cause di vera e propria nullità (e in particolar modo alla mancanza dei requisiti di forma richiesti ad substantiam). Però, rispetto ai requisiti che la conferma o l'esecuzione volontaria deve avere, ai fini e produrre la convalida delle disposizioni nulle, l'articolo l'oggetto accenna soltanto a quelli, che la conferma deve al venire dopo la morte del testatore, e che colui che vi dà esecuzione conosca la causa della nullità della disposizione. Per quanto riguarda infatti gli altri elementi della conferma è ovvio che si deve far capo alla disposizione dell'art. 1114 che è di portata generale. DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE PER TESTAMENTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 287