Codice civile

Art. 1441 c.c. — Legittimazione

[1]L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito dalla legge.

[2]L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è data dell'azione di annullamento una disciplina per linee essenziali. La legittimazione ad agire è, di regola (art. 1441, primo comma), attribuita alla parte nel cui interesse il rimedio è stabilito (e ai suoi eredi); solo l'incapacità per interdizione legale può farsi valere da ogni interessato (art. 1441, secondo comma). L'annullabilità del contratto per vizio di consenso deve essere eccepita di buona fede, e così l'offerta di modificare il contratto in modo da purgarne l'anomalia impedisce di far valere il vizio (art. 1432). È stato conservato, però attribuendogli esplicitamente qualifica di termine di prescrizione, quello quinquennale dell'art. 1300 cod. civ. abrogato, nel quale solo qualcuno credeva di ravvisare un termine di decadenza (art. 1442, primo comma); e ne è risultato così un sistema particolare di prescrizione con regole proprie circa il termine e l'inizio della sua decorrenza, che esclude perciò l'applicazione delle regole stabilite sullo stesso oggetto per la prescrizione ordinaria. Rimane in conseguenza superata la vecchia disputa circa l'assorbimento nella prescrizione ordinaria di quella speciale qui considerata. L'azione di annullamento, se è soggetta ad una prescrizione speciale, non può, nel contempo, soggiacere alla prescrizione ordinaria; le regole di decorrenza di questa sono poi incompatibili con le esigenze della particolare situazione del titolare dell'azione di annullamento, le quali impongono di sospendere il decorso del termine iniziale finchè quegli sia di fatto nell'impossibilità di agire. Gli effetti dell'annullamento non dipendenti dall'incapacità legale non si estendono ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti a titolo oneroso (art. 1445), purchè, trattandosi di beni immobili o di beni mobili registrati, l'acquisto sia trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di annullamento (articoli 2652, n. 6, e 2690, n. 3). Anche qui, in omaggio al principio della tutela dell'affidamento, si innova al sistema del codice del 1865, per cui l'annullamento determinava inevitabilmente la caducità dei diritti acquistati dai terzi; sistema che era stato ritenuto compatibile con le disposizioni della legge speciale che successivamente aveva imposto la trascrizione della domanda di annullamento. Quanto alla ripetizione di ciò che sia stato pagato in base ad un'obbligazione annullata per incapacità, si è estesa pure all'incapace naturale la disposizione dell'art. 1307 del codice civile abrogato, non essendosi creduto ragionevole distinguere tra ripetizione contro l'infermo di mente e ripetizione contro l'incapace legale (art. 1443).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 654

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1441 · fonte del testo

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