Art. 1489 c.c. — Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi

[1]Se la cosa venduta e' gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza puo' domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.

[2]Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1489 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 162/2026

    3 gennaio 2026

    Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa ove l'acquirente abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, nonché quando si tratti di oneri e diritti apparenti, cioè risultanti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, nel qual caso non rileva la dichiarazione del venditore circa l'inesistenza di pesi od oneri sul bene, giacché il compratore ha la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto e subisce le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assenza di responsabilità ex art. 1489 c.c. del venditore di un immobile, a cui poteva accedersi solo con l'attraversamento di un passo carraio di proprietà comunale delimitato da un cancello sul quale era presente segnaletica stradale e un cartello che faceva riferimento alle Ferrovie dello Stato).

    Art. 1489 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 44 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10914/2025

    25 aprile 2025

    I vincoli paesistici - la cui conoscenza non può essere presunta, essendo fissati da atti di natura amministrativa e non normativa - costituiscono oneri non apparenti, per i quali può essere esperita l'azione ex art. 1489 c.c., con la conseguenza che essi sono invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia dichiarati nel contratto.

    Art. 1489 c.c. · Art. 5 Protezione delle bellezze naturali

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 120 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1489 · fonte del testo

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