Art. 1146 c.c. — Successione nel possesso. Accessione del possesso

[1]Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.

[2]Il successore a titolo particolare puo' unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1146 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14888/2026

    18 maggio 2026

    In tema di vendita di cosa futura, l'acquirente di un immobile in fase di completamento cui sia collegato un contratto di locazione è detentore del bene fino al momento della sua venuta ad esistenza, cui consegue l'acquisto della proprietà e del possesso, sicché il coniuge superstite, nella detenzione del bene in costanza della convivenza familiare, succede nel possesso del de cuius, senza necessità di interversione ai fini dell'usucapione.

    Art. 1146 c.c. · Art. 1472 c.c. · Art. 1141 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 91 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per ciò che concerne la successio in possessionem e l'accessio possessionis, l'art. 1146 riproduce, con lieve variante, la formula dell'art. 693 del codice del 1865. Il possesso continua in colui che per effetto dell'accettazione ha acquistato la qualità ereditaria: anche se di fatto non ha avuto il possesso nel periodo intermedio tra la delazione e l'accettazione dell'eredità, l'erede, data l'efficacia retroattiva dell'accettazione, continua il possesso con effetto dall'apertura della successione. Il possesso dell'autore e quello dell'erede si considerano come un unico possesso: l'erede è possessore di buona o di mala fede secondo che era di buona o di mala fede il possesso del suo autore. Nel caso invece di successione a titolo particolare si hanno due possessi distinti, salva la facoltà del successore a titolo particolare di congiungere il possesso proprio a quello del suo dante causa per goderne gli effetti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 538

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1146 · fonte del testo

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