Codice civile

Art. 1141 c.c. — Mutamento della detenzione in possesso

[1]Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

[2]Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non puo' acquistare il possesso finche' il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Cio' vale anche per i successori a titolo universale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1141 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14888/2026

    18 maggio 2026

    In tema di vendita di cosa futura, l'acquirente di un immobile in fase di completamento cui sia collegato un contratto di locazione è detentore del bene fino al momento della sua venuta ad esistenza, cui consegue l'acquisto della proprietà e del possesso, sicché il coniuge superstite, nella detenzione del bene in costanza della convivenza familiare, succede nel possesso del de cuius, senza necessità di interversione ai fini dell'usucapione.

    Art. 1141 c.c. · Art. 1472 c.c. · Art. 1146 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21061/2025

    24 luglio 2025

    L'utilizzo da parte del socio di un bene della società per scopi personali non determina in capo allo stesso un'autonoma situazione possessoria, ma integra una semplice detenzione per un interesse personale, in quanto la società - con il concedere la detenzione della cosa invece che attuare direttamente i propri scopi sociali - esercita un'attività propria del possessore; ne consegue, pertanto, che il socio detentore del bene della società può assumere il possesso della res solo a seguito di un atto di interversione, tenendo presente che al semplice godimento della cosa con il consenso degli altri soci non può attribuirsi tale valenza, occorrendo piuttosto un atto idoneo a manifestare la volontà del detentore di sottrarre il bene alla società.

    Art. 1141 c.c. · Art. 1140 c.c. · Art. 1164 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 12264/2025

    9 maggio 2025

    La convenzione, stipulata tra comune e privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi nei confronti dell'ente pubblico ad un "facere" o a determinati adempimenti - nella specie la cessione gratuita del terreno - non costituisce un atto di diritto privato, avendo invece connotazione pubblicistica e configurandosi come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione edilizia. Con la conseguenza che, una volta acquisito il terreno al patrimonio comunale, la mera disponibilità del bene da parte dei privati, estrinsecatasi nel pagamento degli oneri tributari, non costituisce interversione del possesso, essendo necessaria una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.

    Art. 1141 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In alcuni casi può sorgere dubbio se colui che esercita il potere di fatto abbia l'intenzione di esercitarlo per sè o per altri, se sia cioè possessore o detentore. L'art. 1141, primo comma, pone al riguardo la presunzione di possesso, suscettiva di prova contraria. La norma diverge da quella che dettava l'art. 687, primo comma, del codice anteriore, il quale stabiliva la presunzione che ciascuno possedesse «per sè e a titolo di proprietà». Mi è sembrato irrazionale riprodurre quest'ultima presunzione, per cui verrebbe a invertirsi a favore del possessore l'onere della prova, mentre è logico che al possessore incomba l'onere di provare il titolo del suo possesso. Sulle orme del diritto romano è riaffermato nel secondo comma dell'art. 1141 il principio che il detentore non può trasformare la detenzione in possesso, finchè il titolo per cui esercita sulla cosa il potere di fatto non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Con tale disposizione, corrispondente nella sostanza all'art. 2116 del codice del 1865, si segnano i limiti in cui opera l'elemento subiettivo nel possesso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 534

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1141 · fonte del testo

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