Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Giurisdizione civile

Giurisdizione ordinaria e amministrativa

Sottovoce della voce 092 nella classificazione del Massimario

79 massime, da pronunce dal 15 gennaio 2025 al 28 maggio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 79ª delle 79 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22801/2025

    Corte dei conti

    La controversia concernente il ricalcolo della pensione di vecchiaia di un ex dipendente dell'INAIL è devoluta alla giurisdizione del g.o., dal momento che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sussiste, a norma dell'art. 13 del r.d. n. 1214 del 1934 e degli artt. 1, 18, comma 1, lett. c), e 151 del d.lgs. n. 174 del 2016 (c.d. codice di giustizia contabile), solo se si controverte su pensioni a totale o parziale carico dello Stato, mentre, nel caso di specie, il trattamento pensionistico è ad esclusivo carico del bilancio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

    Classificata anche sotto: Corte dei conti

    Rv. 675748-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 25 ↗Art. 13 Testo unico Corte dei conti · Art. 151 c.g.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22774/2025

    Obbligo di rinegoziazione ex art.1, comma 953, l. n 145 del 2018 - Controversie relative - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.

    Spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto l'obbligo di rinegoziazione delle convenzioni tra gli esercenti attività di impresa nel settore dell'energia elettrica e gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018, trattandosi di un obbligo di carattere privatistico, direttamente contemplato dalla legge, che non involge l'esercizio del potere autorizzativo pubblico dell'Amministrazione ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti.

    Rv. 675777-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 23 ↗Art. 1 c.p.c. · Art. 41 c.p.c. · Art. 133 c.p.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22099/2025

    Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica - Inoperatività ex post della garanzia prestata dal Fondo ex l. n. 662 del 1996 per inesistenza di un presupposto condizionante l’ammissione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

    In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento con il quale si dichiara l'inoperatività ex post della garanzia prestata dal Fondo ex l. n. 662 del 1996, per inesistenza di un presupposto condizionante l'ammissione, poiché il gestore del Fondo, nel negare l'attivazione della garanzia, non esercita poteri discrezionali ma si limita a far valere una ragione di inefficacia della stessa a causa dell'assenza di una condizione stabilita dal contratto.

    Rv. 675775-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 22 ↗Art. 41 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 21272/2025

    Impiego pubblico

    Conferimento di incarico dirigenziale - Controversie relative - Giurisdizione del g.o. - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di pubblico impiego, le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali sono devolute alla giurisdizione del g.o. laddove esso consegua a procedure non concorsuali ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nelle quali l'interpello pubblico risponde ad una scelta di natura non autoritativa ma discrezionale-imprenditoriale, non caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito -, e non sia espressione di potestà pubblica ed autoritativa di macro-organizzazione interna (tale essendo quella con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi). (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione del g.o. la domanda volta all'annullamento della delibera di nomina del direttore generale di un ente pubblico economico strumentale di una regione, sul presupposto che la relativa selezione si era incentrata sulla valutazione discrezionale di idoneità da parte del Commissario straordinario dell'ente medesimo e che la designazione si poneva al di fuori dell'organico riassetto organizzativo di quest'ultimo).

    Rv. 675665-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 16 ↗Art. 63 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20324/2025

    Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie - Distinzione - Conseguenze in punto di giurisdizione - Ragioni.

    Le controversie relative alle sanzioni amministrative punitive (o in senso stretto) - le quali tendono a sottolineare il disvalore della condotta trasgressiva lesiva di un comando giuridico mediante la determinazione, vincolata per legge, di uno svantaggio patrimoniale a carico del trasgressore - appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteggiandosi la situazione giuridica del trasgressore in guisa di diritto soggettivo, mentre sono appannaggio del giudice amministrativo le controversie relative alle misure ripristinatorie (o sanzioni in senso lato), volte a reintegrare, mediante la prescrizione di una condotta specifica che si impone al trasgressore, l'interesse pubblico leso dal comportamento illecito, in quanto adottate dalla P.A. nell'esercizio delle proprie funzioni di cura dell'interesse pubblico suddetto, mediante l'uso della discrezionalità che ne connota l'azione.

    Classificata anche sotto: Sanzioni amministrative

    Rv. 675636-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 14 ↗Art. 103 cost. · Art. 41 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 20476/2025

    Giurisdizione in materia tributaria

    Intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnabilità autonoma ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

    In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675406-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 371 ↗Art. 50 Riscossione imposte sul reddito · Art. 19 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20323/2025

    Giurisdizione in materia tributaria

    Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso dell'imposta - Giurisdizione tributaria - Eccezione - Riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione - Azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - Giurisdizione del g.o. - Configurabilità - Fattispecie.

    Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa in favore del giudice ordinario - configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine alla domanda di ripetizione del contributo versato ex art. 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, quale effetto dell'annullamento giudiziale di un decreto ministeriale di determinazione dei relativi importi nonché dell'osservanza di istruzioni e circolari all'uopo diramate dall'amministrazione).

    Rv. 675640-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 13 ↗Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20256/2025

    Corte dei conti

    In tema di responsabilità penale del dipendente pubblico, sussiste la giurisdizione contabile in ordine alla domanda con la quale l'ente pubblico, condannato in solido con l'autore del reato, invochi da quest'ultimo il rimborso delle somme versate alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, dal momento che essa non è riconducibile a un'azione di regresso (non discutendosi di ripartizione interna della prestazioni) bensì a un'azione di responsabilità ex art. 1 della l. n. 20 del 1994, fondandosi su una causa petendi di natura risarcitoria (in quanto rivolta contro il dipendente che, quale autore del reato, ha dato luogo alla soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio penale) e su un petitum sostanziale costituito dalla richiesta di risarcimento del danno erariale derivante dalla diminuzione patrimoniale subita dalla P.A., corrispondente alle somme versate in esecuzione della condanna. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione contabile l'azione svolta, nei confronti degli ufficiali della Polizia di Stato condannati per i fatti accaduti nella scuola "A. Diaz" di Genova, in occasione del G8, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia, volta al recupero, rispettivamente, delle somme versate, quale responsabile civile, a titolo di provvisionali e spese legali in favore delle parti civili, e di quelle per le spese legali anticipate in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato).

    Classificata anche sotto: Corte dei conti

    Rv. 675628-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 12 ↗Art. 1299 c.c. · Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei contiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20260/2025

    Giurisdizione in materia tributaria

    Tariffa integrata ambientale (cd.

    TIA-2) e tariffa di igiene ambientale (cd. TIA-1) - Giurisdizione tributaria e ordinaria - Ripartizione. Le controversie aventi ad oggetto la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'abrogato art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1), dovuta nel periodo di vigenza di detta disposizione (dunque, fino al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010), competono alla giurisdizione tributaria, indipendentemente dalla data in cui sono sorte, spettando, invece, alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di TIA-1, sorte successivamente al 31 maggio 2010 e aventi ad oggetto la relativa debenza per il periodo successivo all'abrogazione (ad opera del d.lgs. n. 152 del 2006) del citato art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997, in ragione dell'applicazione della tariffa "in regime transitorio", nonché quelle relative alla tariffa introdotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), sorte anch'esse dopo il 31 maggio 2010.

    Rv. 675635-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 11 ↗Art. 238 t.u.a. · Art. 264 t.u.a. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 19213/2025

    Oneri di costruzione ex d.P.R. n. 380 del 2001 - Atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019 - Opposizione - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione - Fondamento.

    Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'opposizione all'atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019, avente ad oggetto il pagamento di oneri di costruzione pretesi dall'amministrazione sulla base del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di credito che trova fonte in un rapporto obbligatorio rientrante nella giurisdizione esclusiva prevista in materia urbanistica ed edilizia dall'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e, in precedenza, espressamente, dall'art. 16 della l. n. 10 del 1977 e dall'art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998, e ciò anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla regolarità formale dell'avviso di accertamento il quale, sotto tale profilo, viene in rilievo quale atto di accertamento sostanziale del credito con funzione esecutiva, soggetto al controllo giurisdizionale proprio della sua natura.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle entrate patrimoniali

    Rv. 675358-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 7 ↗Art. 16 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 133 c.p.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 19196/2025

    Inadempimento di obbligazioni pecuniarie assunte dalla P.A. nei confronti di privati - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

    Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato adempimento da parte di una amministrazione pubblica delle prestazioni pecuniarie connesse all'esecuzione di obbligazioni assunte con privati, laddove non venga dedotto alcun esercizio di poteri amministrativi collegato ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la validità del predetto accordo contrattuale, a nulla rilevando, ai fini del riparto, la natura pubblica dell'ente contraente. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia tra P.A. e società affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti, avente ad oggetto la condanna di quest'ultima all'adempimento delle obbligazioni assunte con un atto d'obbligo di natura paritetica, sul presupposto che la stessa non involgesse alcun accertamento e alcuna statuizione sull'esercizio di poteri pubblici).

    Rv. 675247-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 6 ↗Art. 133 c.p.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 18392/2025

    Bene appartenente al patrimonio pubblico - Domanda di accertamento della sussistenza di un contratto di locazione - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fattispecie.

    Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'accertamento della sussistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto un bene appartenente al patrimonio pubblico. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la S.C. ha attribuito al g.o. la controversia relativa alla natura di bene del patrimonio disponibile comunale di un immobile occupato dalla ricorrente e alla sussistenza, in relazione allo stesso, di un rapporto ordinario di locazione assoggettato al regime di cui alla l. n. 431 del 1998).

    Rv. 675244-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 5 ↗Art. 362 c.p.c. · Art. 133 c.p.a. · Art. 41 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 18393/2025

    Respingimento immediato e differito - Impugnazione - Sistema conseguente all’inserimento del comma 1-bis nell’art. 10 d.lgs. n. 286 del 1998 - Riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a..

    In seguito all'inserimento, da parte della l. n. 103 del 2023, del comma 1-bis all'art. 10 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'impugnazione dei provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata appartiene alla giurisdizione amministrativa, mentre quella contro il respingimento cd. differito con accompagnamento alla frontiera è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il comma 2-bis del citato art. 10 prevede l'applicazione delle procedure di convalida e delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8 del d.lgs. n. 286 del 1998 soltanto per il "provvedimento di respingimento di cui al comma 2".

    Classificata anche sotto: Ordine e sicurezza pubblica

    Rv. 675245-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 4 ↗Art. 10 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 17489/2025

    Corte dei conti

    Consorzi di bonifica – Direttori – Verificazione di rendiconto consuntivo – Giurisdizione contabile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Ancorché i consorzi di bonifica abbiano natura di enti pubblici economici, svolgendo attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dalla equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione), nei confronti dei loro direttori deve essere negata la sussistenza della giurisdizione contabile, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi - non essendo configurabile un'attività di "maneggio" di fondi riportabili ad una pubblica amministrazione - ed affermata quella ordinaria, in considerazione della mancanza di un'espressa previsione normativa e dell'irrilevanza, al fine indicato, dell'assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo, stante altresì la non assimilabilità degli stessi ai consorzi fra enti locali territoriali. (Nell'affermare tale principio, le S.U. hanno evidenziato l'irrilevanza, al fine di fondare la giurisdizione contabile, della previsione del regolamento interno che assoggetti il conto di gestione del consorzio al controllo della Corte dei conti, trattandosi di materia indisponibile, posto che il riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario deve muovere da una specifica disciplina di legge, a sua volta radicata nell'art. 103 Cost.).

    Rv. 674884-02Rassegna di giugno 2025, p. 5 ↗Art. 137 c.g.c. · Art. 172 c.g.c. · Art. 103 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 13762/2025

    Autorizzazioni e concessioni

    Servizio di tesoreria in regime di concessione - Svolgimento oltre il termine di scadenza - Qualificazione del rapporto - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

    La domanda della banca concessionaria, volta al pagamento del corrispettivo del servizio di tesoreria reso, in favore di un ente locale, dopo la scadenza della relativa convenzione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ove presupponga la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, se avvenuto in via di fatto ovvero quale conseguenza di un provvedimento di cd. proroga tecnica. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di conflitto negativo, ha dichiarato la giurisdizione del g.a., sul presupposto che la domanda svolta dalla banca non avesse contenuto meramente patrimoniale ma investisse anche l'accertamento della legittimità ed efficacia degli atti di proroga adottati dal Comune).

    Rv. 675013-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 14 ↗Art. 133 c.p.a. · Art. 5 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13434/2025

    Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità.

    L'attore che ha incardinato la causa dinanzi ad un giudice ed è rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, non essendo ravvisabile una soccombenza anche sulla questione di giurisdizione, rispetto alla quale va considerato a tutti gli effetti vincitore.

    Rv. 675064-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 378 ↗Art. 37 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12488/2025

    Impiego pubblico

    Giudice di pace - Domanda di accertamento della qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo - Trattamento spettante al magistrato togato - Assunzione come mero parametro - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza.

    Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al petitum sostanziale dedotto in giudizio, la domanda di un giudice di pace volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (nella specie quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato sia assunto come mero parametro.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 675620-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 292 ↗Art. 37 c.p.c. · Art. 2126 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11997/2025

    Giurisdizione in materia tributaria

    Processo tributario - Domanda di accertamento - Improponibilità - Decisione di merito - Pronuncia su detta domanda - Cassazione senza rinvio - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

    La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che aveva omesso di dichiarare l'improponibilità della domanda per inidoneità dell'istanza di rimborso delle ritenute subite sulla pensione privilegiata erogata a favore del contribuente a determinare la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto mancante dell'indicazione dell'ammontare delle imposte asseritamente versate e del quantum richiesto a titolo di ripetizione d'indebito).

    Rv. 675265-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 359 ↗Art. 382 c.p.c. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11598/2025

    Giurisdizione in materia tributaria

    Accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992 - Omessa cancellazione dell'ipoteca iscritta dall'Amministrazione a garanzia del debito oggetto di conciliazione - Incidenza sul giudizio sulla debenza del tributo e delle sanzioni - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

    Nel caso di perfezionamento di accordo conciliativo "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, per il quale non sono più necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive, la mancata cancellazione, da parte dell'Amministrazione, dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito oggetto della conciliazione non incide sul giudizio inerente alla debenza del tributo residuo e delle sanzioni, non potendo essere utilmente contestato davanti al giudice tributario un profilo di responsabilità per eventuale cattivo comportamento dell'Amministrazione. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione per conciliazione, la S.C. ha disatteso la censura del contribuente che chiedeva il ripristino del piano rateale e la declaratoria di non debenza delle sanzioni sul tributo residuo quale effetto della mancata cancellazione da parte dell'Agenzia dell'ipoteca iscritta sui beni della società, che aveva determinato il mancato ottenimento di finanziamenti necessari per l'estinzione delle rate e, quindi, la decadenza dal beneficio del termine, potendo eventualmente la contribuente proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione davanti al giudice ordinario).

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675029-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 354 ↗Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 11487/2025

    Personale dell'Agenzia delle Entrate - Domanda di riconoscimento del diritto ad un inquadramento superiore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

    La domanda proposta da un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento del diritto a continuare a svolgere le funzioni di un'area superiore, col correlato trattamento economico, nonché a conservare il relativo inquadramento giuridico, appartiene alla giurisdizione del g.o., non venendo in questione alcun atto autoritativo dell'amministrazione ma unicamente il diritto soggettivo allo svolgimento delle menzionate funzioni. (Nella specie, con riferimento a un lavoratore che, dopo aver svolto per tre anni le mansioni relative alla terza area funzionale, si era visto annullare dal TAR il concorso dal quale era scaturito tale superiore inquadramento, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate lo aveva successivamente retrocesso alla seconda area funzionale del c.c.n.l., sul presupposto che, con la stessa, il dipendente non avesse contestato l'obbligo, per la P.A. datrice di lavoro, di ottemperare al dictum del giudice amministrativo, ma si fosse limitato ad invocare l'applicazione, anche nei suoi confronti, della "sanatoria" disposta dall'art. 1, comma 9, della l. n. 208 del 2015, n. 208)

    Rv. 674786-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 12 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 10934/2025

    Azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

    La giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi. (Fattispecie relativa alla domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla società proprietaria di un ponteggio, la cui posa le era stata commissionata dall'appaltatore incaricato della costruzione di un'opera pubblica, nei confronti dell'ente committente che ne aveva mantenuto la disponibilità anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto).

    Rv. 674778-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 10 ↗Art. 2041 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 10934/2025

    Trattativa tra privato e P.A. - Azione di responsabilità precontrattuale nei confronti della P.A. - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

    In caso di trattativa che si svolga, al di fuori di una procedura di evidenza pubblica, tra il privato e la P.A., la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. (Nella specie - nella quale l'appaltatore di un'opera pubblica aveva commissionato a una società terza la fornitura di un ponteggio, la cui materiale disponibilità era rimasta in capo all'ente committente anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto -, la S.C. ha ascritto alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, proposta dalla suddetta società, in ragione della frustrazione dell'affidamento colposamente ingenerato dall'ente pubblico circa la conclusione di un contratto di noleggio del menzionato ponteggio).

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Amministrazione pubblica

    Rv. 674778-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 9 ↗Art. 1137 c.c. · Art. 133 c.p.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10350/2025

    Atto amministrativo generale - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Atto impositivo di prestazione pecuniaria - Contestazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

    L'atto amministrativo generale - rispetto al quale la posizione del privato si connota in termini di interesse legittimo - può essere impugnato solo davanti al giudice amministrativo, mentre, laddove ad essere contestato sia il singolo atto impositivo di una prestazione pecuniaria - rispetto al quale venga in considerazione l'applicazione della disposizione contenuta in un atto amministrativo generale emanato da un ente pubblico nell'esercizio del suo potere auto- organizzativo -, la posizione del cittadino è quella propria del titolare di un diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione dell'inesistenza dei presupposti di legittimità della pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda volta alla restituzione delle tasse universitarie asseritamente pagate in eccesso, poiché calcolate in violazione del limite massimo inderogabile della "contribuzione studentesca", stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 306 del 1997).

    Classificata anche sotto: Istruzione e scuole

    Rv. 674792-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 266 ↗Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8810/2025

    Giurisdizione in materia tributaria

    Contributo unificato - Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Omesso o insufficiente versamento al momento dell'iscrizione della causa - Invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 - Funzione di atto liquidatorio dell'imposta - Impugnazione ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 – Necessità - Legittimazione processuale passiva della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto - Inadempimento della P.A. esentata dal versamento del contributo - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

    Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi, invece, configurare un reale inadempimento in capo alle amministrazioni che abbiano prenotato a debito la relativa spesa, trattandosi di un debito solo virtuale la cui escussione si tradurrebbe, peraltro, in un pagamento dell'amministrazione a se stessa.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 674049-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 5 ↗Art. 9 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 11 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 14 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) e altri 5Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8810/2025

    Giurisdizione in materia tributaria

    Contributo unificato prenotato a debito (art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002) - Recupero dal soccombente da parte dell'ente pubblico - Finalità - Versamento all'erario - Adempimento di obbligazione fiscale - Esclusione - Recupero di costi del giudizio - Configurabilità - Atto autoritativo - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario.

    Il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non integra adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili › Condanna alle spese

    Rv. 674049-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 4 ↗Art. 11 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 158 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 90 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 2312/2025

    Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni - Domande del privato di risarcimento danni e di condanna ad un "facere" - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

    L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso).

    Rv. 673583-01Rassegna di gennaio 2025, p. 8 ↗Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 133 c.p.a. · Art. 7 Disposizioni in materia di giustizia amministrativaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 2048/2025

    Professionisti iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) - Contributi ex art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - Obbligo di versamento, da parte della struttura convenzionata con il SSN, dei contributi previdenziali a carico dei professionisti - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

    La controversia relativa alla contribuzione del 4% a carico dei professionisti iscritti all'ENPAM - nella specie attinente all'imposizione dell'obbligo del prelievo alla fonte a carico delle strutture convenzionate con il SSN, ex art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., in ragione della sua natura previdenziale, restando irrilevante l'estraneità della struttura convenzionata al rapporto contributivo tra professionisti ed ente di previdenza.

    Rv. 673628-01Rassegna di gennaio 2025, p. 7 ↗Art. 1 Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria · Art. 442 c.p.c. · Art. 444 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 1625/2025

    Determinazione e criteri

    Fondo ricompreso in area naturale protetta - Vincoli ambientali ablativi delle facoltà del diritto dominicale - Domanda di indennizzo ex art. 15 l. n. 394 del 1991 - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

    Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il proprietario di un fondo rientrante in un'area naturale protetta invoca la liquidazione dell'indennizzo ex art. 15 della l. n. 394 del 1991, in ragione dell'imposizione, da parte della P.A., di vincoli ambientali di natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che, in tal caso, il petitum sostanziale non involge l'esercizio del potere pubblico, limitandosi a prospettare la lesione di un diritto soggettivo in conseguenza della conformazione legale del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con cui il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione ordinaria, in relazione alla domanda con la quale i titolari di alcuni terreni rientranti nel Parco nazionale del Pollino avevano dedotto la lesione del loro diritto di proprietà in conseguenza della previsione, nel piano di cui all'art. 12 della l. n. 394 del 1991, di vincoli che determinavano l'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività agro-silvo-pastorale e il taglio silvicolturale).

    Rv. 673444-01Rassegna di gennaio 2025, p. 5 ↗Art. 12 Legge quadro sulle aree protette · Art. 15 Legge quadro sulle aree protette · Art. 133 c.p.a. · Art. 7 c.p.a. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 1008/2025

    Usi civici

    Giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Oggetto - Fattispecie.

    La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste con riguardo ad ogni controversia relativa all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha ritenuto competere alla suddetta giurisdizione la domanda con la quale un Comune aveva invocato l'accertamento della natura allodiale di alcuni fondi, inseriti nel P.R.G. senza alcuna opposizione dell'Università agraria, escludendo la configurabilità di un'inammissibile iniziativa officiosa nell'ordinanza con cui il Commissario aveva disposto la chiamata in giudizio della suddetta Università agraria e della Regione).

    Rv. 673549-01Rassegna di gennaio 2025, p. 4 ↗Art. 41 c.p.c. · Art. 107 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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