Art. 137 c.g.c. — Ambito del giudizio di conto
1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.
Testo vigente dal 7 settembre 2016
1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.
Testo vigente dal 7 settembre 2016
1 pronuncia che riguarda l’art. 137 c.g.c., dalle Rassegne del Massimario.
Ancorché i consorzi di bonifica abbiano natura di enti pubblici economici, svolgendo attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dalla equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione), nei confronti dei loro direttori deve essere negata la sussistenza della giurisdizione contabile, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi - non essendo configurabile un'attività di "maneggio" di fondi riportabili ad una pubblica amministrazione - ed affermata quella ordinaria, in considerazione della mancanza di un'espressa previsione normativa e dell'irrilevanza, al fine indicato, dell'assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo, stante altresì la non assimilabilità degli stessi ai consorzi fra enti locali territoriali. (Nell'affermare tale principio, le S.U. hanno evidenziato l'irrilevanza, al fine di fondare la giurisdizione contabile, della previsione del regolamento interno che assoggetti il conto di gestione del consorzio al controllo della Corte dei conti, trattandosi di materia indisponibile, posto che il riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario deve muovere da una specifica disciplina di legge, a sua volta radicata nell'art. 103 Cost.).
Art. 137 c.g.c. · Art. 172 c.g.c. · Art. 103 cost.
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art137 · fonte del testo
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