Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 19213/2025

    13 luglio 2025

    Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'opposizione all'atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019, avente ad oggetto il pagamento di oneri di costruzione pretesi dall'amministrazione sulla base del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di credito che trova fonte in un rapporto obbligatorio rientrante nella giurisdizione esclusiva prevista in materia urbanistica ed edilizia dall'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e, in precedenza, espressamente, dall'art. 16 della l. n. 10 del 1977 e dall'art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998, e ciò anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla regolarità formale dell'avviso di accertamento il quale, sotto tale profilo, viene in rilievo quale atto di accertamento sostanziale del credito con funzione esecutiva, soggetto al controllo giurisdizionale proprio della sua natura.

    Art. 16 · Art. 133 c.p.a.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1977 al 1 gennaio 2002. 78 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonche' contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresi' le perizie di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.

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urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art16 · fonte del testo

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