Art. 238 t.u.a. — Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico
Ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In tema di conferimento di rifiuti urbani in discarica, deve distinguersi tra 1) la tariffa "ai cancelli", a carico dei soggetti che conferiscono i rifiuti, calcolata dalla regione, tenendo conto anche degli oneri di mitigazione ambientale, che costituiscono una percentuale della stessa; 2) l'ecotassa, che è un tributo speciale di deposito in discarica, da pagare in favore della regione; 3) il benefit ambientale (o oneri di compensazione ambientale), a carico dei soggetti che conferiscono i tributi, costituente una percentuale della tariffa "ai cancelli", in favore dei comuni che ospitano gli impianti di smaltimento dei rifiuti.
In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al Comune, che determina l'an e il quantum della tariffa, mentre al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo, in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento.
In caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, il potere di accertamento del tributo spetta, in via concorrente, al Comune - quale ente impositore - e al concessionario, al quale tale potere viene attribuito per finalità funzionali e di razionalizzazione del servizio, senza abdicazione dalla titolarità originaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad avviso di accertamento per omesso pagamento della TARI, aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale del Comune).
TIA-2) e tariffa di igiene ambientale (cd. TIA-1) - Giurisdizione tributaria e ordinaria - Ripartizione. Le controversie aventi ad oggetto la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'abrogato art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1), dovuta nel periodo di vigenza di detta disposizione (dunque, fino al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010), competono alla giurisdizione tributaria, indipendentemente dalla data in cui sono sorte, spettando, invece, alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di TIA-1, sorte successivamente al 31 maggio 2010 e aventi ad oggetto la relativa debenza per il periodo successivo all'abrogazione (ad opera del d.lgs. n. 152 del 2006) del citato art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997, in ragione dell'applicazione della tariffa "in regime transitorio", nonché quelle relative alla tariffa introdotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), sorte anch'esse dopo il 31 maggio 2010.
L'intimazione di pagamento della tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2), disciplinata ex art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), concerne una prestazione patrimoniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile, cosicché la sentenza del giudice di pace che decide su di essa deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile, ratione temporis, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006.
In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretto, ai fini della determinazione della tariffa, l'inquadramento delle Residenze Turistico Alberghiere nell'ambito delle utenze non domestiche, quali attività di natura alberghiera, secondo la classificazione contenuta nel regolamento comunale, senza compiere una verifica in ordine ai servizi resi agli utenti dalla società locataria, al fine di accertare se eccedenti o meno la mera locazione di unità abitative).
TIA 2, ex art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Sentenza del Giudice di pace – Appellabilità - Fondamento - Limiti ex art. 339, ultimo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis - Esclusione. La sentenza del giudice di pace che decide sull'intimazione di pagamento relativa alla tariffa integrata ambientale (cosiddetta TIA2), disciplinata dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, in quanto, riguardando il diritto di una delle parti di percepire dall'altra l'importo corrispondente ad una prestazione dovuta per legge, ha ad oggetto una prestazione patrimoniale imposta e, pertanto, un diritto indisponibile ed è, dunque, appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
La tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), a differenza della cd. TIA2, avendo natura tributaria, non è assoggettabile a IVA e, pertanto, le somme versate a tale titolo costituiscono un indebito, che legittima l'azione di ripetizione nei confronti del cedente.
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 2024 al 12 agosto 2026. 772 parole tolte, 39 parole aggiunte.
tolto: Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e' tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11. La tariffa peraggiunto: Ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiutitolto: e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorita' d'ambito ed e' applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonche' da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Le Autorita' d'ambito approvano e presentano all'Autorita' di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorita' interessate. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. Le utenze non domestiche che produconoaggiunto: urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolotolto: 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973aggiunto: 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n.tolto: 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrateaggiunto: 147.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art238 · fonte del testo
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